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Mud 2025, presentazione prorogata al 30 giugno

 

Sanzioni da 2mila a 10mila euro in caso di omissione, incompletezza o errori

 

Con un avviso pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 13 giugno (www.mase.gov.it), il ministero dell’Ambiente ha chiarito che la presentazione del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024, già prevista per sabato 28 giugno 2025, «potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025». Questo, si legge nell’avviso, «in considerazione della coincidenza della scadenza con la giornata di sabato». La dichiarazione riguarda anche le Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) prodotte nel 2024.

La dichiarazione deve essere compilata usando la modulistica prevista dal Dpcm 29 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio), che sostituisce integralmente il Dpcm 26 gennaio 2024. La pubblicazione in Gazzetta del nuovo Dpcm è avvenuta entro il 1° marzo di quest’anno; dunque, in base all’articolo 6, comma 2-bis della legge 70/1994, il termine per la presentazione alle Ccia è fissato in «centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione» del decreto. Questo motiva la scadenza del termine finale di presentazione al 28 giugno, ora spostato dal Mase al 30 giugno. La novità di quest’anno riguarda l’introduzione nella «scheda Mat» (Materiali secondari) del campo «Acf – ammendante compostato con fanghi», poiché il Dlgs 75/2010 lo prevede tra gli ammendanti prodotti da rifiuti attraverso processi biologici.

Tra le modifiche, si segnala che le istruzioni alla compilazione, presenti nell’allegato 1 al nuovo Dpcm 29 gennaio 2025, inseriscono il Codice Ateco 96.02.03, relativo a manicure e pedicure che producono rifiuti pericolosi (come aghi e taglienti) e che adempiono al Mud tenendo il registro di carico e scarico in modalità alternative (articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006). Inoltre, si allinea il Mud al Rentri per le modalità di calcolo del numero degli addetti. Si conferma la «Comunicazione rifiuti semplificata» per i produttori iniziali che nella propria unità locale non producono più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali. Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 10mila euro. Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è compresa tra 26 e 160 euro. Il superamento del termine equivale a omissione. Per i veicoli fuori uso si va da 3mila a 18mila euro e, per l’omessa presentazione, l’autorizzazione è sospesa per un periodo da due a sei mesi.

 

 

 

FONTI      Paola Ficco       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News