Il Consiglio di Stato annulla la decisione che aveva azzerato il punteggio premiale sui criteri ambientali minimi e chiarisce quando un veicolo leggero o pesante è considerato «pulito», perché l’omologazione ai combustibili alternativi conta in gara mentre l’uso effettivo del carburante si verifica in esecuzione, e perché i refusi nella parte descrittiva dell’offerta non azzerano il punteggio.
Il giudice amministrativo può rideterminare il punteggio attribuito dalla commissione a un’offerta tecnica? Un veicolo è “pulito” ai fini dei criteri ambientali minimi soltanto se elettrico? E un refuso o un errore materiale nell’offerta basta ad azzerare il punteggio premiale?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5470 dell’8 luglio 2026, una pronuncia che si muove su due piani destinati a incrociarsi spesso nelle gare di servizi. Da un lato il punteggio premiale legato ai criteri ambientali minimi del parco veicoli, con la qualificazione dei mezzi leggeri e pesanti c.d. puliti e il peso da riconoscere ai refusi contenuti nell’offerta tecnica. Dall’altro il perimetro entro cui il giudice amministrativo può spingersi quando ritiene erronea una valutazione tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice.
Punteggio premiale sui CAM e azzeramento in primo grado: la vicenda
Il caso oggetto della sentenza riguarda una gara indetta con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana in un territorio insulare, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio contestando il punteggio premiale riconosciuto all’aggiudicataria per le migliorie sul parco mezzi rispetto ai criteri ambientali minimi, che a suo dire non solo non sarebbe migliorativo ma resterebbe al di sotto delle soglie richieste dalla legge di gara. Lamenta poi l’errata applicazione della formula per il punteggio economico, l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria per sottostima del costo della manodopera e l’incoerenza delle tabelle riepilogative rispetto alle parti descrittive dell’offerta tecnica.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso e, ritenuti non rispettati i criteri ambientali minimi, azzerano entrambi i punteggi premiali contestati, rideterminando in sentenza il risultato della valutazione tecnica; correggono inoltre il calcolo del punteggio economico della ricorrente, su un profilo riconosciuto fondato dalla stessa stazione appaltante. L’aggiudicataria propone appello soltanto sui due punteggi premiali, mentre la ricorrente in primo grado ripropone il motivo rimasto assorbito sull’insostenibilità dell’offerta e reitera la censura sulle conseguenze del mancato rispetto dei criteri ambientali minimi.
Che cosa prevedono i CAM del D.M. 17 giugno 2021 sui veicoli puliti?
I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali fissati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, con effetti anche sui criteri premianti dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per il settore che qui rileva il riferimento è il D.M. 17 giugno 2021, adottato dall’allora Ministero della transizione ecologica e dedicato all’acquisto, al leasing, alla locazione e al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
Per i veicoli commerciali leggeri delle categorie M1 e N1 il decreto individua una percentuale minima di mezzi puliti pari al 38,5% del totale dei veicoli oggetto dell’appalto, definiti da un doppio limite, con anidride carbonica non superiore a 50 g/km e inquinanti entro l’80% dei valori di omologazione fino al 31 dicembre 2025, e con emissioni pari a zero dal 1° gennaio 2026. Per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci delle categorie N2 e N3 la percentuale minima riguarda invece i mezzi alimentati con combustibili o fonti di energia alternative al petrolio fossile, con una soglia del 10% fino al 31 dicembre 2025 e di almeno il 15% dal 1° gennaio 2026.
Su questa base la legge di gara riservava un punteggio discrezionale alle sole migliorie rispetto a quelle percentuali minime, non alla mera conformità.
I limiti del sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali
Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello affermano un principio che viene prima di ogni verifica sul parco mezzi. Quando accerta l’erroneità di un punteggio discrezionale, il giudice amministrativo deve annullare gli atti e rimettere la nuova valutazione all’amministrazione, non riscrivere il punteggio in sentenza. La decisione di primo grado è errata già in questo, perché ha attribuito direttamente un punteggio pari a zero all’offerta dell’aggiudicataria, esercitando un sindacato di merito estraneo ai limiti della giurisdizione generale di legittimità.
Sul merito, Palazzo Spada smonta il presupposto da cui era partito il primo giudice sui veicoli leggeri. L’assunto secondo cui i mezzi puliti sarebbero soltanto quelli elettrici è errato, perché l’obbligo di emissioni pari a zero decorre dal 2026, mentre per il 2025 rientrano tra i mezzi puliti anche i veicoli non elettrici che restano entro la soglia emissiva. La diversa censura sul superamento di quella soglia, mai formulata in primo grado, è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Sui veicoli pesanti la conclusione non cambia. I mezzi indicati in offerta come omologati Euro 6b sono pacificamente idonei all’impiego di biocarburante e rientrano perciò nella categoria dei veicoli alimentati con combustibili alternativi; l’effettivo utilizzo di quel combustibile e le modalità di approvvigionamento attengono alla fase di esecuzione e non alla valutazione dell’offerta. Ne discende che l’offerta superava ampiamente le soglie minime sia per i mezzi leggeri sia per quelli pesanti, senza alcuna irragionevolezza del punteggio assegnato dalla commissione.
Anche il capo sulle tabelle riepilogative è riformato. Gli errori ammessi dall’operatore non toccano, e sul punto non vi è contestazione tra le parti, la tabella riepilogativa rilevante ai fini del criterio premiale, ma soltanto la parte descrittiva del servizio e la somma delle colonne di alcune tabelle di dettaglio, e sono riconoscibili a prima vista. Meri refusi di questo tipo, che non alterano il contenuto sostanziale della proposta tecnica, non giustificano l’azzeramento del punteggio.
Fase di gara e fase esecutiva: dove passa il confine?
Dal punto di vista tecnico-operativo la pronuncia lavora su un raffronto tra ciò che la legge di gara chiedeva e ciò che l’offerta documentava. Il criterio premiava le migliorie rispetto a una percentuale minima e apparteneva ai punteggi discrezionali, non a quelli tabellari, per cui trattarlo alla stregua di un giudizio a due valori, con azzeramento secco e senza riparametrazione, ne tradisce la funzione selettiva. Sulla riparametrazione, però, i giudici non si sono pronunciati, perché le relative censure sono rimaste assorbite.
Il confine tra le due fasi lo traccia lo stesso decreto. L’omologazione del veicolo è un dato documentale, verificabile sull’offerta; l’ampliamento e la sostituzione del parco mezzi sono invece oggetto di una clausola contrattuale che impone all’affidatario di comunicarli al direttore dell’esecuzione e di trasmettere i contratti entro 30 giorni, con verifica anche mediante sopralluogo. Ne discende che il programma di sostituzione va documentato già in offerta, ma diventa esigibile soltanto in esecuzione.
Che cosa resta a stazioni appaltanti e operatori economici
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha respinto il ricorso di primo grado, confermando l’aggiudicazione.
Ciò significa che chi impugna un punteggio premiale ha l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza sul terreno tecnico, non di proporre una lettura più severa della legge di gara. D’altro canto, la decisione conferma quanto pesi la redazione dei documenti di gara, perché è la lex specialis a stabilire se un criterio ambientale operi come sbarramento oppure come premio graduato, e perché la tabella riepilogativa indicata come rilevante diventa il documento su cui si concentra ogni verifica.
Resta sullo sfondo, come cornice di sistema, la tensione tra la sostenibilità dichiarata in offerta e quella praticata giorno per giorno nel servizio, che il Codice affida agli strumenti dell’esecuzione più che a quelli della selezione. La sentenza, in linea con un orientamento consolidato sui limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, ricorda che la penna che assegna i punti resta in mano alla commissione, e che al giudice spetta verificarne la tenuta, non impugnarla al suo posto.
Domande frequenti su CAM e punteggio premiale dell’offerta tecnica
Il giudice amministrativo può rideterminare il punteggio dell’offerta tecnica?
No. Quando accerta l’erroneità di un punteggio di natura discrezionale, il giudice amministrativo deve annullare gli atti impugnati e rimettere la nuova valutazione all’amministrazione. Attribuire direttamente il punteggio in sentenza significa esercitare un sindacato di merito estraneo alla giurisdizione generale di legittimità, come ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5470/2026.
Un veicolo è pulito ai fini dei CAM soltanto se elettrico?
No. Il D.M. 17 giugno 2021 fissa per i commerciali leggeri M1 e N1 una quota minima di veicoli puliti, pari al 38,5% dei veicoli oggetto dell’appalto, individuati da un doppio limite su anidride carbonica e inquinanti fino al 31 dicembre 2025 e da emissioni pari a zero dal 2026. Fino ad allora restano puliti anche i mezzi non elettrici.
I mezzi pesanti omologati a biodiesel HVO rientrano tra i veicoli a combustibili alternativi?
Sì. I mezzi pesanti indicati in offerta come omologati Euro 6b sono pacificamente idonei all’impiego di biocarburante e rientrano perciò nella categoria dei veicoli alimentati con combustibili alternativi prevista dal D.M. 17 giugno 2021. L’effettivo utilizzo del combustibile e le modalità di approvvigionamento riguardano invece la fase di esecuzione del contratto.
Le contestazioni sui CAM per le annualità successive incidono sulla valutazione dell’offerta?
No, se al momento della presentazione l’offerta risulta conforme a quanto richiesto dalla legge di gara. Le contestazioni sul modo in cui l’operatore darà attuazione agli obblighi ambientali negli anni successivi appartengono alla fase esecutiva, dove il decreto affida al direttore dell’esecuzione la verifica dei veicoli acquisiti o sostituiti.
Un refuso nell’offerta tecnica fa perdere il punteggio premiale?
Non sempre. Meri refusi o errori materiali riconoscibili a prima vista, contenuti nella sola parte descrittiva dell’offerta e privi di riflessi sulle tabelle riepilogative rilevanti per la valutazione, non alterano il contenuto sostanziale della proposta tecnica e non giustificano l’azzeramento del punteggio premiale attribuito dalla commissione giudicatrice.
Che cosa ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5470/2026?
Palazzo Spada ha accolto l’appello dell’aggiudicataria e ha respinto il ricorso di primo grado, confermando l’aggiudicazione. La decisione riforma la sentenza che aveva azzerato i punteggi premiali sui criteri ambientali minimi e sulle tabelle riepilogative, escludendo che l’attribuzione del punteggio discrezionale fosse irragionevole.
FONTI “LavoriPubblici.it”
