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Offerte a rischio anomalia, obbligatoria la verifica ella stazione appaltante

 

Il Tar Campania boccia i risultati della gara, gestita dalla Città metropolitana di Roma, per l’assegnazione del servizio rifiuti nel Comune di Acerra

 

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta richiede un contradditorio con l’operatore economico che ha presentato l’offerta e consente di avere chiarimenti sul prezzo o sui costi proposti. Pertanto è richiesta in capo alla stazione appaltante, attraverso un’adeguata attività istruttoria, la verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa. In questa attività gioca sempre un ruolo importante il principio di risultato la cui finalità è quella di garantire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico.

A tornare sul procedimento della verifica dell’anomalia è il Tar per la Campania, Napoli, sez. II, n. 3123/2025. Tutto parte da una gara per l’affidamento di un servizio di raccolta differenziata e spazzamento stradale nel Comune di Acerra (con procedura gestita dalla Cittò metropolitana di Roma) all’esito della quale un operatore economico presenta ricorso contestando, tra l’altro, che la stazione appaltante avrebbe omesso di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, nonostante sussistessero i presupposti.

Un punto risultato dirimente per il Tra che ricorda come in virtù del principio di risultato l’amministrazione deve assicurare «il “miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”; non può ritenersi che tale “miglior rapporto” sia raggiunto nella gara ove la stazione appaltante, addivenendo alla propria decisione di aggiudicare l’appalto, abbia disatteso, irragionevolmente, ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere». «Da ciò -si legge nella sentenza – discende l’illegittimità dell’azione amministrativa, laddove le evidenze fattuali dimostrative dei costi per lo svolgimento del servizio, avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l’offerta presentata dall’aggiudicataria, risultando manifestamente illogica la scelta contraria operata in sede di gara di non procedere a tale verifica (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, n. 2096 del 2024, riferibile a fattispecie disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016)».

Nel caso in esame l’Amministrazione non ha agito correttamente e le carenze dell’istruttoria si sono rilevate anche con riferimento alla mancata effettuazione di controlli sull’affittante il ramo di azienda: i controlli sono stati fatti solo in seguito alle contestazioni della ricorrente e la loro tardività delinea un quadro di superficialità. Ricorso accolto

 

 

FONTI        Silvana Siddi        “Enti Locali & Edilizia”

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