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Manutentori antincendio: regime transitorio fino al 31 marzo 2027

In Gazzetta Ufficiale il D.M. 22 settembre 2026, che introduce una disciplina transitoria per i tecnici manutentori che hanno presentato entro il 25 settembre l’istanza per la valutazione dei requisiti

 

Dal 25 settembre 2026 sono entrate in vigore le disposizioni dell’  art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 sulla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, dopo una lunga sequenza di rinvii che aveva accompagnato l’attuazione del decreto Controlli.

A ridosso della scadenza, il Ministero dell’Interno è intervenuto con il  D.M. 22 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026 e adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inserendo nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo art. 6-bis dedicato alle disposizioni transitorie.

Dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro la stessa data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio fino alla conclusione della valutazione e, comunque, entro il 31 marzo 2027, limitatamente alle tipologie comprese nell’istanza.

 

Manutentori antincendio: in Gazzetta Ufficiale il decreto con il nuovo regime transitorio
Il nuovo art. 6-bis disciplina la posizione dei soggetti che, alla scadenza del 25 settembre 2026, avevano già avviato il procedimento per la valutazione dei requisiti, consentendo loro di proseguire l’attività durante il tempo necessario alla conclusione della procedura.

La possibilità di continuare a operare segue il contenuto della domanda presentata, perché il decreto fa espresso riferimento agli impianti, alle attrezzature e agli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza, mentre il 31 marzo 2027 rappresenta il limite temporale entro il quale questa disciplina può trovare applicazione.

Qualora la valutazione si concluda prima di quella data, viene meno anche la possibilità di proseguire l’attività sulla base della disposizione transitoria, che resta legata alla pendenza del procedimento.

 

Qualificazione dei manutentori antincendio: requisiti e regole del D.M. 1° settembre 2021
La qualificazione del tecnico manutentore rientra nella disciplina introdotta dal D.M. 1° settembre 2021 per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il decreto, adottato ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività di controllo e manutenzione e disciplina attraverso l’Allegato II le procedure per la qualificazione dei tecnici manutentori.

Il percorso comprende formazione e valutazione dei risultati dell’apprendimento, con modalità differenziate anche in relazione alle diverse tipologie di presidi antincendio sulle quali il tecnico è chiamato a operare. Per i soggetti che al 25 settembre 2022 svolgevano da almeno tre anni attività di manutenzione o controllo periodico è previsto l’esonero dalla frequenza del corso, fermo restando il passaggio attraverso la valutazione richiesta per il riconoscimento della qualifica.

 

Qualificazione antincendio: tutti i rinvii fino al 25 settembre 2026
L’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 4 sulla qualificazione ha seguito un percorso più lungo rispetto a quello inizialmente previsto dal decreto Controlli.

Il primo rinvio è arrivato con il   D.M. 15 settembre 2022, che ha differito l’efficacia dell’art. 4 al 25 settembre 2023 e ha apportato modifiche anche all’Allegato II. Le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021 hanno invece continuato a trovare applicazione secondo le rispettive decorrenze.

Nel 2023 è seguito il D.M. 31 agosto 2023, che ha spostato il termine al 25 settembre 2024. Nelle premesse il Ministero richiamava le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, nuova rispetto al precedente quadro normativo, insieme al particolare contesto determinato dagli eventi meteorologici del maggio 2023 che avevano interessato ampie aree del territorio nazionale. Il differimento veniva collegato all’esigenza di garantire le medesime opportunità agli operatori del settore.

Un ulteriore intervento è arrivato con il  D.M. 13 settembre 2024, che ha portato la scadenza al 25 settembre 2025 e ha modificato nuovamente l’Allegato II. Tra le ragioni considerate figuravano le difficoltà legate alla predisposizione di sedi d’esame idonee, dotate delle apparecchiature e degli impianti necessari, la loro distribuzione ancora disomogenea sul territorio nazionale e la necessità di completare l’applicazione informatica destinata alla gestione del procedimento di riconoscimento della qualifica.

Lo stesso quadro regolatorio ha previsto una disciplina specifica per i manutentori con esperienza pregressa, consentendo ai soggetti che al 25 settembre 2022 svolgevano da almeno tre anni attività di manutenzione o controllo periodico di accedere alla valutazione senza frequentare il corso di formazione.

Con il  D.M. 15 luglio 2025 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione previsto dall’art. 4 è stato infine differito al 25 settembre 2026.

 

Perché è stato introdotto il regime transitorio per i manutentori antincendio
Il D.M. 22 settembre 2026 interviene al termine di questa sequenza di differimenti mantenendo ferma la scadenza del 25 settembre e disciplinando la posizione di chi aveva già presentato l’istanza per la valutazione dei requisiti.

La ragione dell’intervento emerge dalle premesse del decreto, nelle quali il Ministero richiama la complessità e i tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II, punto 4, del D.M. 1° settembre 2021 e, sulla base di questa situazione, ravvisa la necessità di introdurre una disciplina transitoria per la qualificazione dei tecnici manutentori.

La stessa finalità è stata richiamata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha collegato il provvedimento alla continuità delle attività di manutenzione e controllo durante la fase di completamento delle procedure di qualificazione.

 

Istanze entro il 25 settembre 2026: pre-accordo, portale e valutazione dei requisiti
Alla disciplina introdotta dal nuovo art. 6-bis si affiancano le indicazioni operative pubblicate dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la gestione delle procedure di qualificazione.

Per le istanze presentate entro il 25 settembre 2026, qualora il candidato non disponga ancora del pre-accordo con la sede d’esame, il portale consente di allegare una dichiarazione con la quale viene assunto l’impegno a produrlo successivamente, comunque in tempo utile per permettere la programmazione e lo svolgimento della valutazione entro il 31 marzo 2027.

La domanda di ammissione all’esame viene inoltrata attraverso il Portale informatico alla struttura dei Vigili del Fuoco competente per territorio e, una volta verificata la congruità della documentazione, il procedimento prosegue secondo le modalità previste per la valutazione e il riconoscimento della qualifica. Il sistema della qualificazione resta inoltre articolato per singolo presidio antincendio, elemento che assume rilievo anche rispetto all’ambito entro il quale può operare la disciplina transitoria.

Le indicazioni precedentemente fornite con la circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 fissavano al 25 settembre 2026 il limite del precedente regime transitorio e dei Nulla Osta Transitori. L’introduzione del nuovo art. 6-bis richiede oggi di leggere quelle indicazioni insieme alla disciplina sopravvenuta, che consente la prosecuzione dell’attività ai soggetti in possesso dei requisiti temporali e procedurali individuati dal D.M. 22 settembre 2026.

 

Manutentori antincendio dal 25 settembre 2026: chi può continuare a operare
Dal 25 settembre 2026 assume rilievo la posizione del singolo manutentore rispetto al procedimento di qualificazione, poiché la disciplina transitoria riguarda i soggetti che abbiano presentato regolare istanza entro quella data e segue le tipologie indicate nella domanda.

Per questi soggetti l’attività può proseguire fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro il 31 marzo 2027. Il D.M. 22 settembre 2026 non individua un nuovo termine generale per la presentazione delle istanze e concentra i propri effetti sulle procedure avviate entro il 25 settembre 2026.

Restano ferme le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021 relative al controllo e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, entrate in vigore secondo le decorrenze già previste dal decreto. Il rinvio intervenuto negli anni ha riguardato le disposizioni dell’art. 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori.

Per aziende, datori di lavoro e soggetti responsabili della gestione della sicurezza antincendio, la verifica riguarda quindi la posizione del manutentore rispetto alla procedura di qualificazione e le tipologie per le quali è stata presentata l’istanza, all’interno di un quadro nel quale continuano a trovare applicazione gli obblighi di controllo e manutenzione previsti dal decreto Controlli.

 

 

 

FONTI              “LavoriPubblici.it”

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