Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Rti, sì al punteggio premiale all’esperienza se c’è una partecipazione «qualificata»

Il Tar Lazio legittima il bando che, ai fini del punteggio premiale collegato a esperienze curriculari, consente a Rti e consorzi di “spendere” le esperienze maturate da un singolo componente a patto che abbia una certa quota di partecipazione ed esecuzione

 

Il Tar Lazio, Sez. quarta, con la sentenza 15 dicembre 2025 n.22596, sancisce la legittimità di una clausola della lex specialis che, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale collegato ad esperienze curriculari, consente ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di concorrenti di “spendere” le esperienze maturate da un singolo componente solo a condizione che quest’ultimo detenga una quota di partecipazione ed esecuzione non inferiore a una soglia qualificata, nella specie pari al 40 per cento. Ritiene il Tar che tale previsione è coerente con il fine di valorizzare l’esperienza del soggetto effettivamente chiamato a svolgere una parte rilevante delle prestazioni contrattuali e non contrasta con l’istituto dell’avvalimento premiale, trovando fondamento nei principi desumibili dall’art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023.

 

Il caso
La controversia all’esame del Tar riguarda una procedura aperta indetta per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l’esecuzione di lavori, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La legge di gara prevedeva, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, un sub-criterio volto a valorizzare il curriculum dei lavori eseguiti in presenza di traffico, attribuendo un punteggio tabellare in relazione all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di interventi di importo significativo su infrastrutture stradali o ferroviarie in esercizio. Con riferimento ai concorrenti partecipanti in forma aggregata, il disciplinare e il documento recante i criteri di valutazione stabilivano espressamente che, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. f), del codice dei contratti pubblici, il punteggio relativo al curriculum potesse essere attribuito solo qualora il requisito fosse posseduto da componenti che, nella gara, detenessero una quota di partecipazione ed esecuzione pari o superiore al 40% e che, nei contratti indicati a comprova, avessero detenuto una quota analoga.

Uno dei concorrenti, organizzato in forma di raggruppamento, aveva fatto ricorso all’avvalimento premiale per dimostrare il possesso dell’esperienza richiesta ai fini del criterio in esame, avvalendosi dell’esperienza di un partecipante al raggruppamento per una quota del 15,50%. In una prima fase, la commissione giudicatrice aveva attribuito il punteggio, salvo poi procedere a una rimodulazione, sulla scorta di un chiarimento reso dalla stazione appaltante, con il quale si precisava che, per il criterio relativo al curriculum lavori, non fosse consentito il ricorso all’avvalimento premiale (si desume in capo a soggetti che non rispettassero la soglia minima di partecipazione prevista dalla lex specialis). La rideterminazione dei punteggi aveva inciso sulla graduatoria finale, determinando l’interesse del concorrente pretermesso a impugnare gli atti di gara. Il ricorso era fondato, per quanto d’interesse, sulla dedotta illegittimità della clausola del bando e del chiarimento interpretativo, nella parte in cui subordinavano la spendibilità delle esperienze pregresse, all’interno di un RTI o di un consorzio ordinario, al possesso di una quota minima del 40%, assumendone il contrasto con i principi di massima partecipazione, con la disciplina dell’avvalimento di cui all’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 e con i canoni di trasparenza e par condicio.

 

La decisione del Tar
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Con riguardo al profilo centrale, concernente la legittimità della clausola che impone una soglia minima di partecipazione per la valorizzazione del curriculum lavori, il Collegio ha svolto un’interpretazione sistematica della lex specialis, valorizzandone il dato testuale e la ratio sottesa. In particolare, il giudice ha osservato come la previsione che consente di “spendere” le esperienze pregresse di un componente del raggruppamento solo se lo stesso detenga una quota di partecipazione almeno pari al 40% sia funzionale ad assicurare che il requisito esperienziale sia effettivamente riferibile al soggetto che svolgerà una parte significativa delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tale regola è stata letta come espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante, diretta a premiare non un bagaglio di esperienze astrattamente cumulabile, ma la concreta affidabilità tecnico-professionale dell’operatore chiamato a eseguire i lavori.

Il Tar ha inoltre richiamato l’elaborazione giurisprudenziale formatasi nel vigore del precedente codice, secondo cui le esperienze relative allo svolgimento di servizi o lavori analoghi presentano un carattere personale e non agevolmente trasferibile, il che giustifica limiti e condizioni all’utilizzo dell’avvalimento, soprattutto quando esso assuma una funzione premiale. In tale prospettiva, la generica previsione del disciplinare che ammetteva l’avvalimento per migliorare l’offerta non poteva essere letta a prescindere dalle più specifiche disposizioni contenute nei criteri di valutazione, le quali costituivano parte integrante della lex di gara e ne orientavano l’interpretazione. Decisivo, nel ragionamento sviluppato dal Collegio, è stato il riferimento all’art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023, norma che consente espressamente alle stazioni appaltanti di richiedere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente o, nel caso di raggruppamenti, da un partecipante al raggruppamento. La clausola del bando è stata ricondotta a tale previsione, in quanto volta a garantire che l’esperienza valorizzata ai fini del punteggio trovi riscontro in un effettivo ruolo esecutivo di rilievo.

Il Tar ha poi esaminato e respinto anche le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente. In particolare, è stata ritenuta ammissibile la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale con riferimento alla certificazione sulla parità di genere, qualificata come certificazione di processo assimilabile alle certificazioni di qualità, purché l’avvalimento sia effettivo e sorretto da un contratto che metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione e le risorse rilevanti. Parimenti infondata è stata giudicata la censura relativa alla pretesa sussistenza di irregolarità fiscali in capo all’aggiudicatario, essendo emerso che si trattava di un errore meramente dichiarativo tempestivamente regolarizzato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Infine, il Collegio ha respinto le contestazioni concernenti la qualificazione nelle categorie scorporabili, ribadendo i principi in materia di subappalto qualificante e richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza del possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo complessivo dei lavori, le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria possono essere legittimamente affidate in subappalto, purché tale intenzione sia dichiarata in sede di offerta.

 

Considerazioni conclusive
La decisione sancisce la legittimità di clausole che, nel contesto dei RTI e dei consorzi ordinari, introducono soglie minime di partecipazione per la valorizzazione delle esperienze pregresse. Tali clausole, ritiene il Tar, non comprimono irragionevolmente il principio di massima partecipazione e sono ricondotte a una logica di coerenza tra capacità tecnica valorizzata e ruolo esecutivo effettivamente svolto, evitando che il punteggio premiale si traduca in un riconoscimento meramente cartolare di requisiti non sostanzialmente incidenti sulla qualità dell’esecuzione. La pronuncia chiarisce altresì i rapporti tra avvalimento premiale e requisiti esperienziali, ribadendo che l’avvalimento non costituisce uno strumento privo di limiti, ma deve essere coordinato con le specifiche scelte operate dalla stazione appaltante nella costruzione dei criteri di gara. In questo senso, il richiamo all’art. 104, comma 11 legittima quelle previsioni che esigono un nesso forte tra requisito valorizzato e soggetto chiamato a svolgere compiti essenziali. La sentenza riafferma la centralità della lex specialis quale parametro primario di legittimità dell’azione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica, nonché il ruolo della discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta.

 

 

 

FONTI      Filippo Bongiovanni      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News