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Raggruppamenti: la carenza di un’impresa del team va dichiarata con l’offerta per evitare l’esclusione

Il Tar Lazio chiarisce l’articolo 97 del Codice: se il componente è privo dei requisiti già prima della gara, il gruppo deve comunicarlo e indicare le misure per sanare la situazione, anche attraverso sostituzione o estromissione

 

La sostituzione di un componente del raggruppamento temporaneo di imprese che risulti privo dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, finalizzata ad evitare l’esclusione del raggruppamento stesso, deve avvenire nel pieno rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla norma di riferimento. Pertanto, se la causa potenziale di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, il raggruppamento avrebbe deve comunicare l’esistenza della stessa in sede di offerta, indicando anche le misure che intende adottare per sanare l’irregolarità, da sottoporre alla valutazione della stazione appaltante. Di conseguenza, se tale comunicazione non vi è stata, legittimamente la stazione appaltante procede all’esclusione del raggruppamento, senza che possa assumere rilievo la circostanza che il raggruppamento ignorasse la sussistenza della causa di esclusione a carico della mandante.

Si è espresso in questi termini il   Tar Lazio, Sez. IV – ter, 15 settembre 2026, n.14923, che contiene anche altre interessanti affermazioni in merito alle caratteristiche che devono avere gli operatori economici per rendersi affidatari di servizi di ingegneria.

 

Il fatto
Trenitalia aveva bandito una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di ingegneria. Nel corso della procedura la stazione appaltante adottava un provvedimento di esclusione nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese – che era peraltro risultato primo in graduatoria in relazione a uno dei lotti in cui era suddivisa la gara – escutendo anche la relativa cauzione provvisoria. L’esclusione veniva motivata in relazione alla circostanza che una delle mandanti del raggruppamento non era qualificabile come società di ingegneria, requisito richiesto a tutti i partecipanti al raggruppamento ai fini della partecipazione alla gara.

Infatti, in sede di verifica dei requisiti era emerso che la mandante nel redigere il Dgue aveva espressamente dichiarato di non possedere i requisiti richiesti dalla normativa ai fini della qualificazione come società di ingegneria. A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, era poi stato accertato che l’indicazione nell’oggetto sociale delle possibilità di svolgere attività consistenti nella prestazione di servizi di ingegneria – in aggiunta ai servizi informatici indicati nell’originaria formulazione dello statuto societario – era stata aggiunta successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara. La stazione appaltante ha escluso la portata meramente chiarificatrice e ricognitiva della sopravvenuta modifica dell’oggetto sociale, ritenendo che precedentemente alla stessa la società potesse svolgere solo servizi informatici e non anche servizi di ingegneria.

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dal raggruppamento davanti al giudice amministrativo, sollevando una serie di distinte censure. Due quelle principali.

Con il primo motivo di censura il ricorrente ha ritenuto erronea la valutazione della stazione appaltante in merito alla non riconducibilità della mandante nella categoria delle società di ingegneria. Secondo il ricorrente le norme di riferimento non impongono che a tal fine sia esplicitamente prevista la ricomprensione delle attività di ingegneria all’interno dell’oggetto sociale, essendo sufficiente lo svolgimento anche di fatto delle suddette attività, che nel caso di specie è stato documentalmente dimostrato alla stazione appaltante.

Secondo il raggruppamento ricorrente il mancato riconoscimento da parte della stazione appaltante dello svolgimento di fatto di attività rientranti tra i servizi di ingegneria – che aveva invece considerato dirimente la mancata indicazione di tali attività nell’oggetto sociale – integrerebbe anche la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, attraverso un’interpretazione estensiva ed erronea dei requisiti di partecipazione.

In ogni caso, la mandante sarebbe comunque riconducibile nel novero degli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura” di cui all’articolo 66, comma 1, lett. e), c.c.p. Infatti, la stessa sarebbe in possesso di personale, esperienze e competenze specifiche e di alta professionalità nel settore BIM, tipico dei servizi di ingegneria.

Con il secondo motivo di censura il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs 36/2023.

Tale ultima disposizione consente espressamente – nel ricorso di determinate condizioni previste dalla stessa norma – la modificazione soggettiva in riduzione dei raggruppamenti temporanei di imprese nel caso in cui uno dei componenti risulti privo di un requisito di qualificazione o sia soggetto a una causa di esclusione. Nel caso di specie le condizioni indicate dalla previsione normativa sarebbero sussistenti. Infatti, l’attività che avrebbe dovuto svolgere la mandante poteva essere svolta anche dalla mandataria e dagli altri componenti del raggruppamento, tutti dotati delle necessarie competenze tecniche.

Di conseguenza la stazione appaltante avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza e consentire la modifica in riduzione del raggruppamento attraverso l’estromissione della mandante, e non certo procedere alla sua esclusione.

Sotto questo profilo non avrebbe alcun rilievo che la sussistenza della (ritenuta) causa escludente in capo alla mandante e la conseguente volontà di estromettere la stessa non sia stata formalmente dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, in coerenza con l’adempimento procedurale previsto dalla norma. Secondo il ricorrente nel caso di specie non si tratterebbe infatti di una modifica volontaria della compagine soggettiva del raggruppamento, ma di un effetto automatico conseguente a una sopravvenuta carenza dei requisiti (secondo l’interpretazione della stazione appaltante).

In ogni caso il raggruppamento avrebbe fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni rese dalla mandante, circostanza che escluderebbe la legittimità di un provvedimento espulsivo nei suoi confronti.

 

Il Tar Lombardia: società di ingegneria e oggetto sociale
Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate. Relativamente alla mancata indicazione nell’oggetto sociale delle attività inerenti i servizi di ingegneria – sussistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e solo successivamente sanata con una modifica statutaria – il giudice amministrativo ha evidenziato come attraverso tale modifica il raggruppamento ricorrente abbia inammissibilmente cercato di colmare l’originaria carenza dei requisiti di partecipazione alla gara.

Il giudice amministrativo ha respinto anche la tesi secondo cui lo svolgimento di fatto dei servizi di ingegneria da parte della mandante potesse essere preso in considerazione ai fini della dimostrazione del requisito richiesto. Al riguardo il Tar osserva come argomento dirimente in senso contrario è costituito dal fatto che l’oggetto sociale costituisce un limite invalicabile all’esercizio dell’attività di impresa, secondo i principi generali del diritto societario e più in generale dell’ordinamento giuridico nel suo complesso. Ne consegue che per le società risulta decisiva ai fini dell’individuazione delle attività che le stesse possono legittimamente svolgere l’indicazione contenuta nell’oggetto sociale, senza che possa avere rilievo l’esercizio effettivo di altre e diverse attività.

La sostituzione di un componente del raggruppamento. Si tratta della parte più significativa della pronuncia, in cui il giudice amministrativo delinea con chiarezza i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 97 del Dlgs 36.

Tale articolo ammette, a determinate condizioni, che il raggruppamento possa sostituire o estromettere i propri componenti, qualora uno o più di essi incorrano in una causa di esclusione o risultino privi dei requisiti di qualificazione richiesti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui le stazioni appaltanti escludono i concorrenti che si trovino in una causa di esclusione o che siano privi di un requisito di qualificazione.

Proprio in funzione della sua portata derogatoria, lo stesso articolo 97 indica in maniera puntuale le condizioni di carattere procedurale da rispettare affinché la relativa disciplina possa legittimamente operare. In particolare, se la condizione relativa a un componente del raggruppamento che ne determinerebbe l’esclusione sussisteva già al momento della presentazione dell’offerta, la norma prevede che la stessa sia comunicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta, indicando altresì le misure che ha adottato o che intende adottare per sanare la situazione. Tali misure possono consistere anche nell’estromissione o nella sostituzione del componente del raggruppamento privo dei requisiti e sono oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Di conseguenza il raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto comunicare alla stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta che una delle mandanti risultava priva di un requisito di qualificazione e proporre l’estromissione o la sostituzione della stessa con altro soggetto munito dei necessari requisiti.

Non essendo intervenuto tale adempimento procedurale, correttamente la stazione appaltante ha decretato l’esclusione del raggruppamento. Si tratta infatti di un presidio che il legislatore ha introdotto a tutela dei principi di trasparenza, concorrenzialità e par condicio. Né può assumere rilievo la circostanza della supposta mancata conoscenza da parte del raggruppamento della carenza del requisito di partecipazione in capo a una delle mandanti. Ammettere tale scusante significherebbe infatti ampliare in maniera impropria una possibilità sanante che invece il legislatore ha inteso circoscrivere in via derogatoria alla regola generale, ma accompagnandola con le necessarie cautele. Il che comporterebbe la violazione, oltre che dei principi di concorrenzialità e par condicio sopra richiamati, anche del principio di autoresponsabilità.

In sostanza, consentire di superare il mancato adempimento procedurale previsto dalla norma – comunicazione della situazione potenzialmente escludente in sede di presentazione dell’offerta – semplicemente dichiarando di non esserne a conoscenza significa nei fatti eludere gli obblighi dichiarativi indicati dal legislatore.

Ciò che emerge con chiarezza dalla pronuncia del Tar Lazio è il rilievo dirimente assunto da tali obblighi. Nella logica del legislatore gli stessi non rappresentano un fatto meramente formale, ma un puntuale presidio di natura sostanziale individuato dal legislatore affinché la possibilità riconosciuta al concorrente per sanare la sua posizione ai fini della partecipazione alla gara non si trasformi in uno strumento improprio in violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, par condicio e autoresponsabilità.

 

 

 

 

FONTI          Roberto Mangani           “Edilizia & Territorio”

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