Lo ribadisce l’Anac in un recente parere in cui approfondisce anche condizioni e differenze relative alla proroga programmata
Con il recente parere n.26/2026 l’Anac fornisce un importante chiarimento sulla c.d. proroga tecnica, innestata con il nuovo codice dei contratti, prevista nel comma 11 dell’art. 120. Le precisazioni valgono anche a chiarire le differenze sostanziali rispetto alla proroga programmata e, soprattutto, le differenze sostanziali rispetto al pregresso regime (esplicitato nel comma 10 dell’art. 106 del codice del 2016).
La proroga tecnica
La proroga tecnica risulta disciplinata dal comma 11 dell’articolo 120 e sostanzia una ipotesi di affidamento diretto allo stesso contraente, prima della scadenza del contratto in essere, determinato da motivazioni urgenti e non gestibili altrimenti. In questo senso, il comma in parola spiega che «in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare». La fattispecie, pertanto, si caratterizza (e si distingue) rispetto alla opzione di proroga (che deve essere programmata/prevista negli atti di gara) disciplinata nel comma 10 dell’art. 120, per il fatto di essere determinata da situazioni contingenti/estreme, non dipendenti dalla stazione appaltante, e dal fatto che la gara, per l’individuazione del nuovo operatore economico, sia già stata avviata.
In pratica, problematiche non dipendenti dal Rup (e in grado di determinare dei danni da interruzione delle prestazioni) che impediscono la fisiologica aggiudicazione della nuova procedura di gara – e, in sostanza, senza soluzioni alternative che possa evitare l’interruzione delle prestazioni indispensabili -, legittimano l’ulteriore prosecuzione del contratto per il periodo limitato alla individuazione del nuovo contraente. Nuovo contraente che, ricorrendo le condizioni anzidette, subisce la richiesta della stazione appaltante visto che è tenuto, come recita l’ultimo periodo del comma 11, «all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto».
La proroga programmata
Per effetto della nuova fattispecie della proroga tecnica (che non può essere programmata trovando le sue condizioni legittimanti in eventi/accadimenti indipendenti dalla corretta programmazione del Rup), la proroga/opzione non esige più l’avvio della nuova gara operando sulla base di una valutazione tecnico/economica del responsabile unico di progetto (che deve essere espressa in tempi congrui per consentire al contraente di manifestare il proprio consenso).
In sostanza, nel passaggio dal pregresso regime (che continua ad applicarsi per fattispecie di proroga previste in procedure di gara avviate sotto l’egida del codice del 2016), per la proroga programmata non è richiesto un limite/tempo strettamente necessario a reperire il nuovo contraente e quindi l’aver avviato la nuova procedura di gara (visto che questo è richiesto solo per la proroga tecnica del comma 11 che risulta, pertanto, necessaria).
La nuova configurazione dell’estensione della durata del contratto (che avviene con lo stesso Cig già acquisito) nonostante la sua corretta configurazione in termini di opzione la cui attivazione è rimessa alla decisione del Rup, non perde i tratti di rigore visto che nella decisione (di attivare o meno la proroga) sarà necessaria una verifica degli attuali prezzi di mercato.
In sostanza, il contraente richiesto dell’attivazione dell’opzione dovrà verificarne anche la convenienza visto che la relazione del Rup potrebbe aver accertato che i prezzi potrebbero essere più contenuti (rispetto a quelli declinati con la gara). Si tratta di verifica, come detto, che il responsabile unico di progetto – o il collaboratore incaricato -, deve concludere prima della scadenza del contratto in modo da consentire al contraente di accettare o meno la proposta di proroga. Valutazione che riguarderà anche l’attualità delle prestazioni da rendere rispetto ai desiderata della stazione appaltante.
In sostanza, l’estensore eliminando l’esigenza della nuova procedura di gara (per la sola proroga programmata) ha controbilanciato la possibilità di proroga ad una verifica della permanenza delle pregresse condizioni di mercato o a condizioni più favorevoli (verifica, quindi, che se non effettuata potrebbe esporre il Rup a responsabilità). Nel caso trattato, il quesito mirava ad ottenere il chiarimento circa la possibilità di procedere con una proroga tecnica nelle more della valutazione di una proposta (esterna) di partenariato pubblico/privato per la gestione di un servizio.
L’Anac spiega che questa “fase”, di valutazione della proposta, non costituisce l’avvio di una “procedura di affidamento” del contratto, «nei termini indicati dal giudice amministrativo, essendo tale solo la seconda fase del procedimento di gara ad evidenza pubblica». Non risultando avviata una procedura di gara, spiega l’autorità, il contesto «non appare coerente con l’eccezionalità e la temporaneità dell’istituto della proroga tecnica, quali caratteri che impediscono di estenderne l’ambito applicativo oltre la sua immediata funzione interinale».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
