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Micro-affidamenti sotto i 5mila euro, la deroga alla rotazione non salva i frazionamenti

Il servizio giuridico della Provincia di Trento chiarisce che la soglia va riferita al singolo appalto. Determinante, però, una corretta programmazione per evitare elusioni del Codice

 

Con il recente   parere n. 535/2026, il servizio di consulenza della Provincia autonoma di Trento spiega come si atteggia l’obbligo della rotazione nel caso di affidamenti di importo inferiore ai 5mila euro.

Nel caso di specie, si chiede se l’importo inferiore ai 5 mila euro debba essere considerato nella sua interezza (somma di vari affidamenti di prestazioni almeno analoghe e quindi con il coinvolgimento del pregresso affidatario avvenute nell’esercizio finanziario) o piuttosto con riferimento al singolo affidamento. Più nel dettaglio, si chiede, «se si deve affidare a un o.e. una fornitura per l’importo di euro 3.000,00., un eventuale affido successivo nella medesima categoria merceologica e nel medesimo anno civile non potrà superare euro 2.000,00 oppure si potrà procedere a più affidi purché ogni volta il singolo importo non superi euro 5.000,00».

 

Il riscontro dell’ufficio di supporto
L’ufficio di supporto spiega come occorra «verificare l’importo del singolo affidamento» e non la somma degli importi degli affidamenti, evidentemente, reiterati. Aggiunge altresì che occorre in ogni caso «una corretta programmazione degli affidamenti al fine di evitare che gli appalti siano ingiustificatamente frazionati con lo scopo di eludere la normativa applicabile».

La seconda affermazione, su cui si sofferma anche l’ufficio di supporto del Mit con i pareri 2145 e 3838 del 2025 opportunamente richiamati, costituisce l’esatta negazione della prima nel senso che un eventuale riaffido successivo – che determini nella somma affidamenti di importo pari o superiori ai 5 mila euro -, risulterà, salvo adeguatissime motivazioni, adottato in violazione di corrette regole di programmazione degli interventi e quindi con arbitrario frazionamento.

 

La disposizione codicistica
L’   art. 49 comma 6 del codice, al riguardo, si limita a prevedere che «è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro». Le stazioni appaltanti, effettivamente, potrebbero prevedere nei propri regolamenti interni le condizioni essenziali per la gestione della fattispecie in argomento anche al fine di evitare i frazionamenti.

L’assenza di indicazioni specifiche, infatti, potrebbe determinare problematiche pratico/operativa anche nella prosecuzione degli atti di affidamento scorrettamente reiterato. Si pensi, ad esempio il ruolo del responsabile dei servizi finanziari che, nelle verifiche per apporre il visto sulla regolarità contabile si avveda di reiterate violazioni del criterio della rotazione e quindi di artificiosi frazionamenti ed ai controlli successivi operati, negli enti locali, dai segretari comunali.

Sul tema è bene anche riportare le indicazioni espresse nel   parere del Consiglio di Stato, n. 1312/2019 sull’ultimo schema di linee guida Anac n. 4 (mai definito). Nel caso di specie l’Anac (con lo schema di linee guida n. 4) pose al Consiglio di Stato la possibilità di innalzare la doglia dai mille ai 5 mila euro con deroga alla rotazione peraltro con scelta «sinteticamente motivata» (motivazione ora non più richieste nell’  articolo 49 del Codice).

Nel parere, il Consiglio di Stato condivise la proposta di «innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione».

Si tratta di deroga, quindi, che se disposta implica una precisa responsabilità del Rup visto che, nel momento in cui ne attesta la possibilità, sta anche esplicitamente certificando che l’operazione avviene nell’ambito di una corretta programmazione.

È del tutto evidente, quindi, che il comma 6 dell’art. 49 prevede una ipotesi del tutto residuale e quindi di affidamenti che si rendono (anche) urgenti per specifiche situazioni contingenti – che dovrebbero essere indicati nella decisione di affidamento – e non può essere considerata come modus operandi ordinario dei responsabili di servizio e dei Rup.

 

 

 

 

FONTI        Stefano Usai             “Edilizia & Territorio”

 

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