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Rating di legalità, approvato il nuovo regolamento AGCM: cosa cambia per le imprese

Requisiti di accesso, motivi ostativi penali e ANAC, sistema premiale e regime transitorio: tutte le novità del regolamento che ridefinisce l’affidabilità delle imprese nei lavori pubblici

 

Con la delibera del 27 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2026, n. 33, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, destinato a sostituire integralmente la disciplina previgente.

 

Rating di legalità: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento AGCM
Il testo entrerà in vigore il 16 marzo 2026, con una revisione organica che interviene sulla struttura del sistema, recependo l’esperienza applicativa maturata negli anni, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e le esigenze di coordinamento con la normativa antimafia, con il sistema ANAC e con il Codice dei contratti pubblici.

Per le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici e dei servizi, il rating non è soltanto uno strumento reputazionale, ma un indicatore di affidabilità che si inserisce in un ecosistema normativo dove trasparenza, legalità e correttezza gestionale diventano elementi strutturali di competitività.

 

Cos’è il rating di legalità e a cosa serve
Il rating di legalità, istituito dall’art. 5-ter del D.L. 1/2012 e definito dall’art. 1 del regolamento come indicatore premiale del rispetto di elevati standard di legalità, è uno strumento che misura il grado di affidabilità dell’impresa sotto il profilo del rispetto della legge e dell’adozione di modelli organizzativi improntati alla trasparenza.

Non è un requisito obbligatorio per operare sul mercato, ma rappresenta un elemento qualificante nei rapporti con:

  • sistema bancario;
  • pubbliche amministrazioni;
  • stazioni appaltanti.

La sua funzione non è solo reputazionale. Il rating può incidere concretamente sull’accesso al credito e sulla valutazione dell’impresa nelle procedure pubbliche, diventando un vero e proprio indicatore sintetico di “legal compliance”.

Il punteggio è espresso attraverso un sistema a stelle (da una a tre), integrato da segni “+”, secondo una logica progressiva che combina requisiti obbligatori e requisiti premiali (art. 10).

 

Requisiti di accesso: chi può chiedere il rating
Il nuovo regolamento conferma i requisiti minimi per l’accesso (art. 2), ma li inserisce in un quadro più strutturato.

L’impresa deve avere una sede operativa nel territorio nazionale, aver conseguito un fatturato minimo di 2 milioni di euro e risultare iscritta al Registro delle imprese o al R.E.A. da almeno due anni.

L’accesso al rating è quindi limitato a realtà imprenditoriali stabilmente inserite nel mercato e dotate di una dimensione economica minima tale da giustificare un sistema di controllo strutturato.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, il quale assume una responsabilità diretta in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. È proprio su questo profilo che il nuovo regolamento rafforza la dimensione dell’autoresponsabilità dell’impresa.

 

I motivi ostativi: disciplina penale, antimafia e provvedimenti ANAC
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo testo riguarda la sistematizzazione dei requisiti obbligatori e dei motivi ostativi al rilascio e al mantenimento del rating (art. 3).

La disciplina è ampia e articolata. Rilevano in particolare i motivi ostativi di carattere penale e giudiziario, quelli di natura concorrenziale e consumeristica, le violazioni tributarie e contributive, i provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro e i provvedimenti interdittivi dell’ANAC.

In ambito penale (art. 5), assumono rilievo:

  • reati presupposto ex d.lgs. 231/2001;
  • reati tributari;
  • reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • reati contro la Pubblica Amministrazione;
  • reati di particolare gravità come estorsione, usura, intermediazione illecita e bancarotta fraudolenta;
  • misure di prevenzione e provvedimenti antimafia;
  • misure cautelari e sentenze di condanna, anche non definitive in determinati casi.

Il regolamento distingue tra situazioni che impediscono in modo assoluto il rilascio del rating e ipotesi in cui è possibile superare l’ostacolo decorso un determinato periodo di tempo o dimostrando l’effettiva dissociazione dell’attuale assetto societario rispetto ai fatti contestati.

Particolarmente significativa è l’integrazione con il sistema dei controlli effettuati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. In presenza di provvedimenti interdittivi che comportino preclusioni alla partecipazione a gare pubbliche, il rating non può essere rilasciato né mantenuto (art. 9). Inoltre, ANAC collabora con l’Autorità nel procedimento, formulando eventuali osservazioni e contribuendo alla valutazione complessiva del profilo aziendale.

 

Violazioni tributarie, contributive e sicurezza sul lavoro
Una sezione specifica del regolamento è dedicata alle irregolarità di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa (art. 7).

Il principio di base è che in presenza di atti definitivi che accertino violazioni di tali obblighi, il rating non può essere rilasciato o mantenuto. Tuttavia, il sistema introduce correttivi improntati a proporzionalità.

È possibile ottenere o conservare il rating:

  • se i debiti sono stati integralmente estinti;
  • se è in corso una rateazione non decaduta;
  • oppure se l’ammontare delle violazioni resta entro una soglia limitata (0,5% del fatturato, con un tetto massimo di 50.000 euro).

Analoga attenzione è riservata alla materia della salute e sicurezza sul lavoro. I provvedimenti definitivi adottati nel biennio precedente possono costituire causa ostativa, ma il regolamento ammette una soglia di tolleranza per importi contenuti, evitando che irregolarità di minima entità producano effetti sproporzionati.

 

Il sistema premiale: come si incrementa il punteggio
Ottenuto il punteggio base (una stella), l’impresa può accedere a incrementi attraverso requisiti premiali disciplinati dall’art. 10.

Il regolamento valorizza in particolare:

  • l’adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001;
  • l’implementazione di sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
  • l’iscrizione in white list prefettizie;
  • l’adozione di modelli anticorruzione;
  • l’adesione a protocolli di legalità;
  • l’introduzione di sistemi certificati di responsabilità sociale d’impresa.

Tre segni “+” determinano l’attribuzione di una stella aggiuntiva, fino al massimo di tre stelle (art. 10, comma 5).

Parallelamente, il punteggio può essere ridotto in presenza di annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici relative a gravi negligenze o inadempienze (art. 10, comma 3).

 

Durata, rinnovo e regime transitorio
Il rating ha durata triennale. Il rinnovo deve essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza e almeno sessanta giorni prima del termine, così da garantire continuità nella validità.

Inoltre, il regolamento introduce un regime transitorio articolato per le imprese già titolari di rating alla data di entrata in vigore. In particolare, esse devono comunicare eventuali eventi ostativi preesistenti entro sessanta giorni. In caso contrario, qualora emerga successivamente un motivo ostativo, l’Autorità può disporre la revoca con effetti retroattivi e applicare misure accessorie.

 

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

Categorized: News