La stazione appaltante può prevedere diversi requisiti aggiuntivi rispetto a quelli minimi per ottenere prestazioni ambientali superiori per il progetto. Il ruolo dei progettisti
Operatività dei requisiti ambientali sin dalle prime fasi del progetto, in modo da integrarli in modo organico nella concezione dell’intervento. È questa una delle novità contenuta nel decreto con cui il ministero dell’Ambiente ha emanato i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia (Dm 24 novembre 2025), in vigore dal 2 febbraio 2026. Non si sottraggono a questa logica i criteri premianti per l’affidamento della progettazione, ossia i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli minimi da valorizzare attribuendo ad essi un punteggio tecnico quando la gara va aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, con l’obiettivo di ottenere prestazioni ambientali superiori.
Ai criteri premianti individuati dalla normativa per la fase progettuale, le nuove norme attribuiscono un importante valore. Le stazioni appaltanti hanno un ventaglio più ampio di criteri premianti cui attingere: dalla valutazione dei curriculum dei progettisti alla previsione – già in fase progettuale – di utilizzare il legno per gli elementi strutturali o di incrementare – oltre gli obblighi previsti – la percentuale di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti oppure di utilizzare sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque grigie per uso non potabile. E poi gli studi semplificati di Valutazione ambientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc) sulla base dei quali, già dalle prime fasi progettuali, possono essere scelti tre indicatori significativi di impatto sulla scorta dei quali il progettista dell’esecutivo può essere invitato – ripagato da un punteggio premiale – a proporre soluzioni migliorative. Sempre riguardo ai criteri premianti per la fase progettuale, le nuove regole definiscono anche i requisiti minimi per ottenere un’attestazione sui livelli di esposizione ai rischi Esg.
Per i criteri premianti, i nuovi Cam applicano le prescrizioni del Codice dei contratti, secondo cui i criteri premianti «sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Ad esser precisi, dei criteri premianti bisogna preoccuparsi ancor prima della progettazione. Difatti, la stazione appaltante indica nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) quali criteri premianti sono applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai criteri minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti deve darne giustificazione nel Dip. La stazione appaltante, quando utilizza il miglior rapporto qualità-prezzo per aggiudicare l’appalto, deve, dunque, tener conto di uno o più di tali criteri, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali: le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell’appalto e i risultati attesi.
Competenza tecnica dei progettisti
Cambiano i criteri che premiano la competenza del professionista nella progettazione ambientale. Più nel dettaglio, viene introdotto un criterio premiante basato sulla valutazione, da parte della stazione appaltante, delle esperienze dimostrabili e del curriculum. L’obiettivo è selezionare operatori economici con esperienza in progetti sostenibili sul fronte ambientale ed energetico, che possano garantire la rispondenza del progetto ai Cam. Si tratta di un criterio premiante che può essere utilizzato anche per la scelta del direttore dei lavori.
Dunque, la stazione appaltante può attribuire un punteggio premiante al professionista (firmatario del progetto o membro di un raggruppamento temporaneo) che abbia progettato o contribuito al progetto (anche senza esserne firmatario) di almeno due edifici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, ossia provisti di collaudo tecnico-amministrativo positivo, nei quali siano stati applicati i Cam a partire dal Dm 24 dicembre 2015. Fa fede la documentazione contenente gli estremi del rapporto conclusivo di verifica della progettazione da cui risulti la conformità del progetto ai Cam. In alternativa possono ritenersi validi anche altri documenti tecnico-amministrativi da cui si evinca l’applicazione dei Cam (determina di approvazione del progetto, collaudo o certificato di regolare esecuzione, etc..). La stazione appaltante può prevedere l’attribuzione di un punteggio crescente, anche tabellare, nel caso in cui l’operatore dimostri di aver svolto più progetti di edilizia sostenibile.
Resta la possibilità, come prevedevano i precedenti Cam, di attribuire un punteggio premiante alla competenza tecnica nella progettazione di edifici sostenibili, attestata da certificazioni di competenza rilasciati da organismi accreditati. L’obiettivo è favorire la formazione e la specializzazione dei membri del gruppo di progettazione indicato dall’operatore economico in sede di offerta. I vecchi Cam premiavano la presenza nel gruppo di un progettista esperto sugli aspetti energetici e ambientali, la cui competenza doveva essere certificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale Iso/Iec 17024. Ora, con i nuovi Cam, si valorizza anche la presenza nella squadra di progettazione di più esperti in campo energetico-ambientale, cui la stazione appaltante può attribuire un punteggio crescente. La competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile è attestata tramite un certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale Iso/Iec 17024.
Studi Lca e Lcc, criteri premianti basati sul confronto di tre indicatori
Gli studi di Life Cycle Assessment sono indicati dai Cam come strumento di verifica delle soluzioni progettuali migliorative rispetto al Pfte. Non sono obbligatori, ma costituiscono uno strumento di verifica dei soli criteri premianti. È, infatti, attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi Lca e uno studio Lcc semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Gli studi di Lca, elaborati secondo la metodologia semplificata indicata nei Cam, garantiscono, inoltre, la conformità ai contenuti richiesti per la relazione di sostenibilità dell’edificio che è parte integrante del Pfte. Secondo il Codice degli appalti, infatti, il Pfte deve contenere (in linea generale e salva diversa motivata determinazione del Rup) una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in un’ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali, con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero all’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati. Gli studi Lca forniscono, inoltre, gli indicatori ambientali utili per una stima della Carbon Footprint dell’edificio in relazione al ciclo di vita, anch’essa parte dei contenuti del Pfte secondo il Codice dei contratti.
I Cam, per garantire uniformità delle metodologie utilizzate, forniscono indicazioni operative per l’elaborazione degli studi Lca-Lcc. In particolare, indicano una metodologia semplificata, ossia limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell’opera e ad un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono. Nello studio Lca allegato al Pfte, il progettista individua tre indicatori di riferimento scelti tra gli indicatori primari di impatto ambientale di cui alla norma Uni En 15975 (potenziale di riscaldamento globale, di distruzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione del suolo e dell’acqua, etc,. ) o tra i parametri descrittori dell’uso delle risorse energetiche primarie, più rilevanti per il progetto, sulla base dei quali, in fase esecutiva, sarà possibile – ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante – dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. I rapporti Lca e Lcc della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, la documentazione in base alla quale, in sede di gara per l’affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente presentare proposte migliorative, qualora previsto dalla documentazione di gara.
Rating Esg, definiti i requisiti minimi
Anche i nuovi Cam prevedono criteri premiali per i professionisti che si sottopongono ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o Esg (ambientali, sociali, di governance, sicurezza, e “business ethics”). Viene precisato che questo criterio premiante non si applica alle forme associative non stabili, come il raggruppamento temporaneo di professionisti. Le nuove regole introducono anche i requisiti minimi per ottenere un’attestazione sui livelli di esposizione ai rischi Esg. È necessario: essere costituiti come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite Iva); avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi. Infine, il terzo requisito che consiste nell’avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi Esg e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi Esg con carattere predittivo.
Nuovo criterio premiante per i progetti con prodotti di riciclo
I Cam, per alcuni materiali e prodotti, come i calcestruzzi o gli isolanti, obbligano ad impiegare una percentuale minima di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti. I nuovi Cam ora premiano anche i progettisti che prevedono l’approvvigionamento di altri prodotti, oltre a quelli per cui sussiste l’obbligo, costituiti da una quota di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti. Il punteggio premiante è attribuito qualora, complessivamente, il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto contenuta nei materiali utilizzati per l’edificio sia pari ad almeno il 15% (in peso) del totale di tutti i materiali impiegati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.
Criterio premiante per l’utilizzo del legno nelle strutture portanti
I Cam assegnano un punteggio premiante anche ai progetti in cui siano previsti prodotti da costruzione in legno utilizzati per le strutture portanti dell’opera, per almeno il 20% del peso calcolato sulla sommatoria dei pesi di tutti i prodotti da costruzione. Per quanto riguarda il legno strutturale, è necessario comprovarne l’origine sostenibile o responsabile. Aggiornando lo studio Lca, il progettista deve verificare che le prestazioni ambientali dell’opera nel ciclo di vita non risultino peggiorate, ad esempio a causa della distanza di approvvigionamento dei materiali.
Nuovo criterio premiante per il trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie
Sempre relativamente ai criteri per l’affidamento dei servizi di progettazione, i nuovi Cam ne aggiungono uno premiante per i progettisti che, nel caso di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, si impegnano a progettare sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque grigie per uso non potabile, ad esempio per uso irriguo o per gli scarichi sanitari, rispondenti alle norme tecniche vigenti.
Nuovo criterio premiante: vetrate di qualità
Limitatamene agli edifici in cui il vetro è una componente preponderante, è attribuito un punteggio premiante al progettista che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, preveda di installare vetri conformi a quanto previsto dalla norma Uni 7697 in funzione della destinazione d’uso.
Sistemi di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio
Viene applicato come punteggio extra per l’affidamento della progettazione, il criterio che valorizza i progetti che, per l’uso di sistemi tecnici per l’edilizia, preveda un sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio di classe A di efficienza (secondo la norma Uni En Iso 52120-1). Il sistema di automazione deve essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni indicatori di prestazione energetica, idrica e relativi ad altre risorse. Deve, inoltre, assicurare che le prestazioni energetiche dell’edificio siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti.
Protocollo per la misura e verifica dei risparmi
Sempre ai fini dell’affidamento della progettazione, viene previsto un criterio premiante prima applicato solo agli appalti integrati. Si tratta della possibilità di valorizzare il progetto che prevede l’adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi al fine di monitorare le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, post operam. Tale criterio è particolarmente importante nel caso di contratti Epc (contratti che puntano alla riqualificazione energetica di edifici o impianti per ottenere risparmi che sono impiegati dalla Esco per remunerare gli investimenti necessari per la riqualificazione), che collegano il canone al livello di prestazione raggiunto.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
