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Procedure negoziate, illegittimo l’ordine cronologico per selezionare le offerte

 

Il Mit spiega anche che è possibile scegliere la gara all’interno delle soglie riservate all’affidamento diretto, ma serve una super-motivazione

 

L’ ufficio di supporto con diversi pareri (pubblicati il 3 giugno 2024) risponde ad alcune questione che rivestono una certa attualità per il Rup investendo l’attività istruttoria/decisoria di questo soggetto anche alla luce delle recenti disposizioni codicistiche.

 

Il criterio di scelta degli operatori
Una prima questione viene risolta con il parere n. 2957/2024. Nel caso di specie la stazione appaltante chiede se per la scelta degli operatori economici da far competere – che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico – sia possibile utilizzare il criterio dell’ordine di arrivo tramite Pec (visto che questo non potrebbe essere assimilato ad un criterio di estrazione a sorte).

L’ufficio di supporto risponde negativamente al quesito rilevando che il legislatore, sul tema, ha richiesto l’utilizzo di criteri di scelta che abbiano particolari connotazione e precisamente che siano «oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza». È evidente, conclude il parere, che il criterio dell’ordine cronologico non ha queste caratteristiche apparendo, piuttosto, «assimilabile ad una metodologia di selezione casuale». Ed al riguardo si richiama anche il recente intervento dell’ Anac n. 11 del 28 febbraio 2024.

 

Se si aggrava la procedura di affidamento è necessaria una motivazione
Altrettanto rilevante è il parere n. 2577/2024. Nel caso di specie si pone all’ufficio di supporto la questione della possibilità (o meno) di aggravare il procedimento di gara. E precisamente sulla possibilità di utilizzare la procedura negoziata in luogo del possibile affidamento diretto.

L’ufficio di supporto risponde positivamente alla domanda evidenziando che detta possibilità emerge anche dalle indicazioni espresse con la circolare 298/2023 ma sempre con riferimento al principio di risultato. La conclusione del parere, quindi, è nel senso che la procedura può essere aggravata «ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta».

In pratica, il Rup è il responsabile della scelta e deve fare una valutazione attenta sulle procedure utilizzate avendo principalmente riguardo all’interesse della stazione appaltante di aggiudicare (ed eseguire) tempestivamente il contratto.

 

Incentivi in caso di appalto delegato
Con il parere n. 2639/2024, l’ufficio di supporto ricorda che gli incentivi per la stazione appaltante delegata allo svolgimento dell’affidamento non può superare il 25% dell’incentivo individuato nel quadro economico dell’intervento (predisposto dalla stazione appaltante delegante).

Dell’importo in parola dovrà essere rispettata la destinazione del 20% al fondo «spese tecnologiche e di formazione». Conclude il Mit evidenziando che «sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023».

 

 

 

FONTI    Stefano Usai   “Enti Locali & Edilizia”

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