Le Parti Sociali dell’edilizia hanno affidato al Formedil nazionale il compito di predisporre le regole operative per il rilascio delle attestazioni valide ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi
A un anno esatto dalla piena efficacia della patente per i cantieri edili, si concretizza la possibilità per le imprese del settore di ottenere crediti aggiuntivi grazie all’attestazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali a seguito di visite tecniche in cantiere con esito positivo.
Patente a crediti: accordo per l’attestazione di consulenza e monitoraggio nei cantieri
La conferma arriva con l’Accordo tra le parti sociali dell’edilizia del 19 settembre 2025, che hanno affidato al Formedil nazionale il compito di predisporre, entro il 30 settembre 2025, le indicazioni operative e il modello unico di attestazione.
Ricordiamo che la patente a crediti, resa operativa dal 1° ottobre 2024, è disciplinata dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) come modificato dal d.l. n. 19/2024 e disciplinato dal DM n. 132/2024.
Ogni impresa o lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili parte da una dotazione iniziale di 30 crediti, che rappresentano una vera e propria “licenza di operare”.
Il sistema funziona su due binari:
- decurtazione dei crediti: avviene a seguito di violazioni in materia di sicurezza (es. mancanza di dispositivi di protezione collettiva, irregolarità gravi nella gestione della sicurezza, infortuni con esiti rilevanti). Sotto i 15 crediti l’impresa non può svolgere attività nei cantieri;
- attribuzione di crediti aggiuntivi: è riconosciuta per condotte virtuose come il possesso di certificazioni (ISO, OHSAS/ISO 45001), la regolare iscrizione alle Casse edili, l’attuazione di programmi formativi, la partecipazione ad attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo (come nel caso dell’attestazione oggetto del presente accordo).
Si tratta quindi nel complesso di un sistema che stimola le imprese ad adottare comportamenti preventivi e organizzativi capaci di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attestazione: finalità e come ottenerla
L’attestazione, che sarà rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali attraverso un modello predisposto dal Formedil, certifica lo svolgimento di almeno una visita tecnica in cantiere con esito positivo nei sei mesi precedenti alla richiesta da parte dell’impresa.
Per esito positivo si intende una verifica in cui non siano state riscontrate anomalie o, in alternativa, la successiva visita di controllo volta ad accertare l’avvenuta regolarizzazione delle criticità segnalate.
Ogni impresa può ottenere una sola attestazione per l’intero periodo di osservazione, indipendentemente dal numero di cantieri monitorati.
Nel dettaglio, l’attestazione:
- deve essere rilasciata entro 7 giorni dalla richiesta;
- ha validità semestrale;
- riporta l’indicazione del cantiere o dei cantieri monitorati;
- è valevole ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal DM n. 132/2024 (requisito n. 21 della tabella allegata al Decreto).
Rinnovo e nuove attestazioni
Il rinnovo o il rilascio di una nuova attestazione è subordinato a una ulteriore visita tecnica:
- se l’impresa ha un solo cantiere aperto, il rinnovo può riferirsi allo stesso cantiere già oggetto della precedente attestazione;
- se l’impresa ha più cantieri aperti, il rinnovo sullo stesso cantiere è ammesso soltanto in presenza di una nuova fase lavorativa.
La richiesta di rinnovo può essere presentata nei 30 giorni precedenti la scadenza. La nuova attestazione coprirà il periodo tra il rilascio della precedente e la data di richiesta, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente.
Conseguenze della mancata validità
In caso di scadenza senza rinnovo, il sistema telematico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro procede automaticamente alla riduzione del credito connesso a tale requisito.
L’attribuzione dei crediti è quindi sempre subordinata al possesso di un’attestazione valida e aggiornata.
FONTI “LavoriPubblici.it”
