Il chiarimento del Mit in un parere che si adegua al dettato normativo del codice dei contratti (art. 62 comma 13) e prima ancora alle indicazioni dell’Anac
L’ufficio di supporto, con il parere dell’11 dicembre 2025, n.3869 ritorna sulla questione dei rapporti tra stazione appaltante qualificata, delegata per svolgimento di attività di committenza, e stazione appaltante non qualificata in relazione alla problematica della nomina/individuazione del Rup dell’intervento. È noto che già l’ufficio di supporto, con il parere n.2752/2024 ha affermato che le due stazioni appaltanti coinvolte dovessero avere un Rup ciascuno. Questa posizione, con questo recente parere, viene rivista/ricalibrata ed adattata al corretto dettato normativo del codice dei contratti (art. 62 comma 13) e, soprattutto, alle recenti, ed utili, indicazioni in cui si spiega chiaramente (si pensi alla faq A7 in tema di qualificazioni) ruolo e responsabilità del Rup della stazione appaltante qualificata delegata.
Il quesito
Nel caso di specie l’istante formula un’articolata domanda ed in particolare «se una stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti debba nominare autonomamente, per ogni procedura presa in carico, un Rup per la fase di affidamento (che, quindi, assumerebbe i compiti di cui all’art. 7 dell’All. I.2) oppure debba nominare (…) un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, privo dei compiti di cui all’Allegato sopra richiamati, che rimarrebbero in capo al Rup dell’ente delegante, e con compiti meramente istruttori, in analogia alla L. 241/1990». L’ufficio di supporto risponde chiaramente che la procedura “contrattuale” delegata deve comunque avere un unico Rup nominato nella stazione appaltante qualificata.
Il riscontro
Più nel dettaglio si spiega che il comma 13 dell’articolo 62 (che prevede chiaramente un Rup nella stazione appaltante qualificata ed un responsabile di procedimento in quella delegante senza qualifica) dispone che «quando una stazione appaltante svolge procedure di gara in delega per conto di altre amministrazioni, si determina una duplicità di figure, ossia il Rup della stazione appaltante delegata e il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria». Ovviamente non si tratta di una “duplicità” di figure perché le funzioni ed i compiti sono completamente diversi.
A tal riguardo, la faq Anac n.A7 (in tema di qualificazioni) spiega che la stazione appaltante qualificata non può limitarsi, per le attività delegate (foss’anche singole fasi) un responsabile di fase ma un proprio responsabile unico del progetto «in quanto differenti sono i compiti svolti dal Rup rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione. In particolare, il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023)».
Con la logica conseguenza, si chiude il parere Anac, secondo cui «gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato». Ed in questo senso il parere del Mit (richiama anche la delibera dell’ Anac n. 255/2224) evidenzia che la stazione appaltante qualificata che svolge la gara «deve, dunque, nominare un proprio Rup che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega, il quale dovrà coordinarsi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente». È bene annotare che la committenza richiesta può non riguardare solamente la fase della gara (visto che la qualificazione può essere ottenuta o per tutte e tre le fasi – progettazione, affidamento ed esecuzione -, o anche solamente per le prime due o per la sola esecuzione), pertanto il Rup dell’ente delegato avrà una responsabilità più ampia potendo riguardare anche la fase dell’esecuzione del contratto affidato per conto di stazioni non qualificate.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
