Ok solo nel caso in cui la nomina del Direttore dell’esecuzione è obbligatoria per legge o per complessità della prestazione
L’ufficio di supporto del ministero delle Infrastrutture chiarisce con il recente parere n. 3467 del 3 giugno 2025 alcune questioni pratico-applicative in tema di incentivi per funzioni tecniche nei contratti di beni e servizi. In particolare, le indicazioni riguardano le modalità corrette del calcolo degli incentivi e la condizione indispensabile per poter procedere con l’erogazione deei bonus (ovvero la necessaria nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup).
Il riferimento principale per la determinazione dei bonus
Con il primo quesito si chiede se il “dato” economico-contabile per il calcolo del 2% (quale misura massima) degli incentivi per funzioni tecniche (per beni o servizi) sia «l’importo (…) posto a base della procedura di gara o quello contrattuale».
L’ufficio legale, premettendo che in relazione ai contratti di servizi e forniture, «l’applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto diverso dal Rup», chiarisce che il riferimento economico principale per il calcolo degli incentivi non può che essere l’importo posto a base di affidamento. Questo, si puntualizza nel parere, «in ragione del fatto che, già a monte e prima dell’avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l’eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all’accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici».
Il riscontro è sicuramente condivisibile perché solo nel momento della «costruzione» del quadro economico – nel caso ovviamente in cui il tipo di appalto non rientri nella elencazione tassativa dell’art. 32 per cui gli incentivi, per certi servizi definiti complessi direttamente dagli estensori, prescindono da soglie economiche, così come nel caso di appalti di beni/servizi oggettivamente qualificati come complessi ai sensi della stessa norma -, è chiaro che occorra comprendere se si opera in importi superiori ai 500 mila euro.
Le funzioni incentivabili, nel momento in cui si avvia la procedura, quindi, vengono svolte in funzione dell’importo a base di affidamento. Se questo dovesse (poi) risultare inferiore, per effetto del ribasso operato dall’aggiudicatario, è corretto ritenere che nulla muti (visto che le attività sono state svolte). Piuttosto, almeno in relazione ai servizi e forniture, occorrerà tener conto dell’utilizzo o meno delle economie determinate dal ribasso.
Se queste (le economie determinate dal ribasso) non dovessero essere utilizzate per ulteriori forniture/servizi (con conseguente avanzo), l’importo dell’incentivo dovrà essere ricalibrato sul prezzo del contratto realmente stipulato (e quindi dell’importo delle prestazioni concretamente eseguite) anche per coerenza con il principio di risultato.
Anche per questi aspetti occorrerà, comunque, rifarsi a quanto indicato nell’atto generale/regolamento che contiene i criteri di riparto degli incentivi.
In tema di nomina del direttore dell’esecuzione
Il secondo quesito, altrettanto rilevante, riguarda il dubbio se sia possibile (o meno) la nomina “facoltativa” del direttore dell’esecuzione (in pratica se sia possibile la nomina anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal codice, o non sia praticabile, la necessaria distinzione tra Rup e Dec).
Più nel dettaglio nella domanda si pone la questione se «nell’ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche (…) e pertanto il direttore dell’esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un Dec diverso dal Rup e tale nomina realizzi la condizione» necessaria e sufficiente per poter riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche.
Il Mit, in modo altrettanto condivisibile, esclude che si possa forzare il dato normativo. Si ricorda nel parere il disposto contenuto nell’articolo 31 dell’allegato II.14 (allegato fondamentale in tema di esecuzione dei contratti di lavori e di contratti per forniture/servizi) in cui si legge che «l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal Rup a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza» elencati nell’articolo 32.
Secondo il Mit (che cita anche il parere della Corte dei Conti sez. regionale della Campania espresso con deliberazione n. 191/2023) al netto dei casi in cui si impone la distinzione di ruoli (nel senso che il Rup non può occuparsi dell’esecuzione per cui è necessario uno specifico Dec), non è ipotizzabile una nomina facoltativa (rimessa al Rup) «poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività».
In pratica, non è possibile «strumentalizzare» la nomina di un Dec distinto dal Rup solo per poter procedere all’erogazione dell’incentivo ma occorrono presupposti oggettivi che sono quelli indicati nell’articolo 32 nell’elencazione (tassativa) di servizi complessi (a prescindere dall’importo) o in caso di forniture di importo superiore ai 500 mila euro o, infine, forniture/servizi che, a prescindere dall’importo, vengano certificati oggettivamente come complessi.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
