Il Tar dà l’ok all’uso del coefficiente Otsa per gli accordi quadro purché l’amministrazioni motivi in modo puntuale l’eventuale inattendibilità dell’offerta
La lex specialis può prevedere un coefficiente Otsa di cui alle Linee guida Itaca non perfettamente compatibile con un accordo quadro, al fine dare avvio alla procedura di anomalia dell’offerta, in quanto si tratta di un parametro in parte correlato a oneri effettivamente determinabili (gli oneri c.d. “gestionali”) e in parte a oneri operativi, che seppure non ancora specificabili in concreto, possono essere comunque computati in via percentuale e “di massima”. A tal fine, l’Amministrazione non può richiedere particolari specificazioni agli operatori economici e, nello stesso tempo, è tenuta a motivare in «modo particolarmente puntuale» in ordine all’inattendibilità dell’offerta economica nella sua globalità.
Questo è quanto enunciato con sentenza dal Tar per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 472/2025. Trattasi di una pronuncia che può essere confermata anche dopo le modifiche apportate al Dlgs. n. 36/2023 dal Correttivo appalti, dalla legge n. 16/2025 e dal d.l. n. 25/2025.
In particolare, è stata indetta una gara per la stipula di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori all’esito della quale un operatore economico è stato escluso a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta. Il candidato così presenta ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, che la lex specialis risulterebbe illegittima nella parte in cui, disciplinando i presupposti per l’avvio della verifica di anomalia, individua con riguardo ai costi della sicurezza il superamento del coefficiente Otsa previsto dalle linee guida Itaca, senza tener conto che nell’ambito di tali oneri sono ricompresi anche “i costi operativi” i quali sono parametrati allo specifico appalto (poiché inerenti alle caratteristiche dello specifico progetto) e come tali non sono compatibili con l’accordo quadro.
Il Collegio ritiene la censura non fondata e distingue subito gli «oneri della sicurezza» e i «costi della sicurezza»: i primi sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei propri rischi specifici mentre i costi della sicurezza sono quelli correlati ad una specifica stima effettuata nel progetto e nel Psc. La giurisprudenza, a tal proposito, richiama la distinzione tra oneri della sicurezza esterni ed interni di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 precisando che «i costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono determinati dall’Amministrazione e indicati nel bando (art. 21, comma 5, del D.Lgs. 81/2008), mentre gli oneri della sicurezza interni sono quantificati dall’operatore e indicati nell’offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c)».
Alla luce di quanto sopra, secondo il Collegio ,la lex specialis può prevedere un coefficiente Otsa non perfettamente compatibile con un accordo quadro al fine dare avvio alla procedura di anomalia dell’offerta. Si tratta, infatti, di un parametro che, pur riguardo agli accordi quadro «in parte è correlato a oneri effettivamente determinabili (gli oneri c.d. “gestionali”), e in parte fa riferimento a oneri – quelli operativi – che seppure non ancora specificabili in concreto, possono essere comunque computati in via percentuale e “di massima”». Questa indeterminatezza degli oneri operativi in ragione della natura dell’accordo quadro e la mancanza di progetti specifici progetti e Psc deve portare l’Amministrazione, da un lato, a non richiedere particolari specificazioni agli operatori economici e, dall’altro, a motivare in «modo particolarmente puntuale» in ordine all’inattendibilità dell’offerta economica nella sua globalità e tenendo conto che gli oneri della sicurezza sono correlati alle spese generali (diversamente dei costi della sicurezza).
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”