Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Testo unico edilizia, arriva la proposta del Mit: così gli standard da prevedere nei Lep

Il ministero delle Infrastrutture ha definito una bozza di Ddl delega (mentre la Camera sta già discutendo il testo Mezzetti) a valle delle consultazioni avviate a febbraio

 

Semplificazione e delle procedure per trasformare l’edificio e il contesto urbanistico, ridefinizione dello stato legittimo dell’immobile, ricorso all’auto certificazione, l’auto asseverazione e al silenzio assenso nelle procedure sui titoli edilizi (dalla Cila al Permesso di costruire), data certa per definire le domande di sanatoria pendenti (relative a tutti e tre i condoni), indicazione dettagliata dei “Livelli essenziali delle prestazioni” in materia di edilizia e costruzioni, declaratoria di tutti gli interventi edilizi con corrispondente titolo richiesto.

Sono alcuni dei principi indicati nell’ultima bozza di “disegno di legge delega al governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni” cui ha lavorato il Mit e nel quale si riconoscono molti temi già anticipati nel decreto legge cosiddetto Salva casa. Il documento tira le somme del lavoro avviato dal Mit a febbraio, coinvolgendo vari portatori di interesse che compongono la filiera delle costruzioni. Una volta definito e ufficializzato, il testo del governo dovrebbe aggiungersi al lavoro già iniziato dalla Commissione Lavori pubblici della Camera, che sta esaminando due testi sulla materia (a firma Mezzetti e Santillo).

Rispetto a quelle proposte, il testo del governo concede più tempo per l’attuazione della delega: 18 mesi (contro i sei mesi del testo Mezzetti e i 10 mesi del testo Santillo). Ma, rispetto ai testi già noti, il Ddl delega del Mit mette soprattutto l’accento sui Lep previsti dalla Costituzione, cui è dedicato uno dei 10 capitoli che vengono dettagliati nella bozza. Gli altri capitoli riguardano: competenza Stato Regioni, stato legittimo, categorie intervento edilizio, titoli abilitativi, procedure, illeciti e forme di sanatoria, specifici criteri di delega, rigenerazione urbana e costruzioni.

 

Livelli essenziali di prestazione
Tra i Lep si prevede «un unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso e di raccordo con le altre amministrazioni interessate». Prevista anche l’individuazione di «standard inderogabili relativi all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile e dell’unità immobiliare». Si parla inoltre di «criteri omogenei per l’individuazione di contributi e oneri» in relazione ai titoli abilitativi. Tra i Lep saranno indicati anche «gli interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo ovvero di comunicazione». Nei Lep entrano anche le definizioni degli interventi sul cambio di destinazione d’uso, l’indicazione degli standard tecnici di risparmio energetico e sicurezza, gli standard tipologici di violazioni edilizie e di difformità in corso d’opera consentite. Ancora: i Lep dovranno includere «standard procedimentali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, assicurando in ogni caso la conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia nonché delle modalità di attestazione degli scostamenti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edilizio, eseguiti in corso d’opera, consentiti». Infine, tra i livelli essenziali delle prestazioni, ci dovranno essere anche gli standard edilizi inderogabili su barriere architettoniche e costruzioni in zone sismiche.

 

Stato legittimo dell’immobile
In tema di Stato legittimo, il Ddl delega del Mit, prevede la «revisione, riordino e semplificazione della disciplina inerente all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile e della singola unità immobiliare, attraverso l’individuazione dei criteri, delle procedure, dei titoli abilitativi e dell’ulteriore documentazione che ne consentono la dimostrazione, in coerenza con le esigenze di tutela dell’affidamento del legittimo proprietario o dell’avente titolo sulla base del titolo abilitativo, anche formatosi per silenzio-assenso, più recente».

 

Sanatorie edilizie
Grande attenzione viene dedicata alla sanatoria di varie irregolarità edilizie. Sul tema, la delega affida al governo un lavoro di «razionalizzazione, riordino e revisione della disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo ovvero in difformità dal titolo abilitativo rilasciato o comunque formato, attraverso la chiara definizione, secondo criteri di proporzionalità e gradualità, delle diverse situazioni di difformità edilizia in funzione della tipologia di violazione». Si prevede una classificazione a livello nazionale «delle tipologie di difformità dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie, al fine di individuare standard univoci di inquadramento delle situazioni di patologia astrattamente rilevabili in via di fatto nell’ambito delle predette categorie di difformità». La classificazione implica una definizione di «ciascuna tipologia di difformità edilizia, con l’intento di prevenire incertezze interpretative nell’applicazione delle relative definizioni anche attraverso la fissazione di soglie, quantitative e qualitative oggettivamente misurabili, di scostamento delle situazioni di patologia astrattamente rilevabili in via di fatto dai titoli posseduti». Una volta inquadrata la casistica delle infrazioni si procederà a «semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria (…), anche mediante il superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità». Percorsi facilitati dovranno essere dedicati ad abusi ante 1967. In tema di sanatoria il Ddl delega si preoccupa anche delle lottizzazioni abusive, chiedendo di «regolare le procedure di lottizzazione, garantendo il contraddittorio con l’interessato e modulando secondo criteri di proporzionalità il relativo regime sanzionatorio».

 

Cambio d’uso
Attenzione anche al tema della mutazione di destinazione d’uso, di cui si chiede il «riordino e semplificazione», introducendo, tra le altre cose, il principio «dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee nell’ambito del tessuto urbanizzato». Ben presente anche il tema della rigenerazione urbana, per favorire la quale, si pensa a ridefinire i criteri alla base della determinazione del contributo straordinario.

 

Semplificazioni
L’ampio capitolo delle semplificazioni include, tra le altre cose, la «previsione di un regime giuridico differenziato relativo all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e agli interventi comunque da realizzarsi su aree del demanio statale». Semplificazione invocata, infine, anche per l’attuale disciplina di agibilità.

 

Rigenerazione urbana
Per favorire la rigenerazione si prevedono «soglie derogatorie rispetto ai limiti di altezza, distanza e densità degli edifici stabiliti in via ordinaria, ferme restando le distanze minime previste dal Codice civile e le disposizioni in materia di tutela degli edifici di valore storico, artistico e culturale». Alle regioni si dà la possibilità di riconoscere «premialità consistenti in incrementi volumetrici e di capacità edificatoria connessi alla demolizione delle opere incongrue, all’eliminazione degli elementi di degrado, alla realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale». Ammesse anche «semplificazioni finalizzate ad agevolare i mutamenti di destinazione d’uso coessenziali agli obiettivi del recupero edilizio e della rigenerazione urbana» e rideterminazione degli oneri di urbanizzazione.

 

 

 

 

FONTI      Massimo Frontera    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News