La conferma nella sentenza di Palazzo Spada: basta la dichiarazione dell’intero RTI per ricorrere al subappalto qualificante, senza ulteriori specifice dal singolo OE
Quando un raggruppamento temporaneo d’imprese deve dichiarare il subappalto necessario per qualificarsi in categorie scorporabili? È sufficiente la dichiarazione della mandataria, oppure è valido anche un impegno espresso dall’intero RTI? E ancora: l’onere dichiarativo sul subappalto qualificante richiede formule sacramentali o basta la chiara volontà di ricorrervi per sopperire alla mancanza di qualificazione?
Subappalto necessario e onere dichiarativo nei RTI: il Consiglio di Stato fa chiarezza
Si tratta di questioni ricorrenti nella pratica dei lavori pubblici, che hanno trovato una risposta chiara nella recente sentenza del Consiglio di Stato del 23 settembre 2025, n. 7465, chiamata a pronunciarsi su un RTI contestato proprio per la presunta carenza di tale dichiarazione.
La controversia nasce dal ricorso del secondo classificato in una gara d’appalto di lavori, che contestava l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, l’assenza di una dichiarazione specifica sul subappalto necessario da parte della mandataria. Il raggruppamento aggiudicatario sarebbe stato quindi privo dei requisiti di qualificazione.
Mentre in primo grado il TAR aveva dato ragione al ricorrente, Palazzo Spada è stato di diverso avviso, chiarendo i limiti dell’onere dichiarativo a carico dell’OE.
Il contesto normativo
A rilevare nella questione è l’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina il subappalto, distinguendo tra:
- subappalto come modalità ordinaria di esecuzione;
- subappalto “necessario” per categorie a qualificazione obbligatoria.
La giurisprudenza ha chiarito che tale istituto si configura quando l’operatore non possiede le attestazioni SOA richieste e deve rivolgersi a un soggetto qualificato per eseguire quelle lavorazioni.
Il principio di fondo è quello di favorire la partecipazione, garantendo al tempo stesso che le opere siano realizzate da imprese qualificate.
Ne discende l’onere, in sede di offerta, di rendere una dichiarazione chiara circa la volontà di ricorrere al subappalto, onde evitare incertezze sul possesso dei requisiti.
I principi espressi dalla sentenza
Secondo Palazzo Spada, il subappalto necessario si configura quando l’affidamento di lavorazioni a un soggetto qualificato è imposto dal difetto di qualificazione del concorrente.
Si tratta di un istituto funzionalmente diverso dal subappalto facoltativo, ma non per questo soggetto a un regime giuridico distinto.
Ne consegue che l’onere dichiarativo deve ritenersi assolto ogni qualvolta il concorrente dichiari in modo espresso la volontà di ricorrere al subappalto per sopperire alla carenza di qualificazione, senza necessità di formule rigide o di una dichiarazione autonoma della sola mandataria.
In un RTI, dunque, è sufficiente che la dichiarazione sia resa dall’intero raggruppamento, purché emerga con chiarezza la finalità di coprire il requisito mancante tramite il subappalto qualificante.
Analisi tecnica
Il Consiglio di Stato ribadisce che ciò che rileva non è la forma, ma la sostanza: il subappalto necessario è configurabile per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, quando il concorrente non può eseguire direttamente le lavorazioni.
Non è richiesto che la mandataria lo formalizzi autonomamente; basta che il RTI nel suo complesso manifesti la volontà di avvalersi del subappalto qualificante.
L’assenza di formule specifiche non può mutare la natura dell’istituto, che dipende dall’effettiva esigenza di qualificazione e non dalla terminologia usata.
Questa lettura si allinea con i principi generali del Codice (artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023), orientati a privilegiare il risultato, la concorrenza e il favor partecipationis, evitando formalismi che possano tradursi in esclusioni sproporzionate.
Conclusioni operative
Il Consiglio ha quindi accolto l’appello del RTI originariamente aggiudicatario, respingendo il ricorso incidentale e confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
Si conferma così che:
- l’onere dichiarativo sul subappalto necessario è soddisfatto con una chiara indicazione della volontà di ricorrervi, anche resa dall’intero RTI;
- non servono formule sacramentali: ciò che conta è la sostanza della dichiarazione;
- le stazioni appaltanti devono valutare l’effettiva finalità della dichiarazione, senza eccessivi formalismi, in coerenza con i principi del Codice;
- in caso di dubbi, occorre distinguere con attenzione il subappalto necessario (qualificante) dal subappalto facoltativo, alla luce della carenza di qualificazioni SOA.
FONTI “LavoriPubblici.it”
