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Patente a crediti, tempi lunghi per recuperare il punteggio dopo le penalizzazioni

Dopo il taglio immediato più strade percorribili dal datore di lavoro

 

Il datore di lavoro che impiega più addetti irregolari in un cantiere edile rischia di scendere sotto i 15 crediti della patente e incorrere quindi nel blocco dell’attività. A seguito degli ultimi interventi normativi esaminiamo quali conseguenze vi sono se, ad esempio, nel corso di una verifica ispettiva, svoltasi il 20 gennaio 2026, è stata accertata l’occupazione non in regola di tre lavoratori, di cui uno clandestino, rispetto a sei complessivamente impiegati nel cantiere. Per prima cosa, in sede di accesso ispettivo, il personale ispettivo adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008, essendo il numero di lavoratori in nero superiore al 10% degli occupati nell’unità operativa. In un secondo momento, a conclusione di tutti i controlli, verrà notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, per la contestazione della cosiddetta maxisanzione, prevista dall’articolo 3 del Dl 12/2002 per lavoro nero, che, ipotizzando sia il primo giorno di lavoro per tutti, porterà all’applicazione della sanzione amministrativa da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, aumentata di un ulteriore 20% per quello clandestino; salvo l’ulteriore eventuale maggiorazione nelle ipotesi di recidiva.

Dal momento che il datore di lavoro sta operando in un cantiere edile, lo stesso deve essere in possesso della patente a crediti. Verificatone positivamente il possesso, vengono decurtati, a seguito della sola notifica del verbale unico, i relativi punti previsti per le violazioni commesse, senza che sia necessario attendere il provvedimento definitivo dell’ordinanza ingiunzione. In particolare, sono tolti cinque punti per ogni lavoratore, cui si aggiunge un ulteriore credito, quindi sei, per quello clandestino. In totale vengono tolti 16 punti. Come chiarito dalla nota dell’Inl 609/2026, si procede al taglio dei punti senza tener conto della norma calmieratrice secondo la quale, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel l’allegato I-bis al Dlgs 81/2008, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Ciò comporta che, se il datore di lavoro era in possesso della patente con 30 crediti (dotazione iniziale), scenderà sotto la soglia minima di 15 necessaria per operare nei cantieri.

Al datore di lavoro resta la possibilità di vedersi riaccreditare i punti seguendo diverse strade, ma i tempi sono piuttosto lunghi e, nel frattempo, non potrà operare nei cantieri: se non paga le sanzioni amministrative comminate con il verbale unico, potrà attendere l’eventuale ordinanza archiviazione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro (se quest’ultimo verifica che l’accertamento non è fondato o in presenza di errori procedurali); potrà fare ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa allo scadere dei termini per il pagamento delle sanzioni non effettuato, e ottenere eventualmente l’annullamento del verbale da parte dell’autorità giudiziaria; altra possibilità è il ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione presentato e vinto innanzi al Comitato interregionale per i rapporti di lavoro. Resta percorribile la procedura per il ripristino del punteggio minimo, indicata dall’articolo 7 del decreto ministeriale 132/2004, affidata alla valutazione e alle conseguenti disposizioni di una specifica Commissione territoriale. A quanto sopra si sommano le conseguenze di natura penale.

 

 

 

FONTI         Antonella Iacopini       “Enti Locali & Edilizia”

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