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Omissione documentale e principio del risultato: il TAR sugli inadempimenti di carattere formale

Il TAR Lazio (sentenza n. 16377/2025) chiarisce che l’esclusione da una gara non può fondarsi su omissioni puramente formali, se i dati richiesti risultano già desumibili da altri atti dell’offerta.

Quando un documento mancante comporta davvero l’esclusione? Un operatore economico può essere escluso da una gara pubblica per non aver allegato un documento richiesto a pena di esclusione, anche se i dati mancanti risultano chiaramente da altri atti già prodotti?

 

Omissione documentale e principio del risultato: la sentenza del TAR Lazio
Domande certamente interessanti sulle quali occorre una valutazione e un opportuno bilanciamento tra le cause da esclusione e i principi del risultato e della massima partecipazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Un adempimento (o inadempimento) previsto espressamente dalla legge di gara può, infatti, avere natura formale o sostanziale, con conseguenze evidenti sull’esclusione del concorrente da una procedura.

Se ne parla all’interno della sentenza n. 16377 del 22 settembre 2025, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la contestazione di una concorrente seconda classificata ad una procedura aperta per l’affidamento di servizi.

La ricorrente chiedeva l’esclusione del RTI aggiudicatario per la mancata presentazione dell’allegato 3.1. “Dettaglio offerta economica”, previsto dal disciplinare a pena di esclusione. A suo dire, la Commissione avrebbe dovuto rilevare l’irregolarità ed escludere il raggruppamento poi risultato vincitore della gara.

Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe reso l’offerta incompleta e non conforme alle prescrizioni della lex specialis, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto scartarla e attribuire l’aggiudicazione alla seconda classificata.

 

La tesi del TAR Lazio
Il TAR ha respinto la richiesta di esclusione, osservando che l’omissione contestata non incideva sulla sostanza dell’offerta. L’allegato 3.1, infatti, conteneva dati già riportati nell’allegato n. 3 del disciplinare (l’offerta economica complessiva con l’indicazione dell’importo offerto, dei costi per la sicurezza e della manodopera), che nel dettaglio venivano semplicemente ripartiti in canone mensile e annuale al netto dell’IVA.

Come rilevato dall’Amministrazione, l’importo complessivo offerto, calcolato su base biennale, corrispondeva automaticamente al canone mensile moltiplicato per i 24 mesi di durata del servizio, con conseguente indicazione del canone annuo. Di conseguenza, le informazioni richieste dal “Dettaglio offerta economica” erano facilmente ricavabili sia dall’allegato 3 già presentato dall’aggiudicataria, sia dall’ulteriore file denominato “giustificativi”, che conteneva non solo i dati previsti ma anche elementi aggiuntivi.

Ne derivava che l’eventuale esclusione si sarebbe fondata unicamente su un inadempimento di carattere formale, privo di reale incidenza contenutistica.

A rafforzare tale valutazione, il TAR ha richiamato anche la scarsa chiarezza della lex specialis. L’art. 17 del disciplinare, infatti, descriveva il “Dettaglio offerta economica” in maniera contraddittoria: da un lato rinviava alla compilazione di un file in formato Excel – che il RTI aveva comunque predisposto sulla piattaforma – dall’altro richiamava l’allegato 3.1 al disciplinare, che però riportava una diversa denominazione (“Valore dell’offerta”) e non “Dettaglio offerta economica”.

Pertanto, nel caso concreto, l’omissione non solo era di natura meramente formale, ma, prima ancora, non costituiva neppure il presupposto per l’applicazione della clausola escludente, tenuto conto della confusione ingenerata dalla stessa disciplina di gara.

Volendo riepilogare, nel caso di specie il TAR Lazio ha sottolineato che:

  • il documento mancante riproduceva dati già presenti nell’offerta economica e nei giustificativi allegati;
  • la lex specialis stessa era poco chiara, richiamando in modo contraddittorio due modelli diversi (“Dettaglio offerta economica” e “Valore dell’offerta”);
  • l’esclusione, in assenza di un effettivo pregiudizio alla comprensione dell’offerta, avrebbe violato il principio del risultato e il favor partecipationis.

 

Il quadro normativo di riferimento
La decisione del TAR Lazio si inserisce nell’ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici che ha posto con forza alcuni principi destinati a guidare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici.

In primo luogo, l’art. 1 introduce il principio del risultato come stella polare nella gestione degli appalti pubblici. Adesso ogni attività legata all’affidamento e all’esecuzione dei contratti deve essere orientata non al rispetto meramente formale delle regole, ma al raggiungimento dell’interesse pubblico primario, ossia la scelta dell’offerta migliore in tempi certi e con procedure efficienti.

Accanto a questo, l’art. 107 disciplina le modalità di presentazione delle offerte e la loro conformità agli atti di gara, richiamando il rispetto delle prescrizioni della lex specialis ma sempre in coerenza con i principi generali del Codice.

Nel caso di specie entrava in gioco anche l’art. 17 del disciplinare di gara, che prevedeva la presentazione del “Dettaglio offerta economica” a pena di esclusione. Proprio l’interpretazione di questa clausola ha costituito il cuore della controversia: il giudice ha dovuto stabilire se la sua violazione avesse carattere sostanziale o se, al contrario, potesse essere ricondotta a un inadempimento privo di reale incidenza, da leggere alla luce dei principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione.

La giurisprudenza amministrativa, anche precedente all’entrata in vigore del nuovo Codice, ha più volte affermato che l’automatismo espulsivo deve essere evitato quando si tratta di irregolarità meramente formali, proprio per non sacrificare inutilmente la concorrenza e la par condicio.

 

Conclusioni operative
Il nuovo intervento del TAR Lazio conferma che le esclusioni fondate su meri formalismi non trovano spazio nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023. Un documento mancante non può determinare automaticamente l’estromissione di un concorrente se le informazioni essenziali sono già chiaramente presenti in altri atti dell’offerta.

Ciò che conta non è la perfezione formale della documentazione, ma la possibilità di valutare correttamente l’offerta e di garantire la parità tra i partecipanti. Allo stesso tempo, emerge la necessità di redigere bandi e disciplinari chiari, evitando contraddizioni che rischiano di trasformarsi in terreno fertile per contenziosi.

Si tratta di un richiamo importante tanto per le amministrazioni, che devono esercitare il proprio potere con equilibrio e buon senso, quanto per gli operatori economici, che possono confidare in un sistema più attento al merito delle proposte che non alla ricerca del cavillo.

In questo senso, il principio del risultato e quello di massima partecipazione si confermano i cardini su cui costruire una gestione più efficiente e trasparente delle procedure di gara.

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

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