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Polizza «Car» da esibire prima dell’avvio dei lavori

In un parere il Mit spiega che il direttore dei lavori deve esigerla almeno dieci giorni prima della consegna del cantiere

 

Con il parere n. 3927/2025, l’ufficio di supporto del Mit risponde ad una richiesta di chiarimenti circa la costituzione e la consegna – su richiesta al direttore dei lavori – della polizza Car nei lavori.

La disciplina relativa alla polizza – rimasta identica a quanto già previsto nell’articolo 103, comma 7 dell’articolo 103 del codice del 2016 -, è contenuta nel comma 10 dell’articolo 117.

Si tratta della polizza che l’esecutore deve consegnare almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto ed è finalizzata ad assicurare per i «danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori».

Copertura assicurativa, prosegue il comma citato, che «cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato»

Si tratta, pertanto, di uno degli adempimenti di maggior rilievo del direttore dei lavori (e del Rup che deve «supervisionare/coordinare»).

 

I quesiti
All’ufficio di supporto si chiede, in particolare, come debba essere declinato l’adempimento istruttorio previsto nella norma citata, se sia possibile una diversa interpretazione del termine di 10 giorni e della stessa consegna anticipata rispetto alla consegna dell’esecuzione del contratto. Tra gli altri si chiede se – viste le difficoltà sul rilascio della polizza in assenza del verbale di consegna dei lavori -:

1. sia legittimo richiedere all’esecutore la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, valorizzando il campo data con la formula «dalla data di consegna come da verbale»;

2. in caso di mancata consegna, l’impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata;

3. la polizza debba invece essere richiesta dal Direttore dei Lavori in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa; 4. qualora l’impresa non adempia, sia lecito non procedere alla consegna anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.

 

Il riscontro

L’ufficio di supporto non fornisce una apertura circa la possibilità di interpretare il periodo del comma citato.

Nel dettaglio, si rammenta la differenza rispetto alla «garanzia definitiva» (sempre disciplinata nell’articolo 117) che deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto e che garantisce l’esatto «adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall‘eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all‘esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l‘appaltatore».

La polizza «tutti i rischi», invece, è finalizzata a coprire i «danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‘esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell’importo da assicurare sulla base del valore dell’appalto».

Si tratta della polizza che può essere stipulata anche dopo la sottoscrizione del contratto, si spiega nel parere, ma necessariamente il direttore dei lavori deve esigerla almeno dieci giorni prima della consegna e dunque quando è nota la data di «consegna dei lavori».

L’omessa consegna, quindi, integra un inadempimento alle proprie obbligazioni e violazione del contratto stipulato.

 

 

 

 

FONTI        Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News