Comunicato Anac in risposta ai dubbi delle stazioni appaltanti: offerta più vantaggiosa da preferire ma obbligatoria solo per alcuni tipi di interventi
Non tutti i lavori di importo superiore alla soglia Ue (ora fissata a 5,538 milioni ) devono essere aggiudicati con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. Anche con il nuovo codice è possibile ricorrere al criterio del massimo ribasso se a finire in gara non sono opere dal particolare contenuto tecnologico e/o innovativo e se l’appalto non ricade tra i casi espressamente indicati dal codice (articoli 108 e 50) per l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il chiarimento arriva dall’Autorità Anticorruzione, con il comunicato firmato dal presidente Giuseppe Busìa per dissipare i dubbi sull’uso dei vari criteri di aggiudicazione a valle di una serie di richieste di parere inoltrate dalle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al minor prezzo per i lavori sopra soglia. Soluzione che, in caso di cantieri messi in gara su progetto esecutivo, finisce per semplificare gli adempimenti a carico delle amministrazioni e accelerare le procedure di gara.
Per rispondere ai dubbi il comunicato passa in rassegna le norme del Dlgs 36/2023 dedicate ai criteri di aggiudicazione e conclude che il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione oltre che per gli affidamenti di appalto integrato (articolo 108). L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente a tali affidamenti è inoltre esteso agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria dall’articolo 50, comma 4 del codice.
Dunque, secondo l’Autorità, l’uso del criterio del prezzo più basso non è di per sé escluso per tutti gli appalti di lavori sopra soglia. Conclusione che rischia di far discutere, visto che da tempo le richieste di imprese e sindacati vanno nella direzione esattamente contraria. Quella cioè di limitare al minimo il ricorso al massimo ribasso, per evitare i casi in cui la ricerca esasperata della compressione dei costi finisce per impattare rovinosamente sulla qualità finale delle opere o, ancora peggio, sulla sicurezza dei lavoratori.
Forse anche questo, al di là dell’interpretazione letterale delle norme, l’Autorità si affretta a ribadire che il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rimane comunque suggerito «in tutti i casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto del contratto non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara».
Nel comunicato il presidente dell’ Anac chiarisce che, fermo restando l’obbligo di ricorrere al criterio dell’offerta più vantaggiosa per le fattispecie evidenziate sopra, anche la Corte dei Conti ha dato di recente l’ok all’uso del massimo ribasso per i lavori soprasoglia con una delibera della sezione regionale di controllo per la Liguria) «evidenziando come il legislatore nazionale, muovendosi nello spazio di manovra delineato nella Direttiva 24/2014/UE, ha espressamente limitato l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior rapporto qualità/prezzo nei soli casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36/2023».
Tuttavia, conclude Busìa, questo non significa che «le stazioni appaltanti godano di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al codice “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”». Al contrario resta la «preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara». Ma questo non esclude la possibilità di ricorrere «al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”