Da oggi scatta l’obbligo. Ma un Dm sulla Gazzetta del 24 settembre da tempo fino al 31 marzo 2027 per ottenere il «patentino» a chi ha fatto istanza entro il 25 settembre. Cosa dicono il decreto Interni e la circolare dei Vigili del Fuoco
Da oggi, 25 settembre, va in vigore l’obbligo di qualificazione per i tecnici che eseguono manutenzioni ordinarie e controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio. Ma ci sarà anche un periodo transitorio. L’arrivo di un apposito decreto dei ministeri dell’Interno e del Lavoro contenente le disposizioni transitorie è stato prima annunciato il 24 settembre con una circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco mentre appena qualche ora dopo il Dm è stato pubblicato in “Gazzetta ufficiale”.
Con le disposizioni transitorie contenute nel Dm che modifica il decreto “Controlli”, i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio, oggetto della domanda, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027.
La circolare che ha anticipato il Dm fornisce anche le prime indicazioni operative (seguirà anche un’altra circolare) per i tecnici che hanno trasmesso le istanze per ottenere la valutazione dei requisiti. «Limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026 – si legge nella circolare -, il candidato che non disponga ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore/sede d’esame potrà allegare, nel relativo campo dell’apposito portale Vvf “Corpo Digitale- Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”, una dichiarazione – presente in fac-simile sul portale già menzionato – con la quale si impegna a produrre il pre-accordo non appena sottoscritto e, comunque, in tempo utile per consentire la programmazione e lo svolgimento della valutazione».
«Il pre-accordo sarà successivamente acquisito dalla Direzione regionale competente nell’ambito dell’istruttoria della domanda, quale integrazione della documentazione già presentata. Pertanto, in presenza della già menzionata dichiarazione, la mancata allegazione del pre-accordo al momento della trasmissione dell’istanza non costituisce, di per sé, motivo per non procedere all’istruttoria della domanda. Le Direzioni regionali avranno cura di acquisire successivamente il pre-accordo restando ferma la data di trasmissione dell’istanza attraverso il portale».
L’obbligo di qualificazione – va ricordato – era stato introdotto dal decreto 1° settembre 2021, il cosiddetto Dm “Controlli” ma di anno in anno l’entrata in vigore della misura è stata allontanata nel tempo da decreti del ministero dell’Interno. I rinvii si sono resi necessari per completare i pilastri della riforma, ossia: la creazione della piattaforma informatica nazionale, la predisposizione delle sedi di esame distribuite sul territorio nazionale e la definizione di un quadro normativo completo, poi perfezionatosi con l’emanazione di molte circolari dei Vigili del Fuoco e integrazioni al decreto.
La qualificazione è obbligatoria per operare su: estintori portatili e carrellati, reti di idranti, porte tagliafuoco, sistemi sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio, sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza (Evac), sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (Senfc), sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (Seffc) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (Svof), a pressione differenziale, a schiuma, impianti di estinzione ad aerosol condensato, sistemi a riduzione di ossigeno, ad acqua nebulizzata e a polvere. L’obbligo include non solo gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche i controlli sugli impianti antincendio. Dunque, anche i controlli devono essere effettuati solamente da personale tecnico qualificato. Per le manutenzioni straordinarie vigono le regole contenute nel Dm 37 del 2008.
I tecnici qualificati – secondo il Dm “Controlli” – devono effettuare le manutenzioni e i controlli periodici nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, nonché al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
