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Sicurezza, il Rspp risponde di omissioni e inadempienze nell’eliminare i rischi

La Cassazione conferma le condanne di datore di lavoro e responsabile per il servizio di prevenzione e protezione per il Pos lacunoso, attrezzature inadeguate e mancata formazione del lavoratore morto a seguito di infortunio

 

«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può, in misura concorrente, essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione». Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un tecnico d’impresa, nel suo ruolo di Rspp, nel processo in cui è stato condannato anche il titolare di un’impresa il cui dipendente è morto nello svolgimento di una lavorazione in un distributore di idrocarburi in Sicilia. Nel corso del processo i giudici hanno accertato che la manovra in cui è occorso l’infortunio è stata eseguita con attrezzature improprie, il lavoratore non aveva ricevuto una formazione e il Pos non conteneva le procedure di dettaglio operativo per l’esecuzione della citata lavorazione, con relativa valutazione dei rischi.

Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che ha confermato le condanne per il titolare dell’impresa e del Rspp, quest’ultimo ha affermato di avere redatto il Pos facendo seguito al Psc stilato dal Csp e Cse, sostenendo che non avrebbe potuto conoscere le modifiche di lavorazione introdotte e non inserite nel Psc. L’interessato ha sostenuto cioè che «la Corte di appello avrebbe, quindi, attribuito al Rspp compiti e poteri che spettano al coordinatore per l’esecuzione e al datore di lavoro».

I giudici della Quarta Sezione penale della Cassazione hanno replicato che «il mancato aggiornamento del Psc non comporta l’esonero di responsabilità» del Rspp. «Esso, infatti, avrebbe dovuto contenere ab origine una valutazione specifica dei rischi inerenti alle operazioni di traslazione e di assemblaggio delle apparecchiature all’interno del cabinato in cemento armato, nonché dei rischi inerenti alla collocazione dell’impianto di pressurizzazione. Si trattava, infatti, di una fase già concordata tra le parti anteriormente all’inizio dei lavori e prima ancora della redazione del Psc. Ne consegue la totale irrilevanza dell’omesso aggiornamento del Psc da parte dello (Omissis) e della dedotta inversione della sequenza Psc-Pos».

Nella sentenza n.31434/2026 del 17 agosto scorso i giudici ricordano inoltre che il Rspp «ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro/è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio».

Da qui appunto la conclusione che «ferma restando la posizione di garanzia del datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può, in misura concorrente, essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione». Infine, «pur non essendo tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha tuttavia l’obbligo di elaborare, nel documento di valutazione dei rischi, i sistemi di controllo sull’attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa».

Quanto al datore di lavoro, i giudici hanno confermato la condanna della corte d’appello, in ragione dell’effettiva mancanza di formazione e informazione nei confronti del lavoratore vittima dell’incidente mortale e della mancanza delle idonee attrezzature che avrebbe dovuto utilizzare. Nel caso specifico, il lavoratore è morto per essere stato schiacciato da un carico di bombole di metano di 15 quintali che stava cercando di sollevare con un semplice crick di un’auto per sfilarle da un carrellino dopo che a sua disposizione era stato messo un carrello elevatore per carichi di massimo 10 quintali.

Condanna confermata dunque anche per il datore di lavoro, in quanto «responsabile degli eventi causalmente connessi alla violazione di cautele doverose nell’ambiente lavorativo, tra cui quella di adibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti, formati ed informati, di non esporli a rischi per l’incolumità personale in assenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica che si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate e alle condizioni dell’ambiente di lavoro. In quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, egli ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela».

 

 

 

 

FONTI         Massimo Frontera       “Edilizia & Territorio”

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