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Offerte anomale, giustificativi sempre integrabili durante la verifica

Il Tar Campania chiarisce anche che negli appalti a corpo il computo metrico risulta irrilevante per determinare il valore della proposta

 

Negli appalti a corpo elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, in quanto copre tutte le prestazioni offerte, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo e, pertanto, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili in quanto consentono di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar della Campania, Salerno, sez. II, n. 1149/2025. La sentenza riguarda una procedura aperta per l’affidamento di lavori all’esito della quale la seconda in graduatoria ha presentato ricorso al Tar contestando, tra l’altro, l’offerta dell’aggiudicataria per incongruenza e integrazioni non ammesse sui giustificati.

Il collegio rileva in primis che l’appalto, oggetto di esame, è strutturato a corpo e, pertanto, «la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali» dunque «il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica». «In siffatta tipologia di appalti – spiegano i giudici – il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale».

Con riferimento alla modificabilità delle giustificazioni in sede di anomalia dell’offerta, il giudice, richiamando la giurisprudenza, afferma che «le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti». Nel caso in esame, l’aggiudicatario non ha modificato, ma ha provveduto all’integrazione delle giustificazioni che hanno soddisfatto le valutazioni del Rup. Pertanto anche questo motivo non può essere accolto.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

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