ANAC segnala pratiche distorsive nella qualificazione SOA per la categoria OS21, con imprese che cessano i rapporti con il personale qualificato dopo l’attestazione. L’Autorità richiama alla continuità dei requisiti e al ruolo delle stazioni appaltanti
Il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l’attestazione SOA non può essere trattato come un presupposto meramente formale o temporaneo. La qualificazione presuppone infatti una struttura organizzativa reale e stabile, capace di garantire l’esecuzione delle lavorazioni specialistiche nel rispetto delle regole tecniche e delle condizioni di sicurezza.
A ribadirlo è ANAC, con il Comunicato del Presidente del 25 febbraio 2026, n. 3, con il quale l’Autorità ha reso noti i primi esiti delle verifiche avviate sul possesso e sul mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione nella categoria OS21.
Categoria OS21: ANAC segnala distorsioni nel sistema di qualificazione
Le attività di vigilanza hanno infatti evidenziato un fenomeno che l’Autorità definisce distorsivo: imprese che ottengono l’attestazione dimostrando la presenza nel proprio organico di operai qualificati con patentino certificato e che, subito dopo il rilascio della qualificazione, cessano i rapporti di lavoro con tali maestranze che avevano consentito il conseguimento dell’attestazione.
Proprio per questo ANAC ha avviato una verifica estesa sulla permanenza dei requisiti, con particolare riferimento alle imprese qualificate nella OS21, richiamando al tempo stesso il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo dell’effettiva capacità tecnica degli operatori economici e della permanenza del requisito previsto dall’art. 18, comma 24, dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023.
In questa prospettiva, il mantenimento nel tempo del personale qualificato rappresenta un elemento essenziale della capacità dell’impresa di operare nel mercato dei lavori pubblici. Il controllo su tale requisito diventa quindi parte integrante del corretto funzionamento del sistema degli appalti e della tutela dell’interesse pubblico alla buona esecuzione delle opere.
Le previsioni dell’allegato II.12: il requisito degli operai qualificati con patentino
La disciplina trova il suo riferimento nell’art. 18, comma 24, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, che prevede uno specifico requisito tecnico-organizzativo necessario ai fini della qualificazione nelle categorie specializzate che richiedono personale dotato di patentino certificato.
La norma stabilisce che, per l’esecuzione di lavorazioni per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la presenza di operai qualificati muniti di patentino, l’operatore economico deve dimostrare che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato assunto con contratto di lavoro subordinato e in possesso del relativo patentino certificato. La dimostrazione del requisito avviene tramite l’estratto autentico del libro unico del lavoro.
Il legislatore ha inoltre previsto un meccanismo di progressivo rafforzamento del requisito in funzione della classifica dell’attestazione SOA:
- per ogni classifica successiva e fino alla V classifica, il numero degli operai qualificati aumenta di una unità;
- dalla VI classifica in poi, l’incremento richiesto è pari a due unità per ogni passaggio di classifica.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Autorità, anche nel Manuale sull’attività di qualificazione pubblicato nell’ottobre 2025, il requisito trova applicazione in particolare in alcune categorie specializzate dei lavori pubblici che presuppongono l’impiego di personale con specifiche abilitazioni professionali. Tra queste rientrano, in via esemplificativa, le categorie OS20-B, OS21 e OS35.
Il principio della continuità dei requisiti
Il comunicato richiama un principio consolidato nell’ordinamento dei contratti pubblici: i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alle procedure di gara devono essere posseduti senza soluzione di continuità.
Ciò significa che il possesso dei requisiti deve sussistere:
- alla data di presentazione dell’offerta;
- durante lo svolgimento della procedura di gara;
- fino alla stipula del contratto;
- per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.
Questo principio, ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa ANAC, si collega direttamente al principio del risultato previsto dal Codice dei contratti, che impone alle amministrazioni di perseguire il miglior esito possibile dell’affidamento pubblico.
La perdita di tali requisiti tecnico-organizzativi durante la vita dell’appalto non incide infatti soltanto sulla fase di partecipazione alla gara ma può generare criticità anche nella fase esecutiva.
Le verifiche ANAC sulla qualificazione nella categoria OS21
Con riferimento alla categoria OS21, relativa alle opere strutturali speciali, ANAC ha concentrato negli ultimi anni la propria attività di vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese.
Le verifiche svolte hanno fatto emergere che in numerosi casi le imprese hanno conseguito l’attestazione dimostrando la presenza nel proprio organico delle maestranze qualificate richieste dalla normativa, ma a breve distanza dal rilascio della qualificazione hanno cessato i rapporti di lavoro o annullato le comunicazioni di assunzione relative ai lavoratori che avevano consentito il conseguimento dell’attestazione.
Si tratta di comportamenti formalmente legittimi sotto il profilo lavoristico ma che, se letti nel loro complesso, producono effetti distorsivi sul sistema di qualificazione.
Da qui la scelta dell’Autorità di avviare, dallo scorso ottobre, una verifica estesa sul possesso e sul mantenimento del requisito previsto dall’art. 18, comma 24, con l’obiettivo di accertare non solo le condizioni che avevano consentito il rilascio delle attestazioni, ma anche la loro permanenza nel tempo.
Parallelamente, ANAC ha avviato ulteriori accertamenti sulle procedure di affidamento di lavori nella medesima categoria, al fine di verificare eventuali criticità anche nelle fasi di gara e di esecuzione.
Annotazione nel Casellario e decadenza dell’attestazione
Le verifiche condotte dall’Autorità hanno già portato all’emersione di diversi casi di sopravvenuta perdita del requisito abilitante alla qualificazione nella categoria OS21, pur in presenza di attestazioni formalmente valide.
In queste situazioni ANAC ha proceduto all’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici della carenza dei requisiti e della conseguente decadenza dell’attestazione, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023.
Il fenomeno assume una particolare rilevanza quando l’impresa, pur avendo perso il requisito che aveva consentito il rilascio dell’attestazione, risulta nel frattempo aggiudicataria di commesse pubbliche.
Secondo l’Autorità queste dinamiche contribuiscono ad alimentare un sistema distorsivo del mercato degli appalti, con effetti negativi sia sulla concorrenza tra operatori economici sia sulla corretta esecuzione delle lavorazioni.
Il richiamo alle stazioni appaltanti
Il comunicato richiama espressamente anche il ruolo delle stazioni appaltanti nel controllo dell’effettiva capacità tecnica delle imprese esecutrici.
Quando l’appalto riguarda lavorazioni specialistiche che richiedono personale qualificato con specifiche abilitazioni, l’amministrazione deve prestare particolare attenzione alla consistenza reale dell’organico dell’impresa affidataria.
La carenza di maestranze adeguatamente qualificate può infatti determinare effetti rilevanti sulla qualità delle lavorazioni eseguite, sul rispetto dei tempi contrattuali e sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.
Per questo motivo le stazioni appaltanti sono chiamate ad esercitare una vigilanza effettiva sulla permanenza dei requisiti tecnico-organizzativi dell’impresa anche durante la fase di esecuzione, in coerenza con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal d.lgs. n. 81/2008.
FONTI “LavoriPubblici.it”
