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Nuovi Cam edilizia dal 1° febbraio: spinta su efficienza e riciclaggio, premiata la competenza dei tecnici

Rispetto al testo del 2022 l’applicazione delle nuove regole tecniche è più ampia: include tutti i contratti pubblici di progettazione direzione lavori, esecuzione di lavori edili e ingegneria civile. Tutte le modifiche e le novità

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 dicembre il decreto del ministero dell’Ambiente contenente i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia che vanno a sostituire i vecchi Cam emanati con il Dm 256 del 2022. I nuovi criteri vanno in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione, ossia il 1° febbraio 2026. Tante le modifiche, a partire da un importante ampliamento del campo di applicazione dei Cam per l’edilizia. Variano i contenuti di materiale riciclato o recuperato per gli isolanti termici e acustici. E poi, i nuovi criteri premianti da assegnare alla competenza tecnica dei progettisti, valutata in base all’analisi dei curriculum e dell’esperienza dimostrata o delle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi. In linea con la direttiva Epbd, il Dm aggiorna, inoltre, la metodologia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva, adottando un metodo dinamico orario che consente – rispetto alle prescrizioni oggi utilizzate – di calcolare con più precisione la prestazione dell’edificio.

Nascono anche nuovi criteri, come quello che fissa al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti. Implementati i criteri per valutare la qualità dell’aria interna. Infine, una nuova attenzione per la protezione della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con indicazioni specifiche indirizzate ai progettisti, da applicare negli edifici, manufatti e opere in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi.

 

Ampliamento del campo di applicazione
La prima novità è nell’ampliamento del campo di applicazione: le nuove regole si applicano, infatti, a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Dunque, i Cam per l’edilizia si applicano non solo agli edifici, ma a qualunque opera o manufatto, a meno che non vi siano dei Cam specifici come accade, ad esempio, per le infrastrutture stradali che hanno i loro criteri ambientali da seguire. Dovranno seguire le nuove regole non solo le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari, ma anche i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

 

Entrata in vigore
Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi Cam si applicano se i bandi o gli avvisi sono pubblicati a partire dal 1° febbraio o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri. I nuovi Cam si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1° febbraio 2026, non ancora validata.

 

Il periodo transitorio
Il passaggio dalle vecchie alle nuove regole viene accompagnato da un periodo transitorio. Nello specifico, ci sono casi in cui i vecchi Cam (Dm 256 del 2022 come modificato dal Dm 5 agosto 2024) continuano ad essere applicati anche dopo il 1° febbraio 2026. Accade per gli appalti integrati che hanno a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del Dm 256 del 2022, i cui bandi o avvisi siano pubblicato (o inviati nel caso di procedure senza pubblicazione del bando) entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità. Lo stesso vale per gli appalti di soli lavori, per i quali continuano a valere i vecchi criteri se il progetto esecutivo è validato nel periodo di vigenza del Dm del 2022, purché i bandi o gli avvisi per la scelta del contraente siano pubblicati (o inviati) entro tre mesi dalla data di validazione dell’esecutivo posto a base di gara.

 

Specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti
I criteri ambientali sono distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali, criteri premianti. L’applicazione nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice dei Contratti, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, I criteri premianti – va ricordato – sono da tenere in considerazione qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

 

Indicazioni già nel documento di indirizzo alla progettazione
La stazione appaltante è tenuta a far riferimento ai Cam nel Documenti di indirizzo alla progettazione (Dip) per fornire indicazioni al progettista. I Cam sono infatti criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni), oppure l’operatore economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori, utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel Dip.

 

Criteri premianti per la competenza dei progettisti
In relazione alla complessità dell’intervento, i nuovi Cam suggeriscono alla stazione appaltante di assegnare un criterio premiante alla competenza tecnica dei progettisti, valutata in base all’analisi dei curriculum e dell’esperienza dimostrata o delle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

 

Relazione Cam, la mancata applicazione dei criteri va giustificata
Sul sito del ministero dell’Ambiente verrà messo a disposizione un modello di relazione che potrà fungere da guida per i progettisti. In caso di mancata applicazione dei criteri contenuti nel nuovo Dm, le motivazioni dovranno essere illustrate e giustificate dal punto di vista tecnico. Qualora il progetto sia sottoposto ad un processo di certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la relazione deve evidenziare, in modo documentato, l’equivalenza tra il criterio ambientale e il corrispondente criterio del protocollo adottato in termini di requisito e di verifica.

 

Prestazione energetica in fase estiva secondo la direttiva Epbd
In linea con la direttiva Epbd, il Dm aggiorna la metodologia di calcolo della prestazione energetica nella fase estiva. In particolare, il calcolo del fabbisogno e del consumo di energia deve tenere conto delle condizioni variabili che incidono sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto, come pure sulle condizioni interne, così da ottimizzare il livello di costi, benessere (comfort), qualità dell’ambiente interno, facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari. Si tratta di adottare un metodo dinamico orario che permette di valutare con maggior precisione e coerenza con gli altri criteri, la prestazione dell’edificio rispetto alla valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati.

 

Nuovo criterio premiante: vetrate di qualità
Limitatamene agli edifici in cui il vetro è una componente preponderante, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, installi vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso.

 

Serramenti in alluminio con al meno il 40% di materiale recuperato o riciclato
Diverse le novità che riguardano l’involucro edilizio, tra queste il criterio che fissa al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti. I precedenti Cam regolavano solo l’incidenza di materia riciclata o recuperata per i serramenti e gli oscuranti in Pvc tenendola al 20%. Ora a questo requisito si aggiunge anche quello relativo ai profili in alluminio, che, dunque, devono avere un’idonea documentazione che certifichi la percentuale minima del 40% di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.

 

Nuove percentuali di materiale riciclato negli isolanti
Viene modificata la percentuale del contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti per gli isolanti termici ed acustici. Tale percentuale passa dal 50 al 40% per le fibre in poliestere. Resta al 15% per il polistirene espanso sinterizzato, purché il 10% sia coperto da materiale riciclato. Per il poliuretano espanso rigido la percentuale è del 2% fino al 1° dicembre 2025 poi sale al 3%, di cui almeno il 2% deve essere rappresentato da materiale riciclato.

 

Serramenti, nodi conformi alle norme Uni
Sempre in tema di involucro edilizio, viene introdotto un nuovo criterio, da applicare alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, al restauro e agli interventi di manutenzione che comprendano la sostituzione degli infissi esterni. Più nel dettaglio, il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrivere nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata.

 

Implementati i criteri per qualità dell’aria
Riguardo alla qualità dell’aria, i requisiti si fanno più stringenti e si prevede che la scelta dei materiali nell’edificio sia focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. Sono, inoltre, introdotte delle indicazioni specifiche per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione meccanica, che devono prevedere un sistema integrato che recupera l’energia contenuta nell’aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento. L’efficienza di recupero deve essere almeno dell’80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento.

 

Illuminazione naturale, criteri estesi alla manutenzione
È esteso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica delle pareti finestrate, il criterio secondo cui è necessario assicurare i parametri di luce naturale minimi definiti dalla norma UNI EN 17037, ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie. Valori da garantire per almeno la metà delle ore di luce diurna.

 

Criteri più severi per il controllo solare
Anche per l’immissione della radiazione solare negli ambienti interni, i Cam si fanno più severi e richiedono precisi requisiti sia per le schermature solari mobili che per i sistemi di ombreggiamento fissi. Nel primo caso, viene richiesto il raggiungimento – nella stagione di raffrescamento estivo – di un valore del fattore di trasmissione solare totale (“Gtot”) pari o migliore della Classe 3 come definito dalla Uni En 14501. Nel secondo, l’effetto di ombreggiamento va verificato calcolando, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento come descritto nella specifica tecnica UNI/TS 11300, e rispettando un valore inferiore a 0,85. Solo nei casi di impossibilità tecnica o autorizzativa, documentata dal professionista, possono essere usati, al posto dei sistemi fissi e schermature mobili esterne, vetri selettivi o a controllo solare o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate.

 

Indicazioni su quantitativo minimo di materiale riciclato o recuperato
Nel Dm viene anche specificato che «qualora venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale».

Il Dm elenca anche i documenti validi per attestare la percentuale di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotto richiesta, tra questi: la dichiarazione ambientale di prodotto, la certificazione di prodotto “ReMade” o ReMade in Italy”, la certificazione di prodotto per il rilascio del marchio “Plastica seconda vita”; marchio VinylPlus product label per il Pvc. E poi: la certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. Valide anche la documentazione relativa alla data di adesione allo schema “Made Green in Italy” e la certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi Uni Pdr 88.

 

Radon, riduzione delle concentrazioni non solo nelle aree prioritarie
L’obiettivo di ridurre le concentrazioni di gas radon nelle residenze o nei luoghi di lavoro entro i 200 Bg/mc è esteso agli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie. Tale obiettivo si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria qualora prevedano opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno

 

Bim, base dati aggiornata in base ai Cam
Se il progetto ricade nell’obbligo di utilizzo del Bim, il progettista aggiudicatario è tenuto a implementare la base dati con le informazioni derivanti dai Criteri ambientali minimi.

 

Cambiamenti climatici e protezione degli ecosistemi
Il nuovo Dm introduce un nuovo capitolo dedicato alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dando indicazioni specifiche al progettista, da applicare per edifici, manufatti e opere in caso nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora siano previsti interventi nelle aree verdi. In particolare, si tratta di conservare gli ecosistemi presenti nell’area di intervento, anche se non soggetti a tutela, di prevedere un piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali eventualmente presenti, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde. Il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo e già in fase di Pfte è necessario includere uno screening del rischio climatico sull’area di intervento. Le misure di adattamento devono essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, regionale o nazionale e prendere in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura, come i Sustainable urban drainage systems o devono basarsi, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi.

 

Attenzione anche alla mobilità sostenibile
Il progetto soggetto ai Cam deve includere anche un’analisi del fabbisogno di mobilità sostenibile e le misure da adottare e realizzare. Ciò vale per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione.

 

Diagnosi energetica “dinamica” anche al di sotto dei 5mila mq
Il nuovo Dm prevede, per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione importante di primo livello, la predisposizione di una diagnosi energetica dinamica anche per superfici utili rientranti nel range mille – 5mila mq (per tali superfici il Dm del 2022 prevede, invece, una diagnosi “standard”). La diagnosi energetica deve essere conforme alle linee guida della norma Uni/Tr 11775.

 

Il sottoprodotto include anche gli aggregati ottenuti da terre e rocce da scavo
Come specificato, per alcuni materiali e prodotti, il Dm fissa le percentuali minime di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto che devono essere presenti. Riguardo al sottoprodotto, viene chiarito che questo può derivare «da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi di simbiosi industriale». Tra i sottoprodotti, sono inclusi gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto.

 

 

 

FONTI    Mariagrazia Barletta        “Enti Locali & Edilizia”

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