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Polizze catastrofali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile

Gli emendamenti approvati alla Camera: all’imprenditore privilegio sui recuperi dei premi pagati e tutele sul ripristino; scoperti illimitati per grandi imprese; chiarimenti su abusi edilizi

 

La conversione in legge del Dl 39/2025, che ha in parte prorogato l’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali (cat nat) delle imprese, è occasione per ulteriori aggiustamenti sulla materia. Gli emendamenti approvati alla Camera rivelano la volontà di dar risposta ad alcuni, tra i tanti, dubbi applicativi e interpretativi sulla legge 213/2023. Ed elevano a norma primaria alcune prescrizioni del decreto attuativo (Dm 30 gennaio 2025 n. 18) che parevano in contrasto col più stringente perimetro della legge. Questo continuo rimodellamento attesta difficoltà tecniche e operative, in parte destinate a continuare anche dopo queste ultime modifiche. Ciò anche in vista della necessità di armonizzare più fonti normative e regolamentari, non sempre ben coordinate (la legge 213, quella di conversione del Dl 39 e il Dm 18/2025). In attesa del vaglio in Senato, le modifiche più importanti paiono riguardare scoperto e franchigia, abusi edilizi e beni di terzi.

Scoperto e franchigia
Cambia il comma 104 dell’articolo 1 della legge 213, con la non applicabilità del limite massimo di scoperto e franchigia (15%) alle grandi imprese di cui all’articolo 1, lettera o) del Dm 18. Si tratta di un allineamento soltanto parziale a quanto previsto dal Decreto attuativo, che consente la libera negoziabilità di tali limiti anche alle imprese che assicurano somme superiori a 30 milioni di euro (a prescindere dal fatto che integrino o meno i requisiti dimensionali delle grandi imprese) fatturato o dal loro numero di dipendenti). Vi è da chiedersi dunque se l’emendamento, che è norma primaria, abroghi la precedente più ampia disposizione regolamentare. Medesima libertà negoziale è prevista – con qualche incertezza testuale – per le società collegate e controllate facenti parte di gruppi che stipulano contratti assicurativi unitari, a condizione che si rispettino (parrebbe a livello complessivo di gruppo, non di singola impresa) pari requisiti dimensionali.

Abusi edilizi
Migliora la formulazione del comma 106, che mitiga la precedente affermazione della non assicurabilità degli immobili genericamente «gravati da abuso edilizio» e «costruiti in carenza delle autorizzazioni». La nuova versione guarda al problema dal punto di vista dell’obbligo a contrarre delle compagnie assicurative, che sussiste solo per gli immobili «costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio». Le irregolarità minori (quali le modifiche marginali) non sembrano incidere sulla disciplina, mentre rimangono pienamente assicurabili gli immobili con irregolarità sanate o per le quali «sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono» (da comprendere però cosa accada nel caso in cui tali procedimenti non abbiano buon esito). Da segnalare l’integrazione – coerente con l’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) – che esclude «per gli immobili non assicurabili» la possibilità di percepire indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario «a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Beni di terzi
La modifica più impattante pare quella su uno degli aspetti più controversi: l’obbligo, per l’imprenditore, di assicurare anche i beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività, se non già «assistiti da analoga copertura assicurativa» (il che lascia dubbi, dato che una polizza analoga potrebbe essere non conforme al modello di legge). La modifica – che dovrebbe interessare l’articolo 1-bis, comma 2 del Dl 155/2024 – prende posizione sul delicatissimo tema dell’interesse assicurativo e della titolarità del diritto all’indennizzo, che resta comunque e normalmente al proprietario dei beni, al quale l’imprenditore/contraente dovrà comunicare l’avvenuta stipula della polizza. Lo schema assicurativo da adottare sarà dunque quello dell’articolo 1891 del Codice civile, in cui l’imprenditore è il contraente mentre l’assicurato, cui spetta la liquidazione del danno, rimarrà il proprietario. Per dare un miglior equilibrio alla relazione tra le parti, la nuova norma prevede – come ipotizzato sul Sole 24 Ore del 28 marzo – che l’imprenditore/contraente possa recuperare i premi pagati avvalendosi (solo in caso di indennizzo, però) del privilegio previsto dall’articolo 1891, comma 4.

Senonchè, per non stravolgere la finalità dell’obbligo assicurativo (che è essenzialmente garantire la continuità operativa dell’impresa in caso di catastrofi naturali), è stabilito che il proprietario è tenuto a utilizzare l’indennizzo per il ripristino e/o la funzionalità dei beni danneggiati o periti. Un tale espresso vincolo ricostruttivo non è invece previsto se è l’imprenditore ad avere la proprietà dei beni: il fatto che tra le novità vi sia il comma 101 integrato col necessario riferimento dei valori da assicurare a quelli di ricostruzione a nuovo dell’immobile o al costo di rimpiazzo dei beni mobili o a quello di ripristino delle condizioni del terreno colpito non pare basti per affermare un obbligo di effettiva destinazione dell’indennizzo alla riparazione specifica dei cespiti danneggiati.

La più significativa novità c’è però qualora il proprietario sia inadempiente e non si attivi: prevede che l’imprenditore contraente abbia diritto a pretendere una sorta di indennità a titolo di «lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività» derivante dal sinistro. Indennità che sarà dovuta – non dall’assicuratore ma dal proprietario – nel limite del 40% dell’indennizzo da quest’ultimo percepito. Nulla è previsto su quando l’inadempimento del proprietario possa dirsi compiuto, specie se il ripristino sia materialmente impossibile. Ciò può indurre complessità operative (i tempi ordinari di ripristino possono variare per dimensione del danno e caratteristiche dei beni). Nulla è inoltre previsto per inadempimento parziale o tardivo adempimento, che pure potrebbero pregiudicare gli interessi dell’imprenditore, né per come coordinarli col diritto dell’imprenditore al 40% dell’indennizzo al proprietario.

 

 

FONTI     Maurizio Hazan e Rossella Portaro        “Enti Locali & Edilizia”

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