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Manutentori impianti antincendio, «proroghina» last minute di sei mesi per qualificarsi

Da oggi scatta l’obbligo. Ma un Dm sulla Gazzetta del 24 settembre da tempo fino al 31 marzo 2027 per ottenere il «patentino» a chi ha fatto istanza entro il 25 settembre. Cosa dicono il decreto Interni e la circolare dei Vigili del Fuoco

 

Da oggi, 25 settembre, va in vigore l’obbligo di qualificazione per i tecnici che eseguono manutenzioni ordinarie e controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio. Ma ci sarà anche un periodo transitorio. L’arrivo di un apposito  decreto dei ministeri dell’Interno e del Lavoro contenente le disposizioni transitorie è stato prima annunciato il 24 settembre con una  circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco mentre appena qualche ora dopo il Dm è stato pubblicato in “Gazzetta ufficiale”.

Con le disposizioni transitorie contenute nel Dm che modifica il decreto “Controlli”, i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio, oggetto della domanda, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027.

La circolare che ha anticipato il Dm fornisce anche le prime indicazioni operative (seguirà anche un’altra circolare) per i tecnici che hanno trasmesso le istanze per ottenere la valutazione dei requisiti. «Limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026 – si legge nella circolare -, il candidato che non disponga ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore/sede d’esame potrà allegare, nel relativo campo dell’apposito portale Vvf “Corpo Digitale- Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”, una dichiarazione – presente in fac-simile sul portale già menzionato – con la quale si impegna a produrre il pre-accordo non appena sottoscritto e, comunque, in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione».

«Il pre-accordo sarà successivamente acquisito dalla Direzione regionale competente nell’ambito dell’istruttoria della domanda, quale integrazione della documentazione già presentata. Pertanto, in presenza della già menzionata dichiarazione, la mancata allegazione del pre-accordo al momento della trasmissione dell’istanza non costituisce, di per sé, motivo per non procedere all’istruttoria della domanda. Le Direzioni regionali avranno cura di acquisire successivamente il pre-accordo restando ferma la data di trasmissione dell’istanza attraverso il portale».

L’obbligo di qualificazione – va ricordato – era stato introdotto dal decreto 1° settembre 2021, il cosiddetto Dm “Controlli” ma di anno in anno l’entrata in vigore della misura è stata allontanata nel tempo da decreti del ministero dell’Interno. I rinvii si sono resi necessari per completare i pilastri della riforma, ossia: la creazione della piattaforma informatica nazionale, la predisposizione delle sedi di esame distribuite sul territorio nazionale e la definizione di un quadro normativo completo, poi perfezionatosi con l’emanazione di molte circolari dei Vigili del Fuoco e integrazioni al decreto.

La qualificazione è obbligatoria per operare su: estintori portatili e carrellati, reti di idranti, porte tagliafuoco, sistemi sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio, sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza (Evac), sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (Senfc), sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (Seffc) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (Svof), a pressione differenziale, a schiuma, impianti di estinzione ad aerosol condensato, sistemi a riduzione di ossigeno, ad acqua nebulizzata e a polvere. L’obbligo include non solo gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche i controlli sugli impianti antincendio. Dunque, anche i controlli devono essere effettuati solamente da personale tecnico qualificato. Per le manutenzioni straordinarie vigono le regole contenute nel Dm 37 del 2008.

I tecnici qualificati – secondo il Dm “Controlli” – devono effettuare le manutenzioni e i controlli periodici nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, nonché al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

 

 

 

FONTI        Mariagrazia Barletta        “Edilizia & Territorio”

Categorized: News