Tar Lazio: in presenza di dichiarazioni generiche la stazione appaltante deve attivare un supplemento istruttorio, eventualmente anche tramite il ricorso a un esperto esterno
Con la sentenza n.15081 del 30 luglio 2025 il Tar Lazio affronta in modo sistematico una questione di crescente rilevanza nelle gare pubbliche ad alta intensità di manodopera: l’onere dell’operatore economico di giustificare puntualmente un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali e il corrispondente dovere di approfondita istruttoria gravante sulla stazione appaltante.
Il caso
La pronuncia trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto per servizi di pulizia e manutenzione presso la rete metropolitana di Roma, in cui l’offerta dell’aggiudicatario risultava caratterizzata da un ribasso particolarmente marcato (circa 3 milioni di euro su un importo a base di gara di quasi 12 milioni di euro) e da un costo della manodopera inferiore a quello previsto nei documenti di gara e nelle tabelle ministeriali.
Pur avendo la stazione appaltante attivato la verifica di congruità dell’offerta, il Tar ha ravvisato un grave difetto istruttorio nella valutazione delle giustificazioni rese dall’aggiudicatario, segnatamente per la mancata dimostrazione, in concreto e con dati oggettivi, della sostenibilità dello scostamento rispetto ai costi tabellari della manodopera.
L’onere dell’operatore economico nella giustificazione dell’offerta
Il Collegio conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di costo del lavoro, le tabelle ministeriali, pur avendo valore solo indicativo e non vincolante, non possono essere disattese senza una motivazione «puntuale e rigorosa».
In particolare, «per derogare alle tabelle ministeriali, perciò, il concorrente è tenuto a spiegare dettagliatamente quali siano le specificità del proprio processo organizzativo che permetta la riduzione del costo del lavoro». La semplice affermazione dell’aggiudicatario di essersi avvalso di un tasso di assenteismo inferiore a quello previsto dalle tabelle, in quanto dotato di un’organizzazione più efficiente, priva tuttavia di dati statistici, è stata ritenuta dal Tar del tutto insufficiente.
La sentenza evidenzia che «la mera affermazione che i dati aziendali confortano l’assunto è del tutto apodittica, ed impedisce una doverosa verifica in concreto, che non si esaurisca in un atto di fiducia da parte della stazione di gara». L’operatore economico avrebbe dovuto, quantomeno, allegare i dati storici sul tasso di assenteismo registrato nella propria azienda e fornire una stima dettagliata del costo della manodopera comprensiva di tutte le maggiorazioni applicabili (lavoro notturno, festivo, ecc.), anche con il supporto di un consulente del lavoro.
L’obbligo di verifica istruttoria della stazione appaltante
La stazione appaltante, dal canto suo, non può limitarsi ad accettare acriticamente le giustificazioni dell’offerente, specie quando esse si fondano su scostamenti significativi rispetto ai dati tabellari. In presenza di dichiarazioni generiche, come quelle rese dall’aggiudicatario nel caso di specie, essa è tenuta ad attivare un supplemento istruttorio, eventualmente anche tramite il ricorso a un esperto esterno.
La commissione, invece, si era limitata ad affermare acriticamente che le spiegazioni fornite erano «sufficientemente esplicative», incorrendo così in un vizio di motivazione e di istruttoria.
La funzione sistemica dell’art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023
Il Collegio valorizza la portata dell’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che impone l’obbligo per l’operatore economico di indicare il costo della manodopera “a pena di esclusione”, richiamando l’esigenza non solo di garantire la serietà dell’offerta, ma anche la tutela dei diritti dei lavoratori e la prevenzione del lavoro nero. Tale norma attribuisce una valenza sistemica alla verifica della congruità del costo del lavoro, che travalica il solo interesse concorrenziale per investire principi fondamentali di ordine sociale ed economico.
Conclusioni
La sentenza del Tar si colloca nella scia di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, pur ribadendo la natura non vincolante delle tabelle ministeriali, ne conferma la centralità quale parametro di riferimento nella verifica dell’anomalia.
Essa segna un punto fermo sull’obbligo dell’operatore economico di produrre una giustificazione circostanziata, documentata e ancorata alla propria realtà aziendale qualora intenda discostarsene, e sul corrispondente dovere della stazione appaltante di non accontentarsi di affermazioni apodittiche, ma di condurre una verifica effettiva e documentata.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
