Tar Puglia: nessuna norma del codice dei contratti prevede soglie dimensionali da non superare a pena di esclusione. Chi ricorre deve provare di aver subito uno svantaggio
Non esiste alcuna norma del Codice dei Contratti o altra disposizione legislativa che impone che una relazione tecnica, da allegare all’offerta, abbia un limite massimo di pagine. Di conseguenza, al verificarsi del superamento dei limiti dimensionali previsti dalla lex specialis, non si potrà escludere l’offerta, in quanto determinerebbe la violazione del principio di accesso al mercato, del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis. Perciò l’altro concorrente, che si riterrà leso, dovrà provare che la violazione, ovvero il superamento delle pagine previste dalla lex specialis, si traduce «effettivamente» e «specificatamente» in un indebito vantaggio di un concorrente a danno dell’altro. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Puglia, sez. I, n. 1088/2025
Il fatto
È stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione dell’immobile destinato a sede municipale da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. All’esito della gara un operatore economico presentava ricorso al Tar eccependo, tra l’altro che, l’aggiudicataria avrebbe violato i limiti dimensionali dell’offerta tecnica richiesti dal disciplinare: in particolare, la relazione tecnica generale doveva avere un totale di cartelle non superiore a n. 5 pagine fronte e retro (esclusa la copertina ed eventuale sommario) in formato A4 e di eventuali allegati grafici. La relazione tecnica dell’aggiudicataria era composta, invece, di 19 facciate (diciassette se si escludono copertina e sommario) e, quindi, di nove pagine fronte e retro. Inoltre, superando il limite imposto dal disciplinare di gara, l’aggiudicatario avrebbe indicato ulteriori sub criteri non contemplati dalla lex specialis e, pertanto, secondo il ricorrente, la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa, avendo avuto un vantaggio ingiusto dal relativo giudizio, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
La decisione
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza, la prescrizione sul numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis e il suo superamento non può comportare l’esclusione dalla gara in quanto violerebbe del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il principio di ragionevolezza impone che nella valutazione dell’offerta dimensionalmente eccedentaria, la commissione espunga le parti di minore rilevanza senza dover procedere all’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. A tal riguardo, il limite dimensionale ha la finalità di garantire la speditezza della procedura valutativa, con la conseguenza che ogni determinazione al riguardo è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, che deve agire senza violare il principio della par condicio (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765) (Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 721). Il giudice rileva che non esiste alcuna norma del codice o di altra fonte legislativa che prescriva uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica, come pure non esiste alcuna norma che attribuisce alla stazione appaltante un tale potere. Pertanto, l’esclusione dell’offerta, «indipendentemente dai suoi contenuti» che superi solo il limite dimensionale previsto dalla lex specialis viola il principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. (Tar Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451) (Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 721, cit.). Nel nuovo codice, rispetto al Dlgs n. 50/2016, la previsione del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 determina un rafforzamento del principio di tassatività delle cause di esclusione e le sue deroghe devono essere interpretate ristrettivamente (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, delibera Anac n. 402 del 26 maggio 2021). L’applicazione del principio del favor partecipationis impone che deve privilegiarsi l’interpretazione che consenta la partecipazione ad una gara anziché il suo impedimento. Di conseguenza, al verificarsi del superamento dei limiti dimensionali dell’offerta previsti dalla lex specialis, l’altro concorrente dovrà provare che la violazione si traduca «effettivamente» e «specificatamente» in un indebito vantaggio di un concorrente a danno dell’altro.
Nel caso in esame, non era prevista espressamente nella lex specialis una clausola escludente in caso di violazione dei limiti dimensionali, pertanto la Commissione, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, aveva il potere di verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante in violazione del divieto di aggravamento del procedimento tale da determinare un punteggio minore o, invece, se la lunghezza dell’esposizione fosse funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, cit.). Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato l’effettivo, specifico e indebito vantaggio competitivo in concreto riportato dall’aggiudicataria tramite il superamento dei limiti dimensionali. Quindi il motivo non può essere accolto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
