In un nuovo parere, il supporto giuridico chiarisce l’applicabilità delle modifiche all’art. 120 del d.Lgs. 36/2023 ai contratti già in essere
Con il d.Lgs. n. 209/2024, c.d. “Correttivo Codice Appalti” il legislatore è intervenuto sul d,Lgs. n. 36/2023 (“nuovo” Codice dei contratti pubblici), modificando tra gli altri l’art. 120 , relativo alle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.
Il dubbio che spesso sorge all’interno delle Amministrazioni è se le novità valgano anche per i contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore del correttivo, oppure se trovino applicazione solo per quelli successivi.
Modifiche contrattuali in corso di esecuzione: cosa cambia con il Correttivo
A fornire chiarimenti su una possibile applicazione retroattiva delle norme è il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3517.
Ricordiamo che l’art. 120 del d.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una disciplina organica delle varianti e delle modifiche contrattuali, in linea con le direttive europee.
La norma individua in maniera tassativa i casi in cui è possibile intervenire sul contratto senza dover ricorrere a una nuova procedura di gara, fissando al contempo limiti economici e qualitativi.
Sono quindi ammesse modifiche:
- se previste fin dall’inizio nei documenti di gara con clausole chiare e precise;
- in presenza di eventi imprevedibili che impongano un adeguamento;
- nei casi di sostituzione dell’appaltatore per motivi specifici, come ristrutturazioni societarie o cessioni d’azienda;
- entro limiti economici tali da non alterare la natura complessiva del contratto.
Il filo conduttore resta il divieto di alterare in modo sostanziale l’equilibrio economico a favore dell’appaltatore o di modificare l’oggetto dell’appalto, trasformandolo di fatto in un nuovo contratto.
Le novità del Correttivo
Il d.Lgs. n. 209/2024, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha inciso direttamente sull’art. 120, chiarendo alcuni aspetti che nella pratica avevano generato incertezze.
In particolare, l’art. 42 del Correttivo è intervenuto:
- definendo meglio il contenuto delle clausole di revisione, che devono essere formulate in maniera inequivocabile e non lasciare margini eccessivi di discrezionalità;
- ampliando i casi di sopravvenienze non prevedibili, includendo anche circostanze di mercato oggettivamente non ipotizzabili;
- precisando i criteri per il calcolo delle soglie economiche, riallineandoli alle regole europee;
- rafforzando le condizioni per la sostituzione dell’appaltatore, evitando abusi e garantendo la continuità delle prestazioni;
- coordinando l’articolo con le normative speciali che consentono deroghe in situazioni emergenziali o in settori strategici.
Si tratta quindi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione, volto a garantire maggiore certezza applicativa.
Il parere del MIT
Tornando al quesito posto al supporto giuridico, il MIT ha chiarito che le modifiche introdotte dal correttivo non hanno effetto retroattivo.
Ne deriva pertanto che:
- i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 restano disciplinati dall’art. 120 nella sua versione originaria;
- le nuove disposizioni si applicano ai contratti avviati successivamente all’entrata in vigore del correttivo;
- solo un’espressa previsione legislativa potrebbe estendere retroattivamente le novità ai contratti in essere.
Le stazioni appaltanti devono quindi distinguere tra contratti “ante” e “post” correttivo, applicando le rispettive regole senza incertezze.
FONTI “LavoriPubblici.it”
