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Abusi, il Tar circoscrive la responsabilità del direttore dei lavori strutturali

I giudici chiariscono che il tecnico di cantiere non può rispondere del progetto redatto da un altro professionista

 

Il direttore dei lavori strutturali non può essere considerato responsabile dell’abuso edilizio quando si limita a dare esecuzione a un progetto redatto da altri. Una diversa soluzione contrasterebbe con l’articolo 31, comma 2, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) da cui si evince che il responsabile dell’abuso è il professionista che ha redatto il progetto in contrasto la situazione edilizia ed urbanistica esistente. Lo ha stabilito il  Tar Abruzzo con la sentenza n.42 del 2026.

 

La sentenza
La vicenda trae origine dall’ ordinanza con cui il Comune dell’Aquila aveva ingiunto alla direttrice delle opere strutturali di un edificio situato in una zona sismica di demolire due balconi abusivi. L’interessata aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che le opere erano state eseguite sulla base di «un progetto redatto e presentato da altro soggetto» e che l’attività di direzione lavori era cessata a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi. L’ amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.

Da qui la sentenza del Tar che ha dichiarato l’annullamento dell’ordinanza in narrativa: «Il Collegio… ritiene che l’articolo 31 del Dpr n. 380/2001 indichi, con le parole «responsabile dell’abuso», il soggetto che ha compiuto l’abuso che….non può che essere la persona che ha redatto il progetto…e non chi ha diretto alcuni lavori (nella specie, quelli strutturali) in piena aderenza al predetto progetto, atteso che tale persona diventa un mero esecutore di decisioni assunte da altri». Decisione che conferma l’orientamento secondo cui:

  • la responsabilità del direttore dei lavori non può essere presunta, ma deve essere adeguatamente motivata dall’amministrazione comunale sulla base di «specifici elementi» (Tar Lombardia- Milano, sentenza 20 febbraio 2025, n. 578);
  • il direttore dei lavori ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo verso il committente ai sensi articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d’opera), salvo che sia stato espressamente incaricato di svolgere l’attività di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto ( Cass., sentenza 19 settembre 2016, n. 18285);
  • chi assume l’incarico di progettista è responsabile della conformità del progetto alla normativa urbanistica, dell’individuazione del titolo autorizzatorio necessario e della conformità della realizzazione dell’opera al progetto, sicché risponde anche nel caso di «accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio» (Cass., ordinanza 9 luglio 2019, n.18342; Cass., sentenza 11 marzo 2019, n.6917).

 

 

 

 

FONTI       Pietro Verna       “Enti Locali & Edilizia”

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