Dai materiali di riciclo ai prodotti per le costruzioni, dai calcestruzzi preconfezionati ai serramenti, dai laterizi alla rubinetteria. Le novità (in raccordo con le regole Ue) per chi produce, utilizza e installa
Diventano più severi i limiti di emissione di sostanze nocive in ambienti interni. Per i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, nonché per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso e per i laterizi dovrà essere specificata la percentuale delle singole frazioni di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto. Una nuova regola che gode di un periodo transitorio di 36 mesi. Viene, inoltre, modificata la percentuale del contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti per alcuni isolanti termici ed acustici. È, inoltre, fissato al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai in alluminio fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti esterne o interne.
Sono alcune delle novità inserite nel decreto del ministero dell’Ambiente (Dm 24 novembre 2025) contenente i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia che entrano in vigore dal 2 febbraio sostituendo i vecchi Cam emanati con il Dm 256 del 2022. Il Dm contiene anche specifiche tecniche che riguardano i prodotti da costruzione che sono obbligatorie come previsto dal Codice degli appalti (art. 52 comma 2) e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I contenuti vanno letti insieme al Regolamento prodotti da costruzione 2024/3110 che ha iniziato a produrre effetti dallo scorso 8 gennaio iniziando così la graduale transizione verso le nuove norme in esso contenute.
Limiti di emissione più severi
Viene ampliato l’elenco di categorie di prodotti che devono rispettare i limiti di emissione di sostanze nocive in ambienti interni, che ora include anche rasanti ed intonaci. Inoltre, diventano più stringenti i limiti di emissione che si applicano a diverse categorie di prodotto (pitture e vernici, rasanti e intonaci, adesivi e sigillanti, pavimentazioni, rivestimenti interni, elementi, pannelli e lastre a vista, controsoffitti e barriere al vapore a protezione degli isolanti). Si abbassano, infatti, i limiti di concentrazione per alcune sostanze, quali: Cov totali, acetaldeide, toluene, tetracloroetilene, trimetilbenzene, diclorobenzene, etilbenzene e butossietanolo. Si allarga, inoltre, l’elenco delle etichette o certificazioni che possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai criteri fissati dal Dm per contenere l’inquinamento indoor.
Percentuale di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti
Per i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, nonché per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso resta il limite di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti pari al 5% sul peso del prodotto. Ora, però, i Cam richiedono di specificare la percentuale delle singole frazioni di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto. È stato, però, introdotto un periodo transitorio: fino a 36 mesi dall’entrata in vigore del Dm Cam sono ritenute conformi le attestazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore percentuale totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni. Il periodo transitorio è previsto anche per i laterizi, per i quali non sono modificate le percentuali previste dai precedenti Cam relativamente alle percentuali minime di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti.
Pannelli a base legnosa conformi ai limiti di inquinanti
I pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono essere conformi ai limiti di inquinanti previsti dal punto 5.4 della norma Uni 11951:2024 “Gestione del legno di recupero per la produzione di pannelli a base legno”. Il requisito è verificato tramite rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell’appendice D della norma Uni 11951:2024.
Nuove percentuali di materiale riciclato negli isolanti
Viene modificata la percentuale del contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti per gli isolanti termici ed acustici. Tale percentuale passa dal 50 al 40% per le fibre in poliestere. Per il poliuretano espanso rigido la percentuale è del 2% fino al 1° dicembre 2025 poi sale al 3%, di cui almeno il 2% deve essere rappresentato da materiale riciclato. Inoltre, viene eliminata la percentuale minima del 60% per le fibre tessili. Viene confermato l’obbligo di marcatura Ce per gli isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi quelli impiegati per la coibentazione degli impianti. La marcatura Ce può far seguito ad una norma armonizzata o ad una valutazione tecnica europea.
Serramenti in alluminio con al meno il 40% di materiale recuperato o riciclato
Diverse le novità che riguardano l’involucro edilizio, tra queste il criterio che fissa al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai in alluminio fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti esterne o interne. I precedenti Cam regolavano solo l’incidenza di materia riciclata o recuperata per i serramenti e gli oscuranti in Pvc tenendola al 20%, ora i nuovi Cam confermano tale percentuale, aggiungendovi il requisito per i telai in alluminio. Le stesse percentuali (20% per il Pvc e 40% per l’alluminio) devono essere rispettate per i profilati dei dispositivi antinsetto.
Indicazioni su quantitativo minimo di materiale riciclato o recuperato
Nel Dm viene anche specificato che «qualora venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso quindi come somma delle frazioni presenti nel prodotto, restituito nella certificazione di prodotto specificando i contributi delle sole frazioni presenti, espressi in valore percentuale». Il Dm elenca anche i documenti validi per attestare la percentuale di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotto richiesta, tra questi: la dichiarazione ambientale di prodotto, la certificazione di prodotto “ReMade” o ReMade in Italy”, la certificazione di prodotto per il rilascio del marchio “Plastica seconda vita”; marchio VinylPlus product label per il Pvc. E poi: la certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. Valide anche la documentazione relativa alla data di adesione allo schema “Made Green in Italy” e la certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi Uni Pdr 88.
Nuovo criterio per le tubazioni in gres
Rispetto ai precedenti Cam viene aggiunto un paragrafo sulle tubazioni in gres ceramico usate per le reti fognarie. Queste devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.
Requisiti anche per rubinetteria e sanitari
Riguardo alle specifiche tecniche per i prodotti, una novità è anche l’aggiunta di requisiti per la rubinetteria e i sanitari, da soddisfare in tutti i tipi di intervento che includano la realizzazione, il rifacimento degli impianti, la sostituzione della rubinetteria o, anche, dei sanitari. In tali casi, il Dm Cam prevede l’impiego di rubinetteria temporizzata con aeratore a basso consumo e sistemi di riduzione di flusso tali che la portata massima sia di 6 litri/minuto per lavandini, lavabi e bidet e di 8 litri/minuto per le docce. Le cassette di scarico dei sanitari devono avere una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri. Infine, gli orinatoi temporizzati devono prevedere un consumo idrico massimo di 2 litri/vaso/ora, misurato in conformità alla norma Uni En 14055.
Criteri ad hoc per gli impianti tecnologici
Rispetto ai Cam del 2022, si richiedono caratteristiche precise anche per gli impianti tecnologici, cui viene dedicato un nuovo paragrafo. L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una loro corretta manutenzione igienica, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.
Vetrate isolanti
Allo scopo di garantire l’impiego di vetrate isolanti di qualità, i serramenti devono montare prodotti certificati, in conformità alla norma Uni En1279, da un organismo di certificazione accreditato Uni Cei En/Iso/Iec17065.
Nuovo criterio premiante: vetrate di qualità
Limitatamene agli edifici in cui il vetro è una componente preponderante, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che, nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, installi vetri conformi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 in funzione della destinazione d’uso.
Serramenti, nodi conformi alle norme Uni
Sempre in tema di involucro edilizio, viene introdotto un nuovo criterio, da applicare alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, al restauro e agli interventi di manutenzione che comprendano la sostituzione degli infissi esterni. Più nel dettaglio, il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrivere nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati ai sensi della norma citata.
Il sottoprodotto include anche gli aggregati ottenuti da terre e rocce da scavo
Come specificato, per alcuni materiali e prodotti, il Dm fissa le percentuali minime di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto che devono essere presenti. Riguardo al sottoprodotto, viene chiarito che questo può derivare «da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi di simbiosi industriale». Tra i sottoprodotti, sono inclusi gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto.
Nuove regole anche dall’Ue
Nuove regole per i Cam arriveranno anche in sede europea. Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, infatti, delega la Commissione europea a adottare atti delegati per definire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione da utilizzare nelle opere pubbliche. Quando un appalto richiede prestazioni ambientali minime, dovranno essere applicati i requisiti minimi stabiliti dalla Commissione relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. I requisiti minimi fissati dalla Commissione potranno assumere la forma di: specifiche tecniche, criteri di selezione, condizioni di esecuzione dell’appalto e criteri di aggiudicazione.
Una volta in vigore i requisiti minimi, le stazioni appaltanti potranno non applicarli se il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico produttore e non esistono alternative ragionevoli. Sarà possibile bypassare le future regole anche nel caso in cui non siano state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto. Sarà possibile discostarsi dai requisiti minimi anche se i nuovi obblighi comporterebbero per l’amministrazione l’assunzione di costi sproporzionati o sarebbero causa di incompatibilità o di particolari difficoltà tecniche. I costi sono sproporzionati – afferma il nuovo regolamento – se comportano aumenti del valore stimato dell’appalto superiori al 10 per cento.
Il regolamento Cpr – va ricordato – prevede che con le specifiche tecniche e con i documenti per la valutazione europea emanati secondo le nuove regole, i prodotti da costruzione ad essi soggetti dovranno esplicitare le prestazioni di sostenibilità ambientale che saranno contenute nella dichiarazione di prestazione e di conformità ossia nel documento che descrive le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali cui il prodotto deve rispondere. Significa che la dichiarazione di conformità dovrà anche comprendere le prestazioni di sostenibilità ambientale del prodotto valutate in riferimento al ciclo di vita. Per le definizioni il Dm sui Cam rimanda al nuovo regolamento Cpr.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
