Le precisazioni del Consiglio di Stato sul procedimento di verifica delle proposte economiche
Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6457/2026 distingue, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia la competenza a gestire la fase istruttoria (che può essere assegnata ad un collaboratore del Rup o alla stessa commissione di gara) e la fase decisoria di esclusiva competenza del Rup.
Il rilievo
La statuizioni espresse in sentenza consentono di ben comprendere in che modo può essere gestito – dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti – il sub-procedimento di verifica dell’anomalia nel momento in cui distingue tra il momento istruttorio, che il Rup può assegnare ad un proprio collaboratore e/o alla stessa commissione di gara (nel caso dell’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed il momento decisorio che non può che competere al responsabile unico di progetto e che non può essere delegato/assegnato a soggetti diversi.
Nel caso trattato, l’originario ricorrente in primo grado (e resistente in appello) riproponeva, semplificando, alcune motivazioni già evidenziate in primo grado. In particolare veniva evidenziata la non corretta conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Secondo questo motivo non risultava la prova del «benestare» del Rup «che (…) avrebbe concluso il subprocedimento attestando la congruità complessiva dell’offerta formulata» dall’aggiudicataria.
Questa affermazione, secondo il controinteressato in appello «avrebbe dovuto essere comprovata con la produzione di un atto conclusivo della verifica di anomalia, con protocollo e data certi». Atti che non venivano reperiti.
Tali accadimenti inducevano a ritenere illegittima la conduzione del sub-procedimento di verifica in parola «anche sotto il profilo della competenza funzionale, evidenziandosi come, in base all’impianto normativo del nuovo Codice dei contratti pubblici, la valutazione di congruità dell’offerta rientri nelle attribuzioni proprie del Responsabile Unico di Progetto». Rup, che «può avvalersi del supporto istruttorio della Commissione giudicatrice, ma non può esserne sostituito nell’assunzione della decisione finale».
L’epilogo del ragionamento, ribadito in appello, è che la verifica risultava «integralmente svolta dalla Commissione di gara, mentre il RUP si sarebbe limitato a una adesione solo formale e acritica alle conclusioni cui la Commissione è pervenuta, senza dar conto di una autonoma valutazione, né dell’esercizio delle prerogative decisionali che l’ordinamento gli attribuisce in via esclusiva».
La statuizione
Secondo il collegio, la censura non è persuasiva visto che nel caso di specie la decisione finale è risultata adottata dal responsabile unico del progetto. Sotto il profilo pratico, risulta di rilievo l’ affermazione che nel sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia occorre distinguere tra la fase istruttoria e quindi, a titolo esemplificativo, la richiesta delle giustificazioni all’operatore economico interessato, l’analisi delle motivazioni presentate, eventuali approfondimenti (che proprio la sentenza del Consiglio di Stato riconosce come momento eventuale ma riconducibile alla discrezionalità della stazione appaltante e non vietata dalle norme del codice) e quindi la proposta di decisione da trasmettere al responsabile unico del progetto. A quest’ultimo, pertanto, compete la decisione che non può essere delegata mentre può essere assegnata ad altri soggetti la sola fase istruttoria.
Da notare che questa assegnazione, anche prevista nell’allegato I.2, tecnicamente non può essere definita una «delega» ma semplicemente una gestione/organizzazione del lavoro (soprattutto in casi di complessità dell’appalto).
In questi termini, pertanto, si esprime la sentenza che ricorda come il responsabile unico del progetto «può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784). Esattamente ciò che è avvenuto nel caso qui all’esame del Collegio».
Il bando tipo Anac n. 1
È bene evidenziare, per la rilevanza degli aspetti pratico/operativi, che nel bando tipo n. 1 – aggiornato dall’Anac con la deliberazione n. 148/2026 -, relativo agli appalti di servizi e forniture nel sopra soglia da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede che il Rup possa avvalersi di un responsabile di fase (dell’affidamento) e della commissione di gara (e non più della struttura di supporto, utilizzabile invece nella verifica di congruità in caso di aggiudicazione al ribasso/minor prezzo).
In sentenza, invece, si evidenzia anche la possibilità di far intervenire «un tecnico ad hoc». Inciso che deve essere inteso come riferimento ad un dipendente della stazione appaltante (o appunto la struttura di supporto) o anche, eventualmente, individuato con apposito appalto di servizi (e quindi con scelta rivolta al mercato).
Stante l’intenso contenzioso sembra opportuno che nel disciplinare (o nel bando di gara o nell’avviso in caso di procedura negoziata) il Rup si limiti a spiegare che il sub-procedimento in argomento (così come gli altri che si collocano all’interno della fase di affidamento) potrà essere gestito o direttamente oppure in modo mediato attraverso l’assegnazione dell’istruttoria a collaboratori senza una chirurgica indicazione, fermo restando che il potere decisionale, come detto, rimane in capo al responsabile unico come anche stabilito nell’allegato I.2 e nello stesso bando tipo.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
