I chiarimenti del Mit sul principio di alternanza degli affidatari in risposta al quesito di una stazione appaltante
All’ufficio legale di supporto del Mit viene sottoposto un particolare quesito in tema di rotazione e, probabilmente, teso a comprendere se il tempo intercorso tra un affidamento ed il successivo (al pregresso affidatario) possa consentire di evitare la rotazione.
In realtà il tempo trascorso non consente di evitare la rotazione come già spiegato dallo stesso Mit con il parere n. 3342/2025.
Nel quesito, in dettaglio – a cui il Mit ha dato riscontro con il recente parere n. 3635 del 23 giugno 2025 -, si pone la questione se per l’applicazione del principio di rotazione si debba fare riferimento alla decisione a contrarre (quale atto di avvio del procedimento) o alla data «di stipula della pratica immediatamente precedente».
Considerando, prosegue il quesito, che la rotazione opera con «riferimento ad uno stesso settore merceologico, oppure alla stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».
La risposta
Il Mit non ha dubbi nell’evidenziare che il riferimento principale, per valutare la necessità di applicare o meno la rotazione, è la decisione a contrarre.
Poi, con chiaro riferimento all’affidamento diretto, nel parere si legge che la decisione a contrarre rappresenta l’atto «atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche».
Secondo l’ufficio di supporto, quindi, la fase della predisposizione della decisione a contrarre è quel momento istruttorio in cui il affidatari (e il dirigente/responsabile del servizio deputato alla firma) assumono «la determinazione di voler procedere all’affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori».
Considerazioni
La puntualizzazione espressa consente ulteriori sottolineature pratico/operative sulla rilevanza della decisione a contrarre.
La prima è che in relazione al caso dell’affidamento diretto, effettivamente, la decisione di affidamento (visto che in realtà contiene l’aggiudicazione efficace e l’impegno di spesa e pertanto non si può configurare come decisione a contrarre) costituisce effettivamente un atto ricognitorio di ciò che è accaduto in fase meramente istruttoria e l’epilogo a cui giunge il Rup.
La regola dell’alternanza è aspetto/vincolo che deve essere affrontata, pertanto, fin dalla fase istruttoria (e quindi prima di formalizzare l’affidamento sulla Pad).
La decisione di affidamento, quindi, quale atto unico del procedimento darà conto dell’applicazione della rotazione o delle ragioni per cui il Rup ha ritenuto di non dover applicare la regola dell’alternanza (nei limitatissimi casi in cui ciò risulta consentito dall’articolo 49, per l’affidamento diretto si pensi al caso dell’assenza di operatori sul mercato).
La rotazione si applica anche negli altri casi di procedura semplificata e quindi anche nel caso della procedura negoziata.
A differenza dell’affidamento diretto, la procedura negoziata (autentica procedura di gara) avrà l’atto a monte e quindi la decisione a contrarre (che conterrà anche la prenotazione di impegno di spesa) ed esprimerà la disciplina relativa alla rotazione.
Questa decisione dovrà anche essere riprodotta, correttamente, anche nell’avviso pubblico a manifestare interesse, qualora si procedesse in questo modo per individuare gli operatori da far competere.
Nel caso, invece, di scelta dall’albo interno dei fornitori, che non viene preceduto dall’avviso pubblico ma dall’applicazione dei criteri stabiliti nel regolamento che ha disciplinato l’istituzione dell’elenco, la decisione a contrarre dovrà dar conto dell’approccio rispetto alla rotazione.
La valorizzazione della decisione a contrarre, viene ribadita nell’allegato II.1 (che sul punto riprende le indicazioni già contenute nelle linee guida Anac n.4).
In particolare con l’articolo 1, comma 2 in cui si chiarisce che la decisione a contrarre deve (anche) contenere:
• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
• le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto;
• l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
• la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
• i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
• nonché le principali condizioni contrattuali.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
