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Prevenzione incendi nei cantieri, come riconoscere ed evitare i rischi in dieci tappe

Impianto elettrico, stoccaggio e depositi di materiale infiammabile, lavorazioni a caldo, organizzazione degli spazi, formazione, attestati. Tutte le cose da sapere per prevenire gli incendi in cantiere e gestire le emergenze

 

Nei cantieri è importante riconoscere i rischi che possono derivare ad esempio dallo stoccaggio di materiali, dall’uso di sostanze infiammabili, da scavi da effettuare vicino a reti del gas o dell’energia elettrica, dal deposito di rifiuti, dagli impianti elettrici. E poi ci sono le operazioni che possono dar vita ad un innesco, come le saldature, l’uso di fiamme libere oppure la presenza di una delle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. I principali pericoli sono connessi alla presenza di fonti di ignizione, come l’uso delle fiamme libere e la formazione di scintille per alcune lavorazioni, e alla presenza di materiali combustibili o infiammabili, come materiali lignei, plastici, vernici, solventi, liquidi e gas infiammabili. E poi, non da ultimo, il rischio elettrico. Bisogna, inoltre, valutare il rischio connesso ai materiali e alle sostanze presenti o utilizzate in cantiere, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche (le informazioni si rintracciano nelle schede di sicurezza), della temperatura di accensione, della reazione al fuoco, dalla pezzatura e della quantità di calore che può essere sviluppata a seguito della combustione. Nei cantieri di restauro, poi, per la presenza di materiali lignei e per il pregio del patrimonio, l’attenzione al rischio incendi va calibrata con le istanze di conservazione. Tutti gli attori sono tenuti a incrementare le competenze e la sensibilità verso i rischi e le conseguenze di un incendio, ricordando che non esistono soluzioni preconfezionate da esportare da un cantiere ad un altro, perché ognuno ha la sua specificità e complessità. I rischi sono spesso sottovalutati e il Psc può diventare un documento non così utile se non ancorato alla realtà.

 

1 – Il rischio elettrico
Sicuramente, l’innesco associato ad un guasto o ad un malfunzionamento di un impianto o di un apparecchio elettrico, è da considerare. Le principali cause sono: il sovraccarico (che può portare a cortocircuiti) e i guasti all’isolamento, ai terminali di collegamento, nonché ai conduttori. Occorrono protezioni da sovracorrenti, cortocircuiti, sovracorrenti di fulmine e guasti a terra. I sistemi di protezione devono anche essere mantenuti in efficienza, dunque la manutenzione è importante. È bene realizzare un unico impianto che risponda alle esigenze dell’intero cantiere ed evitare che l’impresa subappaltante ne preveda altri aggiuntivi. È importante anche informare tutti gli operatori sui rischi, sui criteri di sicurezza da adottare e sulle caratteristiche dell’impianto. E se il cantiere ha una lunga durata vanno effettuate anche verifiche periodiche. Ci sono poi operazioni che richiedono particolare attenzione in quanto si può verificare un contatto con le linee elettriche, come nel caso degli scavi o degli sbancamenti. Va anche ricordato che in cantiere i cavi possono essere sottoposti ad agenti atmosferici, a temperature estreme e a polveri, che possono determinare surriscaldamento e danneggiamento degli isolanti. Dunque, i cavi devono essere adeguatamente protetti. Nel caso, poi, si verifichi un incendio è fondamentale poter interrompere l’energia elettrica per non far evolvere l’evento. Anche la protezione contro i fulmini e il collegamento delle strutture metalliche, compresi gru e ponteggi, va valutata in base al rischio.

 

2 – Lavori a caldo
Le lavorazioni che producono calore e scintille costituiscono un rischio importante, seppur sottovalutato, come la saldatura, il taglio, la molatura, la brasatura, la posa a caldo della guaina. Ridurre i rischi in questi casi è il primo passo da compiere, verificando lo stato delle apparecchiature, allontanando o proteggendo materiali combustibili o infiammabili che possono essere raggiunti dal calore o da scintille. È importante anche proteggere aperture e interstizi da cui potrebbero passare particelle incandescenti ed avere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati e addetti ben formati e addestrati per intervenire. È fondamentale anche ispezionare le aree esposte al calore e alla ricaduta di scintille e anche sorvegliarle dopo la fine delle operazioni per accertarsi che non vi siano materiali accesi o braci. È buona norma anche appoggiare le attrezzature calde su supporti idonei. Meglio se le saldature vengono realizzate all’esterno, in caso contrario i locali vanno sempre ben areati anche dopo le lavorazioni. Certamente, i lavori a caldo non vanno effettuati dove c’è possibilità che si formino atmosfere esplosive. Durante le lavorazioni è bene anche accertarsi che le vie di fuga siano mantenute libere. La posa a caldo degli strati impermeabili è particolarmente pericolosa, sia per la presenza di materiali combustibili come le guaine bituminose, gli isolanti, i tavolati; in più nei tetti ventilati la propagazione può essere particolarmente veloce. La presenza dei lucernai può poi facilitare la propagazione verso gli ambienti interni. La valutazione del rischio deve verificare che il calore prodotto nelle lavorazioni non sia capace di innescare sostanze e materiali che sono vicini. Tra i lavori a fiamma libera, molto diffuso è l’uso del cannello collegato a una bombola di Gpl. In questo caso, è fondamentale il controllo della bombola (riduttore di pressione), del cannello e delle tubazioni che li collegano. L’area in cui si lavora deve essere pulita e va verificata l’assenza di materiale combustibile. Anche in questo caso, sorvegliare l’area dopo le lavorazioni è una buona e intelligente pratica. È fondamentale anche individuare le procedure da mettere in atto in caso di emergenza, ricordando anche che le bombole possono scoppiare ed esplodere con innesco del contenuto. Vi è sempre la possibilità di valutare anche la riduzione delle sorgenti di innesco evitando, se è possibile, lavorazioni pericolose dal punto di vista dell’antincendio con altre che non lo sono o lo sono meno.

 

3 – Il Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) individua le prescrizioni per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ne fa parte una relazione contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione anche ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere.

 

4 – I depositi
Localizzare le aree di deposito è importante, così come individuare le aree in cui collocare, anche temporaneamente, sostanze infiammabili o esplosive, come le bombole di acetilene o di Gpl. Nei locali chiusi non possono stare insieme sostanze che possono miscelarsi e diventare pericolose in termini di incendio e di esplosione. Potrebbero servire accortezze particolari per sostanze che vanno stoccate al riparo da fiamme libere, scintille, fonti di calore o cariche elettrostatiche. Tenere a deposito il minor quantitativo possibile di materiale combustibile o infiammabile o distribuirlo in modo da abbassare il carico d’incendio e tenerlo lontano da fonti di calore e scintille che potrebbero innescarlo è sicuramente un accorgimento de prendere. Ventilare i locali in cui si usano miscele infiammabili è un’altra buona norma insieme ad un’attenta valutazione – già in fase di individuazione del layout di cantiere – della localizzazione e distribuzione dei depositi di materiali combustibili liquidi, per i quali vanno studiate idonee misure di sicurezza, insieme alla valutazione di formazione di atmosfere esplosive nello stoccaggio al chiuso e delle relative misure di prevenzione e protezione (dispositivi elettrici idonei a scongiurare inneschi e segnaletica di sicurezza che preveda anche il divieto di comportamenti e operazioni che potrebbero dar luogo ad esplosioni). I luoghi di deposito più importanti devono anche prevedere idonee vie di fuga. Massima attenzione anche per la presenza di depositi di gas in recipienti fisso o mobili in quanto le perdite possono dar vita a incendi o esplosioni. Vanno evitate concentrazioni di gas nell’aria che possano dar vita a miscele pericolose (l’aerazione è una delle strategie per gli ambienti chiusi, considerando bene la densità del gas rispetto all’aria) e le possibilità di innesco. Idonee recinzioni, zone di rispetto e distanze di sicurezza potrebbero essere necessarie.

 

5 – Distanze di separazione e organizzazione degli spazi
È chiaro che la valutazione del rischio incendi deve tener conto dei depositi di materiali combustibili, sostanze infiammabili, compresi i rifiuti e anche le distanze di separazione costituiscono una importante misura da prendere in considerazione per evitare che fonti di innesco possano efficacemente dar luogo a un incendio e propagarlo da un deposito ad un altro. Anche i contenitori metallici possono ben evitare la propagazione causata dall’incendio di sostanze infiammabili. Utili indicazioni arrivano anche dalla circolare del ministero dell’Ambiente contenente le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

«Indubbiamente – si legge nel documento – una migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di lavoro, oltre a limitare l’incidenza dei rischi infortunistici può anche contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree. In questo senso, differenziare le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti, rappresenta un’azione di prevenzione fondamentale».

«Anche una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida, si inserisce nel quadro generale dell’azione di prevenzione del rischio. Mentre i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi, i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile. Per evitare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e i danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti, limitare le altezze dei cumuli».

 

6 – Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
I cantieri non costituiscono di per sé un’attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma se si superano alcuni parametri che riguardano alcuni depositi o impianti (indicati nell’allegato I al Dpr 151 del 2011) allora scatta l’obbligo di presentazione della Scia antincendio (potrebbe anche essere necessaria la valutazione del progetto presso il comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio) e c’è la specifica normativa cui fare riferimento. Questo può accadere, ad esempio, con i gruppi elettrogeni, i depositi di gas infiammabili in recipienti mobili o fissi (ad esempio, di bombole di Gpl), con i depositi di legname, gli impianti di produzione del calore e di distribuzione di carburanti. Potrebbero anche essere presenti attività elencate nell’allegato I al Dpr 151 ma che sono al di sotto dei limiti di assoggettabilità. In tal caso, come accade per gli impianti termici a gas, potrebbe esserci comunque una regola tecnica antincendio specifica a disciplinare quell’attività, anche al di sotto della soglia di assoggettabilità. Se l’attività è sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi e non ha una regola tecnica verticale, va applicato il Codice di prevenzione incendi.

 

7 – La gestione delle emergenze
La gestione delle emergenze, che sia di tipo comune o separata, resta centrale in quanto fa parte delle misure generali di tutela individuate dal Dlgs 81 del 2008. E, come recita l’articolo 90 relativo ai cantieri temporanei o mobili, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela. Il decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (Dm 2 settembre 2021), applicandosi, nel caso dei cantieri, alla sola designazione e alla formazione e all’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, non impatta sulla gestione delle emergenze in cantiere. Resta valido, però, tutto ciò che a riguardo dispone il “testo unico” sulla sicurezza. La gestione della sicurezza antincendio va intesa come misura finalizzata alla gestione delle attività in condizioni di sicurezza sia in fase di esercizio che in emergenza. Non si può ignorare che la Gsa, così come inquadrata negli ultimi indirizzi normativi, è fondamentale se ben concepita ed attuata e se risulta agganciata saldamente alla valutazione del rischio. Dal punto di vista progettuale, nel cantiere edile la Gsa trova spazio nel Psc, se previsto, e nel Pos, e va adeguata alla dinamicità del cantiere, dove le situazioni di rischio possono mutare con lo stato di avanzamento dei lavori. La Gsa – ben progettata – è fondamentale per prevenire gli incendi e per ridurne le conseguenze nel caso in cui essi si verifichino. Datore di lavoro e professionista devono dialogare per individuare correttamente pericoli e rischi.

 

8 – La designazione degli addetti antincendio
I datori di lavoro delle imprese devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. Il servizio antincendio e di evacuazione – va ricordato – può essere gestito internamente dalla singola impresa, dal committente oppure può esserci una gestione di tipo comune tra le imprese. È, infatti, prevista la possibilità (articolo 104, comma 4 del Dlgs 81 del 2008) che il contratto di affidamento dei lavori sposti sul committente (o sul responsabile dei lavori) l’obbligo di organizzare il servizio antincendio, di primo soccorso ed evacuazione. In tal caso, i datori di lavoro sono esonerati dalla designazione degli addetti. In questo caso e in quello di gestione comune delle emergenze tra le imprese, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) prevede, nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), il funzionamento del sistema di gestione delle emergenze di tipo comune. La normativa non dice quanti addetti bisogna designare, ma il numero dipende dalle dimensioni, dalla complessità, dalle peculiarità del cantiere, dal numero di persone presenti, dai rischi specifici, dalle azioni e procedure da eseguire.

 

9 – L’attestato di idoneità tecnica
Il Dm sulla gestione della sicurezza individua un elenco di attività per le quali è obbligatorio, per gli addetti al servizio antincendio, conseguire l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento delle prove di accertamento tecnico. L’obbligo vige per i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e per quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri.

 

10 – Formazione degli addetti antincendio
Ogni compito – la messa in sicurezza degli impianti, l’attuazione dell’evacuazione dal cantiere, la comunicazione con i soccorritori, il coordinamento delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza, il contrasto di un incendio – presuppone delle caratteristiche personali, abilità e richiedono una formazione specifica. Dunque, gli addetti al servizio antincendio devono essere scelti adeguatamente dai datori di lavoro delle imprese (o dal committente quando si applica l’articolo 104, comma 4) che devono provvedere alla loro formazione (e aggiornamento). La formazione è obbligatoria e i corsi devono soddisfare precisi requisiti. I corsi sono suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione del rischio incendi e della complessità dell’attività, della durata di quattro, otto e 16 ore. I contenuti minimi sono fissati dal Dm 2 settembre 2021. Dunque, la durata dei corsi va scelta in funzione della valutazione dei rischi. In particolare, il Dm classifica le attività in tre livelli. Il livello tre include i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri. Per queste tipologie di cantiere i corsi di formazione sono di almeno 16 ore. Rientrano tra le attività di livello due, che comportano per gli addetti una formazione di almeno otto ore, i cantieri in cui è presente anche una sola delle attività soggette al controllo dei vigili del Fuoco e quelli in cui si detengono o impiegano sostanze infiammabili o si fa uso di fiamme libere (fanno eccezione i cantieri che si sviluppano interamente all’aperto). Quando, invece, le lavorazioni e le sostanze presenti offrono scarsa possibilità di sviluppo dei focolai e quando la propagazione delle fiamme è improbabile (difficile che tali condizioni possano riguardare i cantieri) allora l’attività è classificata di primo livello e i corsi di formazione sono di minimo quattro ore.

 

 

 

 

FONTI        Mariagrazia Barletta          “Edilizia & Territorio”

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