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Offerte, verifica di anomalia legittima anche se non prevista dal bando

 

Consiglio di Stato: la Pa può avviare i controlli anche in assenza di soglie matematiche se la proposta presenti profili di inattendibilità

 

In presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta, la stazione appaltante gode di un’ «ampia discrezionalità» con riguardo alla scelta di procedere o meno al controllo, la cui opzione non richiede una particolare motivazione. In tali casi, la valutazione dell’amministrazione può estendersi anche ad elementi non espressamente indicati dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta. Questo è quanto enunciato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2368/2026.

 

Il fatto
Un operatore economico, collocatosi al primo posto in graduatoria finale di gara, veniva poi escluso in quanto il Rup riteneva l’offerta incongrua perché, tra l’altro, le valutazioni tecnica ed economica ottenute superavano le soglie di anomalia previste e le giustificazioni rese erano ritenute generiche. L’operatore economico escluso presentava, quindi, ricorso al Tar contestando la violazione dell’art. 110 del Dlgs n. 36/2023 poiché questa disposizione introduceva un sistema rigido, vincolando la stazione appaltante ad attivare la verifica dell’anomalia solo nel caso di ricorrenza di specifici indici predeterminati nel bando o nell’avviso di gara. In mancanza di tale predeterminazione, era vietata per l’amministrazione la verifica dell’anomalia dell’offerta. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso perché riteneva che la decisione di procedere alla verifica di anomalia era stata adottata a fronte di sintomatici indici specifici e puntualmente individuati che, seppur non espressamente previsti dalla lex specialis, rappresentavano dati obiettivamente idonei a sollevare dubbi circa la sostenibilità economico-organizzativa dell’offerta. L’operatore economico insoddisfatto presentava così ricorso in appello.

 

La decisione
L’art. 110 del Dlgs n. 36/2023, come aggiornato dal Correttivo (Dlgs n. 209/2024), discostandosi da quanto disposto dal Dlgs n. 50/2016, stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica dei parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata in cui la stazione appaltante gode di una certa discrezionalità tecnica. L’amministrazione può avviare la verifica dell’anomalia anche in assenza di soglie matematiche, qualora ritenga che l’offerta presenti profili di inattendibilità o di non sostenibilità economica, esercitando un potere valutativo che si fonda su elementi concreti e non meramente formali. In virtù di questo potere discrezionale, la stazione appaltante può determinare i criteri da seguire in quanto l’art. 110 del Dlgs n. 36/2023 non impone un metodo predefinito per determinare la c.d. soglia anomalia.

A conferma di ciò, anche l’art. 54 del Dlgs n. 36/2023, applicato agli appalti sotto soglia, che deroga all’art. 110, riconosce comunque il “potere” delle stazioni appaltanti di poter comunque valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Secondo la giurisprudenza amministrativa, in presenza di una verifica facoltativa della congruità dell’offerta, la stazione appaltante ha un «ampia discrezionalità» con riguardo alla scelta di procedere o meno alla verifica di congruità e di conseguenza il ricorso all’istituto non richiede una particolare motivazione, come pure non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato n. 604/2018). La ratio della verifica dell’anomalia dell’offerta, infatti, consiste nell’accertare se la stessa in concreto risulti nel suo complesso attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: la valutazione di congruità dunque dev’essere «globale e sintetica» senza concentrarsi sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, n. 2879/2019; id n. 726/2019; id n. 430/2018). Inoltre, la valutazione dell’amministrazione può estendersi anche ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta (Cons. Stato n. 5464/2025).

In considerazione di quanto sopra esposto, l’esito della gara può ben essere travolto quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’interazione economicamente non plausibile e insediata da indici strutturali di carente affidabilità finalizzata a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico. Nel caso in esame, il procedimento di verifica non si è esaurito in un controllo statico, ma si è sviluppato attraverso un confronto tecnico tra le parti, finalizzato a garantire la serietà e la sostenibilità dell’offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buona andamento che si è concluso con un giudizio tecnico motivato della stazione appaltante che, come tale, non è soggetto a sindacato giurisdizionale. Pertanto l’appello non può trovare accoglimento.

 

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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