Dal servizio giuridico della Provincia di Trento indicazioni operative per i Rup: alternanza solo nella stessa fascia di valore e stop ai frazionamenti artificiosi
Con il parere n. 527 del 16 febbraio 2026, il servizio di consulenza della Provincia autonoma di Trento affronta il tema dei rapporti tra rotazione e le cosiddette fasce di valore. L’individuazione delle fasce di valore consente ai Rup delle stazioni appaltanti di disciplinare l’applicazione della rotazione come previsto dal comma 3 dell’articolo 49 del codice.
In pratica, la regola rigorosa dell’alternanza non trova applicazione per contratti che, per importo, si collocano fuori dalle fasce di valore, anche se relativi ad appalti rientranti nello «stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».
Il quesito
Con il quesito si chiede al servizio di consulenza se, in primo luogo, le recenti linee guida adottate dalla Provincia, al fine di assicurare una uniforme applicazione del criterio della rotazione (deliberazione della giunta provinciale n. 43/2026) – e quindi i valori delle fase ivi indicate – si applichino automaticamente a tutte le stazioni appaltanti del territorio pur in assenza di un proprio autonomo regolamento. Con il secondo quesito, invece, si chiede «se un affidamento di un importo inferiore a euro 5.000» debba ritenersi escluso dalla rotazione o se debba invece essere valorizzato ai fini dell’applicazione della regola in argomento in caso di successivo affidamento. Con la conseguenza se, il secondo affidamento, ricadendo in fascia di valore diverso consenta la deroga.
Il riscontro
Il servizio di consulenza conferma che le linee guida della Provincia si impongono ad ogni stazione appaltante del territorio senza necessità di uno specifico recepimento. In relazione al quesito sulla successione di affidamenti di importo pari/superiore ai 5mila euro (visto che al di sotto, il comma 6 dell’articolo 49 consente la deroga salvo che si operino artificiosi frazionamenti), nel parere si tratteggiano le condizioni tecniche che impongono l’applicazione della regola dell’alternanza.
In primo luogo occorre operare nello stesso ambito di valore (nella stessa fascia); è necessario, evidentemente, che si tratti dello stesso operatore e della «stessa categoria merceologica o di servizi o di opere».
Per evitare artificiosi frazionamenti, infine, nel parere si rammenta «l’importanza di una corretta programmazione degli affidamenti che la stazione appaltante ritiene di svolgere entro un certo arco temporale al fine di evitare una parcellizzazione degli stessi ed incorrere nella violazione del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto. (parere Mit n. 3838/2025)».
Le linee guida
Nelle linee guida adottate dalla Provincia si delinea un sistema dinamico visto che il riferimento alle fasce di valore viene stabilito in relazione alle diverse casistiche. In particolare, sono indicate diverse fasce di valore per i lavori e differenti (più contenute) per i servizi e forniture. Per i primi, si individuano 6 fasce a partire dal valore della micro soglia di importo pari/superiore ai 5mila euro; per i servizi e forniture 3 soglie. Il documento, inoltre, individua un sistema a sé stante per i servizi di ingegneria/architettura.
Su questi, dopo la premessa per cui «al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione» si illustra la puntualizzazione sulle prestazioni congiunte.
In caso di prestazioni assegnate «congiuntamente» al fine dell’applicazione della rotazione occorre considerare «la prestazione principale, intendendosi con essa quella di maggior valore economico».
Per i servizi in argomento si individuano tre fasce di valore, in particolare:
«1) servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro;
2) servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 140.000,00 Euro;
3) servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilevanza
europea».
I servizi socio-assistenziali
Tre fasce di valore vengono individuate anche per l’assegnazione di servizi socio-assistenziali pur nella consapevolezza che «possono sussistere con maggiore frequenza particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla struttura del mercato di riferimento oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti dello stesso, che giustificano la deroga al principio di rotazione». Si puntualizza, come del resto stabilito dalla giurisprudenza, in ogni caso l’esigenza della motivazione.
È bene annotare che l’articolo 128 del codice, per effetto del richiamo del comma 8 al comma 3, circa la disciplina applicabile, non richiama né la rotazione né l’art. 49 del codice (che disciplina la regola dell’alternanza).
Il documento indica anche a titolo esemplificativo le possibili ragioni che legittimano una deroga alla rotazione (calibrati, in particolare, sulla tipologia di utenza a cui i servizi sono destinati). Considerato che la soglia europea, per i servizi in argomento, è di importo inferiore ai 750mila euro, le linee individuano 3 fasce di valore, in specie:
«a) servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro;
b) servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 300.000 Euro;
b) servizi di importo pari o superiore a 300.000 Euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
