Il TAR Lazio conferma la centralità del principio di equivalenza: le caratteristiche minime vanno lette in chiave funzionale, evitando esclusioni automatiche che limitano ingiustificatamente la concorrenza
Quando una stazione appaltante può ritenere equivalente un prodotto che non riproduce alla lettera le caratteristiche minime del capitolato? Fino a che punto il principio di equivalenza può spingersi senza scivolare nell’“aliud pro alio”? E qual è il limite tra requisiti funzionali e requisiti strutturali?
Sono questi i nodi affrontati dal TAR Lazio con la sentenza 12 settembre 2025, n. 16215, che si inserisce nel solco della giurisprudenza volta ad ampliare la concorrenza senza sacrificare le esigenze tecniche delle amministrazioni.
Principio di equivalenza: il TAR sui requisiti tecnici minimi dell’offerta
La controversia trae origine da una gara indetta per la fornitura di dispositivi medici suddivisa in più lotti. L’offerta risultata aggiudicataria, pur non riproducendo pedissequamente tutte le caratteristiche di minima indicate, è stata ritenuta conforme dalla commissione di gara.
L’impresa seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che il prodotto offerto non rispettava i requisiti essenziali e che la valutazione di equivalenza operata dall’amministrazione fosse in realtà un’elusione delle prescrizioni tecniche.
Da qui il ricorso, che però il TAR ha ritenuto infondato. Vediamo il perché.
Il quadro normativo di riferimento
Il principio di equivalenza era già previsto dall’art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e oggi è riprodotto nell’art. 79 e nell’Allegato II.5, Parte II, lett. A, nn. 7 e 8, del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Le specifiche tecniche:
- devono essere funzionali all’oggetto dell’appalto e proporzionate al suo valore;
- non devono ostacolare ingiustificatamente la concorrenza;
- possono fare riferimento a marchi o provenienze determinate solo se accompagnate dalla formula “o equivalente”.
La giurisprudenza ha chiarito che il principio si applica anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori, purché abbiano carattere funzionale (cioè mirino al soddisfacimento di un’esigenza della P.A.), ma non ai requisiti di natura strutturale, che non tollerano deroghe.
La decisione del TAR
Il Collegio ha ricordato l’orientamento consolidato secondo cui “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere funzionale, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi strutturali”.
La qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.
Secondo i giudici:
- i requisiti tecnici indicati nel capitolato non erano vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, ossia in funzione del risultato da raggiungere;
- l’offerta aggiudicataria, pur presentando soluzioni tecniche diverse da quelle indicate, era comunque idonea a soddisfare le esigenze funzionali dell’amministrazione;
- non vi era alcuna ipotesi di aliud pro alio, posto che il prodotto aveva le caratteristiche funzionali necessarie e rispettava sostanzialmente gli altri parametri contestati;
- la relazione tecnica della commissione non costituiva una motivazione postuma, ma una mera esplicitazione dei criteri già considerati in sede di valutazione.
Sul punto, i giudici hanno ricordato che grazie al principio di equivalenza è possibile evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritte.
Le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento.
Conclusioni operative
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e la correttezza della valutazione di equivalenza effettuata dalla stazione appaltante.
Dalla decisione emergono alcuni punti chiave di interesse operativo:
- centralità del principio di equivalenza: le specifiche tecniche vanno intese come funzionali al risultato da raggiungere, non come vincoli assoluti di forma;
- distinzione tra requisiti: l’equivalenza può applicarsi ai requisiti minimi “funzionali”, ma non a quelli “strutturali”, che caratterizzano l’essenza del bene;
- valutazione sostanziale: la conformità dell’offerta va verificata in base alla capacità di soddisfare l’interesse pubblico, non alla riproduzione letterale delle caratteristiche richieste;
- ampia applicazione: l’equivalenza opera anche in assenza di richiami espressi negli atti di gara e può essere accertata anche in via implicita;
- favor partecipationis: il giudice ribadisce che le clausole di gara non devono trasformarsi in barriere all’accesso, ma vanno interpretate in modo da garantire il più ampio confronto concorrenziale.
FONTI “LavoriPubblici.it”
