Autoresponsabilità, corretto utilizzo delle piattaforme e gestione dei tempi di caricamento: gli orientamenti giurisprudenziali che guidano imprese e stazioni appaltanti nella fase di partecipazione
La sempre maggiore diffusione delle gare telematiche sta comportando l’insorgere con rilevante frequenza di una serie di problematiche connesse al corretto utilizzo della piattaforma informatica. Alcune questioni sono state portate all’attenzione del giudice amministrativo, che si è espresso più volte con una molteplicità di pronunce. L’esame degli orientamenti giurisprudenziali più recenti può essere utile anche per fornire qualche indicazione in merito al comportamento da adottare da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici nella gestione delle gare telematiche.
In questo primo articolo si esamineranno in particolare gli effetti conseguenti all’applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre un successivo approfondimento sarà dedicato al tema del malfunzionamento della piattaforma informatica.
La norma di riferimento e le garanzie delle gare telematiche
Gli articoli 25 e 26 del Dlgs 36/2023 dettano poche regole relative allo svolgimento delle gare in modalità telematica.
Nello specifico, mentre l’articolo 26 individua i requisiti tecnici che le piattaforme digitali devono possedere, l’articolo 25 stabilisce alcune regole di contesto. Di particolare rilievo è la previsione del comma 2, secondo cui le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto.
In quest’ottica, viene esplicitamente prescritto che le stazioni appaltanti debbano assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
Come vedremo, questi principi costituiscono il necessario riferimento che i giudici amministrativi hanno spesso seguito per risolvere le questioni attinenti proprio al malfunzionamento della piattaforma informatica.
Il ricorso alla gara telematica offre una serie di vantaggi in termini di garanzie di celerità e trasparenza che la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiaramente indicato (tra le più recenti Tar Campania, 25 ottobre 2024, n. 5672, che richiama precedenti pronunce del Consiglio di Stato).
È stato infatti evidenziato che l’utilizzo di piattaforme così dette di e-procurement rende l’iter procedurale più efficiente, veloce e sicuro rispetto alla gara tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte.
Nelle gare telematiche le relative fasi sono scandite da una successione temporale che offre garanzie di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte. In particolare, la firma digitale garantisce la certezza del firmatario dell’offerta, mentre la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa. Attraverso la marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione alla gara, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e l’inviolabilità delle offerte.
Il sistema informatico provvede infatti secondo un meccanismo automatico alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura. Nel contempo è garantita la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.
Nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo quindi che la stessa non possa essere modificata, proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.
Infine, al momento dell’apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economico complessivo attribuito e del miglior prezzo. Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.
Il principio di autoresponsabilità dei concorrenti
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la partecipazione dei concorrenti alle gare telematiche impone agli stessi un comportamento che deve essere ispirato al rigoroso rispetto del principio di autoresponsabilità.
È stato così affermato che partecipando alla gara e utilizzando la piattaforma informatica indicata dalla stazione appaltante, il concorrente inevitabilmente ne accetta le regole tecnico-procedurali, vincolandosi ad osservarle con diligenza sia nell’interesse della stazione appaltante, che ai fini del perseguimento della propria aspettativa all’aggiudicazione.
Nello specifico, in forza del principio generale di autoresponsabilità ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Questo principio assume una valenza maggiore proprio in relazione alle gare gestite in forma informatica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni de bando e alle norme tecniche applicabili, secondo le indicazioni contenute nel manuale applicativo messo a disposizione dalla stazione appaltante. Sotto questo profilo, le regole tecniche di funzionamento della piattaforma digitale integrano la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo utilizzo della stessa rimane a rischio dei concorrenti (Tar Umbria, 9 maggio 2025, n. 487; Tar Lazio, Sez. I ter, 17 ottobre 2024 n. 17971; Tar Piemonte, Sez. II, 22 marzo 2024, n. 299: Tar Emilia Romagna, Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 68; Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 252).
Sempre coerentemente all’applicazione del principio di autoresponsabilità, è stato ritenuto che ricada sul concorrente l’errore compiuto in fase di caricamento dell’offerta. Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice amministrativo, il concorrente sosteneva di aver riportato nel file autogenerato dal sistema per mero errore materiale un ribasso percentuale che non coincideva con la sommatoria dei singoli prezzi offerti. Secondo il giudice amministrativo l’indicazione da parte del concorrente, nell’ambito del file denominato «Offerta Economica», della percentuale di ribasso non può essere considerato un mero errore materiale, ancorchè tale percentuale non coincida con la sommatoria dei singoli prezzi offerti (Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2024, n.2372).
Sulla medesima linea interpretativa si pone una recente sentenza del Tar Lazio, Sez. III – quater, 15 gennaio 2026, n. 827. Secondo il giudice amministrativo, il principio di autoresponsabilità impone ai concorrenti di farsi carico delle conseguenze derivanti da eventuali errori o ritardi occorsi nella formulazione e nell’invio dell’offerta. Il concorrente infatti è tenuto a conoscere e accettare i rischi fisiologici connessi ai tempi di caricamento della documentazione, i quali dipendono da una molteplicità di variabili quali la mole della stessa, le performance dell’infrastruttura digitale e il traffico di rete. Pertanto, il concorrente ha l’onere di organizzare le attività di caricamento dei documenti con anticipo sufficiente a garantire la finalizzazione dell’invio entro il termine perentorio, rimanendo a suo carico l’impossibilità di completare l’operazione qualora la stessa sia stata iniziata a ridosso della scadenza e in assenza di vizi oggettivi del sistema.
Sempre in tema di principio di autoresponsabilità dei concorrenti, si pone una pronuncia relativamente più risalente nel tempo del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n.1924. Nel caso di specie si trattava di una procedura fondata su una semplice Rdo (richiesta di offerta) da caricare sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pa (Mepa).
Si tratta di una procedura di facile utilizzo per qualunque operatore economico dotato di una diligenza minima. Essa è sostanzialmente guidata (e semplicissima) e genera le schermate che agevolano la compilazione dei campi. Come è noto – e necessariamente conosciuto da qualunque operatore avveduto – la procedura in questione consente di interloquire con la stazione appaltante alla quale possono essere richiesti chiarimenti (nell’ambito della piattaforma) con un servizio di messaggistica dedicato.
Nel caso sottoposto al giudice amministrativo, il concorrente aveva richiesto chiarimenti alla stazione appaltante per il tramite di una pec, quindi al di fuori della piattaforma e degli strumenti dalla stessa previsti.
Questa modalità di richiesta dei chiarimenti non appare coerente con le regole che governano la gara telematica ed è suscettibile di effetti pregiudizievoli. Infatti, la scansione temporale prevista per presentare le richieste di chiarimenti all’interno della piattaforma ha una sua ratio e risponde a due finalità principali.
La prima è la celerità: la stazione appaltante deve poter vagliare le richieste in tempi compatibili con l’ordinato svolgimento della procedura e con il termine previsto per la conclusione della stessa. La seconda finalità è quella della riservatezza: la piattaforma è, di norma, gestita in esclusiva dal responsabile della fase di affidamento, che ha il compito di rispondere ai chiarimenti.
A fronte dell’esigenza di veicolare la richiesta di chiarimenti secondo le modalità previste dalla piattaforma, il concorrente aveva operato un utilizzo non corretto della stessa, non avvalendosi dei mezzi che la medesima piattaforma metteva a disposizione degli operatori economici.
Accanto a questa prima irregolarità nell’utilizzo della piattaforma il concorrente ne ha commessa una seconda, anche più grave. Infatti, per un errore del tutto evidente, ha inserito nel campo relativo all’offerta tecnica dati relativi all’offerta economica. In questo modo il concorrente ha omesso di adottare le cautele minime richieste ai fini della partecipazione alle gare, proprio in virtù del principio di autoresponsabilità. Nell’ambito delle gare telematiche è infatti necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e soprattutto dalle norme tecniche, che disciplinano le corrette modalità di utilizzo della piattaforma.
Le regole della gara e in particolare le norme tecniche sono poste a garanzia di tutti i partecipanti e la violazione delle stesse e il conseguente erroneo utilizzo della piattaforma non può che rimanere a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità.
La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Anche alla luce di ciò, i partecipanti non possano violare le regole della procedura e addurre a giustificazione dei propri errori cause che non coinvolgono in alcun modo la stazione appaltante.
FONTI Roberto Mangani “Enti Locali & Edilizia”
