Terzo approfondimento sui ruoli di supporto al responsabile del progetto figura per figura
Con l’attuale codice dei contratti, anche al fine di «di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al Rup di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica»- come si legge nella relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo – si introduce una figura di collaboratore «qualificato» in ausilio del Rup.
Si intende, evidentemente, la figura del responsabile di fase (o di responsabili per fase) con la previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 15 in cui, testualmente, si spiega che ferma l’unicità intangibile del Rup «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento». Il Rup mantiene «le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento».
La previsione, quindi, contiene un esplicito riferimento al fatto che questi collaboratori qualificati non possono che essere due, uno per l’aspetto amministrativo (della fase di affidamento) ed un di tipo «tecnico» per le fasi della programmazione, progettazione e esecuzione del contratto. In questo senso, sul limite numerico il parere dell’ufficio di supporto del Mit n. 2098/2023.
La questione dell’applicazione pratica
Dall’attuale quadro della pratica operativa emerge una prima delicata problematica relativa alla individuazione dei compiti corretti del responsabile di fase. Questo collaboratore «qualificato», nel senso che, a titolo esemplificativo, qualora venisse nominato un responsabile di fare dell’affidamento è evidente che debba avere competenze di tipo amministrativo così come avrà necessariamente competenze tecniche il responsabile di fase per la programmazione/progettazione ed esecuzione del contratto.
Il problema è sul ruolo concreto e quindi sui compiti.
Viene di frequente evidenziato che il codice non contiene una disciplina esplicita sui compiti (al netto del fatto che se viene nominato, per la fase di affidamento, questo collaboratore deve acquisire il Cig al posto del Rup). La scelta dell’estensore deve ritenersi corretta visto che si è in presenza di meri responsabili di procedimento ovvero di soggetti che si collocano in una posizione diversa rispetto al Rup che è un responsabile di progetto/risultato.
Il Rup, infatti, a differenza di una pregressa configurazione (in realtà già smentita dalla giurisprudenza) si colloca in una posizione intermedia tra il dirigente/responsabile del servizio (qualora ovviamente con questo non coincidesse) ed il responsabile di fase. Il Rup somma, ora, alcuni poteri decisori classici della prerogativa dirigenziale (ad esempio le esclusioni dalla gara come oggi chiaramente previsto nell’allegato I.2) ai tradizionali poteri istruttori/propositivi (classici del responsabile del procedimento). Il responsabile di fase, invece, ha solamente poteri istruttori ma non poteri decisori (salvo limitate situazioni in cui abbia anche il ruolo di dirigente).
Il responsabile di fase ha solamente poteri istruttori/propositivi
L’aspetto in parola emerge dalla consolidata giurisprudenza e, a solo scopo esemplificativo, si possono citare, il Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7065/2025 che spiega che una eventuale organizzazioni dell’attività contrattuale non possa prescindere dalla centralità del Rup anche nell’adozione/approvazione del provvedimento di esclusione.
Sui compiti istruttori del responsabile di fase (Tar Lazio, sent. 12916/2025) in tema di verifica del costo orario etc).
La problematica è stata definitivamente chiarita dallo stesso Consiglio di Stato evidenziando che il responsabile di fase non può delegare i compiti assegnati e che il Rup non può delegare i poteri decisori, si spiega che il primo è un mero responsabile di procedimento con compiti di tipo esecutivo ovvero di mero tipo istruttorio/propositivo di ausilio del Rup. Per intendersi, pur coinvolto in ogni sub-procedimento possibile, il responsabile di fase propone le eventuali decisioni da adottare (con propri verbali/atti) ma la decisione ultima/definitiva compete al Rup.
La cui centralità, sia pure in un bando tipo (n.1/2025) piuttosto chirurgico viene ribadita, opportunamente, anche nella relazione tecnica Anac che accompagna il disciplinare citato.
I rapporti tra stazione qualificata e stazione non qualificata
Il responsabile di fase, la cui rilevanza effettivamente risulta «ridotta» per il chiarimento ufficiale per cui si è in presenza di un mero responsabile di procedimento (che il dirigente/responsabile di servizio da sempre avrebbe potuto affiancare al Rup) assume però una importanza significativa circa la corretta applicazione delle disposizioni in tema di qualificazioni delle stazioni appaltanti.
L’art. 62, comma 13 del codice, infatti, chiarisce che «Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un Rup, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».
Pertanto, la stazione appaltante/ente che non ha lo «standard» qualitativo come richiesto dalla disciplina in tema di qualificazione opererà, nell’attività contrattuale pubblica, con soli responsabili di fase. Finanche nella fase di programmazione (l’unica esclusa dalla disciplina di qualificazione) visto che nel caso di specie, per la predisposizione degli atti di programmazione, opererà con il RASA o un responsabile di servizio o, appunto, un responsabile di fase ad hoc.
Da notare, come segnalato dalla giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I-quater, n. 20698/2025) che l’eventuale errore nell’organizzare la procedura (ad esempio una scorretta nomina di Rup nel caso in cui debba invece essere nominato un responsabile di fase) non costituisce causa escludente.
Evidentemente, come segnala l’Anac, si tratta di vizio che può essere rilevato anche successivamente ma che può determinare la richiesta di annullamento dei vari atti adottati perché privi di competenza/prerogative.
Conclusioni
Con i responsabili di fase, quindi, si è in presenza di meri responsabili di procedimento e, riguardo a questi, in generale (sotto il profilo amministrativo) è applicabile la legge 241/90 (inapplicabile, ad esempio, al Rup), in particolare le previsioni degli artt. 4/6.
In relazione alla fase (o fasi) assegnata(e), troveranno applicazione le previsioni del codice dei contratti e, per l’esecuzione, ad esempio, l’allegato II.14 e il codice civile.
Non può non evidenziarsi infatti, pure nel silenzio (e nelle zone d’ombra) delle previsioni sul responsabile di fase, che la nomina di un responsabile di fase per la progettazione/programmazione ed esecuzione esige l’esigenza di comprendere se questo soggetto coincida con l’organo deputato a verificare l’esecuzione del contratto (si pensi al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione) o se possa essere considerato un mero collaboratore di questi (oltre che del Rup).
Il responsabile di fase, ovviamente, ha pieno titolo – se svolge effettivamente i compiti ex allegato I.10 -, agli incentivi per funzioni tecniche (in questo senso il parere del Mit n. 3137/2025)
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
