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Qualificazione stazioni appaltanti: sistema ANAC pienamente operativo

In un nuovo Comunicato, le indicazioni dell’Autorità su iscrizione, regimi transitori e affidamenti consentiti dal nuovo Codice dei contratti, alla luce anche delle modifiche del Correttivo

 

Quali soggetti devono iscriversi all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate? Quali sono le modalità operative previste per l’utilizzo del sistema di qualificazione disciplinato dal nuovo Codice dei contratti pubblici? Come cambiano i profili di legittimazione ad operare per i Comuni di piccole dimensioni e le unioni di comuni?

 

Qualificazione stazioni appaltanti: nuovi chiarimenti da ANAC
Domande tutt’altro che formali, se si considera la piena operatività del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti a partire dal 1° luglio 2025 per le fasi di progettazione e affidamento. Con il comunicato del 30 giugno 2025 a firma del Presidente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha offerto chiarimenti puntuali che accompagnano la fase di avvio di questo istituto, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

 

Il sistema di qualificazione delle SA nel Codice dei contratti
Come noto, la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza trova disciplina negli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificati dal D.Lgs. n. 209/2024.

Il nuovo assetto prevede:

  • l’obbligo per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza di iscriversi nell’Elenco tenuto da ANAC, secondo i criteri e i requisiti definiti dall’Allegato II.4 del Codice;
  • la differenziazione delle fasce di qualificazione in base alle tipologie e ai valori delle procedure che le stazioni appaltanti intendono svolgere in autonomia;
  • la possibilità di avvalersi di stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza per garantire la legittimità degli affidamenti.

Il comunicato di ANAC interviene per precisare le modalità operative di iscrizione e le condizioni transitorie che caratterizzano l’avvio del sistema.

 

I chiarimenti ANAC
L’Autorità chiarisce che il sistema è pienamente operativo e che non sono previste ulteriori proroghe dei termini. L’iscrizione all’Elenco è quindi condizione indispensabile per lo svolgimento autonomo delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Riportiamo di seguito le principali indicazioni operative contenute nel Comunicato.

 

Durata della qualificazione e modalità di iscrizione
La qualificazione ha durata biennale decorrente dalla data di presentazione della domanda. La procedura di iscrizione è completamente automatizzata, disponibile in qualsiasi momento e basata su autodichiarazioni e dati già in possesso dell’Autorità.

Non sono previste finestre temporali né periodi di apertura/chiusura: le domande possono essere presentate in ogni momento.

Regime transitorio e continuità operativa
Specifica ANAC che la perdita, anche temporanea, della qualificazione non blocca i contratti già affidati e in corso di esecuzione.

Inoltre:

  • per le procedure sottosoglia, non si blocca neppure il rilascio del CIG;
  • per le procedure soprasoglia, la stazione appaltante non qualificata dovrà avvalersi di un soggetto qualificato, o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9;
  • in assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Affidamenti consentiti in via autonoma
Le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente nei casi previsti dall’art. 62, comma 6:

lettera c): servizi e forniture di importo inferiore alle soglie UE e lavori di manutenzione ordinaria sotto il milione di euro, utilizzando strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
lettera d): ordini su strumenti di acquisto di centrali di committenza o soggetti aggregatori.

 

Esoneri e obblighi dichiarativi
Non devono presentare domanda di qualificazione:

  • i soggetti qualificati di diritto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice;
  • i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, ma devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Inoltre, questi soggetti non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.

Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG.

 

Formazione del personale
È rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda. Dal 1° gennaio 2025, si potranno autocertificare solo i corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA.
I corsi non accreditati SNA resteranno validi se conclusi entro il 31 dicembre 2024.

Supporto tecnico e strumenti di calcolo
Nella sezione dedicata del portale ANAC è disponibile:

  • il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con la Delibera del 3 giugno 2025, n. 236;
  • la piattaforma per l’invio delle autodichiarazioni.

Conclusioni operative

Il sistema di qualificazione si conferma una delle principali innovazioni del nuovo Codice dei contratti, destinata a ridisegnare la mappa operativa delle stazioni appaltanti e a rafforzare le garanzie di competenza e trasparenza nel mercato pubblico.

Alla luce dei chiarimenti dell’ANAC, si possono individuare alcune priorità di azione per le stazioni appaltanti:

  • verifica immediata dei requisiti posseduti, con eventuale attivazione di percorsi di formazione e adeguamento organizzativo;
  • programmazione tempestiva dell’iscrizione all’Elenco, possibilmente entro il mese di luglio 2025, al fine di garantire la piena operatività sin dal primo periodo di applicazione del sistema. Si ricorda che, come chiarito dall’ANAC, la presentazione della domanda è comunque consentita in qualsiasi momento, non essendo previsti termini perentori né finestre temporali di invio;
  • valutazione della necessità di stipulare convenzioni con centrali di committenza qualificate, specie per i Comuni di piccole dimensioni;
  • censimento dei procedimenti in corso e comunicazione ad ANAC, per garantire la continuità dei contratti già avviati;
  • predisposizione di un piano di aggiornamento dei requisiti e monitoraggio interno, considerando che la qualificazione ha durata biennale decorrente dalla data di presentazione dell’istanza e dovrà quindi essere rinnovata entro la scadenza per mantenere la validità dell’iscrizione.

 

 

FONTI                “LavoriPubblici.it”

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