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Pnrr, l’avvio della gara illegittima ma entro i termini non esclude l’ente dall’accesso ai fondi

 

Il Comune aveva fatto ricorso a una centrale di committenza priva dei requisiti per lo svolgimento delle attività da affidare a terzi

 

In tema di realizzazione di opere pubbliche con fondi Pnrr, il Comune che ha avviato la procedura di gara nei termini prescritti a pena di decadenza non può essere escluso dal competente ministero per aver fatto ricorso a una centrale di committenza priva dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività da affidare a terzi. Lo ha affermato il Tar Lazio, Sezione II, con la sentenza n. 12998/2023.

 

Il fatto
Un Comune, dopo aver approvato un progetto esecutivo di rigenerazione urbana con efficientamento energetico e adeguamento sismico degli immobili adibiti a Erp, ha preso parte all’avviso della Regione Campania di cui al decreto dirigenziale 106/2021, ottenendo l’ammissione del progetto al “fondo opere indifferibili” Pnrr con dotazione di 1500 milioni di euro per l’anno 2022. Successivamente il Dpcm 28 luglio 2022, nel disciplinare la procedura di assegnazione di tali risorse, all’articolo 7 ha prescritto che:
• gli enti locali che hanno avviato la procedura di affidamento delle opere pubbliche nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 hanno diritto alla preassegnazione dei fondi;
• il mancato avvio della procedura di affidamento nel periodo di cui sopra comporta, viceversa, la decadenza della preassegnazione stessa.
Nell’ambito della procedura connessa alla domanda di finanziamento il Comune ha comunicato alla Regione di aver avviato la procedura di gara entro i termini prescritti con bando di gara del 15 dicembre 2022, avvalendosi di una centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 50/2016. Al che il Mef ha rilevato che la centrale è soggetto privo dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza e ha quindi escluso il Comune dall’assegnazione dei fondi equiparando tale fattispecie al mancato esperimento di gara entro il termine del 31 dicembre 2022.
L’ente locale si è pertanto rivolto al Tar Lazio che ha censurato la decisione del Mef e ha dichiarato illegittima la decadenza del Comune dall’assegnazione dei fondi Pnrr.

 

Il ruolo del Mef
Secondo il collegio, la circostanza che la centrale di committenza di cui l’ente si è avvalso non sia stata ritenuta dalle autorità competenti legittimata a svolgere tale attività non è una circostanza imputabile al Comune ricorrente che, pertanto, non può legittimamente subire le conseguenze pregiudizievoli di tale sopravvenienza.
Il Tar ha inoltre rilevato che nell’ordinamento vigente le disposizioni recanti cause di esclusione e decadenza sono norme di stretta interpretazione, di modo che nel caso di specie il ministero avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’avvio tempestivo della procedura di affidamento e non invece valutare la legittimità della procedura avviata. Di conseguenza la pronuncia conclude che – a prescindere dal fatto che, per inciso, la questione concernente l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza ad Asmel è stato superato in virtù dello “jus superveniens” – dinanzi a una fattispecie non espressamente regolata dalla normativa di riferimento il ministero «non avrebbe (…) potuto dichiarare la decadenza del Comune ricorrente dalla preassegnazione senza concedere allo stesso un congruo termine per fornire chiarimenti ed eventualmente regolarizzare la propria posizione».

 

 

FONTI         Michele Nico    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News