I limiti non riguardano solo i collegi sindacali ma tutte le prestazioni rese alla Pa
Le disposizioni della legge 49/2023 sull’equo compenso riguardano non solo i collegi sindacali delle società pubbliche (Nt+ Enti locali & edilizia del 16 e 26 giugno), ma estendono il loro impatto su tutte le «prestazioni rese dai professionisti» in favore della Pa e delle società disciplinate dal Tusp (articolo 2, comma 3).
Secondo la norma, per le prestazioni professionali devono essere riconosciuti compensi conformi a quanto previsto per i diversi ordini professionali, facendo riferimento, per gli avvocati, al decreto del ministro della Giustizia e per gli altri i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati in base al Dm 1/2012, mentre per le professioni non ordinistiche (legge 4/2013) all’emanando Dm del ministro delle Imprese.
I temi che solleva la nuova legge, quindi, sono assai più vasti di quelli che riguardano i compensi dei sindaci delle società (ai quali la norma si dovrebbe applicare a differenza di quanto accade per gli organi di amministrazione, facendo riferimento il Dm 140/2012 solo agli incarichi di amministrazione giudiziale e custodia di aziende) e abbracciano la generalità degli incarichi a consulenti, visto che «il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal ministero della Giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente» (articolo 40).
Vedremo anche che effetto avrà la facoltà di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali (articolo 6).
È interessante esplorare l’impatto di questa disposizione anche sulle procedure competitive di affidamento, visto che l’equo compenso sembra prevalere anche rispetto al Codice appalti (Dlgs 36/2023). Infatti, in base all’articolo 3, comma 4 della legge 49 «la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio». Ancora, «la convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale» (articolo 3, comma 5).
In sostanza il professionista, nonostante partecipi a una gara sulla quale incide in linea di massima l’offerta economica potrà, una volta ottenuta l’aggiudicazione, contestare il corrispettivo da lui stesso proposto. E, in ossequio al comma 6 «il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso».
Il risultato sul Codice appalti è dunque paradossale: una maggiore riflessione sul coordinamento delle norme è quanto mai necessaria.
FONTI Stefano Pozzoli “Enti Locali & Edilizia”
