Pubblicate dall’Istituto nazionale del lavoro le linee guida con i criteri per i corsi e gli investimenti
Il datore di lavoro o lavoratore autonomo che, per continuare a operare nei cantieri, vuole recuperare i crediti della patente, deve presentare istanza via Pec – tramite apposita modulistica – all’Ispettorato territoriale del lavoro dove ha sede la commissione territoriale deputata a tale procedimento.
Nella richiesta vanno indicate le azioni che si vuole compiere, in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza. Infatti, qualora si perdano i crediti scendendo sotto la soglia minima, è consentito reintegrarli a fronte di determinate azioni che vengono valutate dalle commissioni secondo le linee guida, stringenti, che l’Ispettorato nazionale del lavoro ha definito con la nota 4634/2026 del 24 giugno.
La formazione deve essere, prima di tutto, ulteriore rispetto a quella prevista dal Dlgs 81/2008 e non può essere ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento della formazione prevista dal decreto stesso. Per consentire il riconoscimento dei crediti, devono essere rispettati criteri precisi: deve essere erogata dai soggetti formatori individuati nell’accordo Stato Regioni del 2025 (a esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’ulteriore accordo Stato Regioni previsto dalla legge 198/2025); i corsi possono essere in presenza o in videoconferenza sincrona, purché ritenuta compatibile dalla commissione rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’accordo; non possono esserci più di 30 partecipanti al corso e lo stesso deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti (pertanto, la commissione, anche su proposta dell’istante, ne indicherà i contenuti); i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 e il datore di lavoro non può essere docente formatore.
Per ciascun corso deve essere rilasciato un attestato unico con indicazione di: soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia e durata del corso, indicazione “valido ai fini del recupero crediti”, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, data e luogo. Ma non basta. È necessario superare un test di verifica con minimo il 70% di risposte corrette e frequentare almeno il 90% delle ore previste dal programma. La durata del corso deve essere proporzionata alla tipologia e gravità delle violazioni e, per ogni ora di formazione, si riconoscono 0,25 crediti (con arrotondamento al numero intero per difetto: sette ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).
E’ possibile un recupero progressivo dei crediti, pertanto l’impresa/lavoratore autonomo può presentare un piano formativo suddiviso in moduli e, su richiesta dell’interessato, la commissione si riunisce ai fini del riconoscimento dei crediti maturati in ragione della formazione effettuata e dei moduli formativi conclusi. In ordine, poi, agli investimenti, la commissione deve valutare che siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa.
Nella nota dell’Ispettorato vengono elencati esempi di investimenti utili per il recupero dei crediti, ossia relativi a:
sistemi di rilevamento ambientale (per esempio sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas;
monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione);
dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti (non basta l’acquisto dei Dpi ma deve esserci evidenza dell’utilizzo attraverso la formazione e l’eventuale addestramento);
tecnologie per la sorveglianza sanitaria (per esempio sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose);
robotica e automazione per operazioni pericolose, in attività o contesti ad alto rischio;
metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive (per esempio sistemi con realtà virtuale).
Anche in questo caso il recupero dei crediti può essere pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti. L’attribuzione può avvenire tenendo conto della tipologia di investimento (compresi quelli effettuati con contributo pubblico): un credito per investimenti compresi fra 5mila e 25milaeuro; tre crediti per investimenti fra 25.000,01 e 50mila euro; sei crediti per investimenti superiori a 50mila euro.
FONTI Antonella Iacopini “Edilizia & Territorio”
