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Le garanzie definitive nell’accordo quadro e per i contratti attuativi

Dal Mit i chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni del codice

 

Con il recente parere n. 3712/2025, l’ufficio legale di supporto del Mit fornisce il chiarimento sulla corretta interpretazione delle disposizioni sulle «garanzie» (cauzioni) nel caso dell’accordo quadro e dei contratti attuativi.

 

La richiesta

L’istante richiede se le previste riduzioni «di cui al combinato disposto degli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, D. lgs. 36/23, in caso di Accordo Quadro» possano essere applicate «alle sole garanzie definitive per i contratti attuativi o anche a quella da costituire per l’Accordo Quadro stesso, oppure quest’ultima rimanga fissa al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro».

L’art. 117, in particolare, si riferisce alla c.d. cauzione/garanzia definitiva «prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore» per cui si prevede la possibilità di operare delle riduzioni in caso di possesso di certificazioni di qualità (art. 106 comma 8).

 

Il riscontro

L’ufficio di supporto rammenta che il primo comma dell’articolo 117 si riferisce sia agli accordi quadro – per cui si prevede che «l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro», sia ai contratti attuativi.

Per i contratti attuativi, l’ultima parte del comma citato precisa che l’importo della garanzia «può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2» ovvero la ricalibratura (al rialzo) dell’importo della cauzione in caso di ribassi «importanti».

A questo micro sistema normativo, evidenzia l’ufficio di supporto, si può applicare la previsione «generale» di cui al comma 3 dello stesso articolo che ammette le riduzioni «non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni».

Restando sempre in tema di garanzie, con il parere n. 3651/2025, l’ufficio risponde anche al quesito su quali disposizioni, in tema di garanzie, debbano essere applicate nel caso in cui, pur nel sottosoglia, il Rup decida di non procedere con la prevista procedura negoziata ma direttamente con una procedura classica con bando di gara.

In pratica si chiede se la scelta della procedura, in questo caso aggravata, possa condizionare l’applicazione delle disposizioni sulle garanzie e quindi «se nell’ipotesi di gara aperta sotto soglia sia obbligatorio richiedere la garanzia provvisoria nella misura del 2% e trovi completa applicazione quanto disposto dagli artt. 106 e 117 del Codice o se benché la scelta sia per una procedura ordinaria il discrimine sia il fatto che sia una gara di importo inferiore alle soglie e pertanto si applichi l’art. 53 del D.lgs. 36/2023».

Il Mit conferma che rimane ferma la prerogativa di applicare le norme ordinarie del sottosoglia (e quindi la procedura non condiziona l’applicazione di dette norme).

Da notare che nel parere citato, l’ufficio di supporto ricorda «la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2023, n. 298 sulla persistente possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti sottosoglia».

È bene rammentare che la circolare richiama anche il principio di risultato e quindi la necessità di valutare l’adeguatezza allo scopo di una procedura aggravata. L’articolo 50, in effetti, ammette (come facoltà) la possibilità di utilizzare procedura ordinaria solamente per lavori di importo pari o superiore al milione di euro. Gli estensori del codice, nello schema, invece esigevano una «adeguata motivazione». Passaggio poi espunto in fase di approvazione del codice.

 

 

 

FONTI      Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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