Rentri: sanzioni per omessa o incompleta trasmissione dei dati. Da mercoledì stop all’uso della carta per le imprese tenute al formulario digitale
Da martedì 15 settembre scattano le sanzioni per l’omessa o incompleta trasmissione al Registro elettronico tracciabilità dei rifiuti (Rentri) dei dati presenti nei formulari: sanzioni amministrative tra 500 e 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e tra mille e 3mila per i pericolosi. Sono esclusi errori materiali e violazioni formali.
Inoltre, da mercoledì 16 settembre le imprese tenute al formulario elettronico, introdotto dal Rentri (cosiddetto XFir) e conforme all’allegato II, Dm 59/2023, non possono più scegliere tra carta e digitale e devono iniziare a tenerlo solo in formato elettronico nel rispetto delle nuove regole del Dd 210/2026 in vigore dal 5 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 agosto). La doppia proroga è stata introdotta dall’articolo 13, legge di conversione (26/2026) del Dl Milleproroghe (200/2025).
In un sistema complesso e fortemente prescrittivo, occorre muovere da una regola aurea: le regole alla filiera sono dettate dal produttore/detentore. Il formato del formulario che emette (digitale o cartaceo) vincola trasportatore e destinatario alla stessa modalità di gestione. Quindi, occorre coordinarsi prima del ritiro del rifiuto poiché esistono alcuni casi in cui si può ancora scegliere.
Chi deve usare l’XFir e chi può ancora scegliere: produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Rentri (a prescindere da numero dei dipendenti e da settore di appartenenza). Invece, se hanno fino a dieci dipendenti, possono scegliere tra carta e digitale i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali o da trattamento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento fumi. Però, se tali produttori superano i dieci dipe ndenti, l’XFir è dovuto anche per i rifiuti non pericolosi. Negli altri casi per i rifiuti non pericolosi, il produttore può scegliere tra carta e digitale. È emesso dal produttore/detentore dei rifiuti oppure dal trasportatore su richiesta del produttore/detentore. Comuni, comunità montane e unioni di Comuni che gestiscono centri di raccolta emettono l’XFir per i rifiuti pericolosi e non pericolosi in uscita;
- chi deve usare il Fir di carta: produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati al Rentri. Il Fir cartaceo va compilato attraverso l’area «produttori di rifiuti non iscritti» (in www.rentri.gov.it ) o i gestionali dell’impresa. Nell’area dedicata occorre registrarsi (non si tratta dell’iscrizione) affinché sia possibile produrre, vidimare e gestire il Fir di carta, scaricare la copia controfirmata e datata dal destinatario. Esclusi dall’obbligo dell’XFir i produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione; O Quando la carta vale anche per i pericolosi: in base all’articolo 188-bis, comma 3-bis, Dlgs 152/2006 emettono il Fir cartaceo anche per i rifiuti pericolosi: imprenditori agricoli all’articolo 2135 del Codice civile; esercenti di attività del comparto benessere, come estetisti, manicure, tatuatori eccetera ai codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi ,compresi quelli con codice Eer 180103 per aghi, siringhe e taglienti; soggetti non rientranti in un’organizzazione di ente o impresa;
- carta per Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco: tali amministrazioni non sono iscritte al Rentri e, in attesa di apposito decreto, il Fir continua a essere di carta;
- pulizia reti fognarie: per il percorso dal luogo di raccolta al deposito temporaneo si usa il documento unico di trasporto, articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 e delibera Albo gestori 14/2021;
- trasmissione dati: tramite www.rentri.gov.it si trasmettono solo i dati del formulario digitale per i rifiuti pericolosi. Ex articolo 15, comma 3, Dm 59/2023, l’obbligo va assolto da tutta la filiera. Intermediari e consorzi sono esclusi. La trasmissione va fatta entro i termini per l’annotazione del registro (si veda Dd 143/2023);
- gli strumenti del Fir digitale: dal 5 agosto, l’applicazione «Rentri Fir Digitale» è supportata solo sui dispositivi con sistema operativo Android 10 oppure iOS 16 o successivi. Quindi, vanno verificati i dispositivi in uso ai propri dipendenti, aggiornamento dell’app, credenziali e disponibilità di un dispositivo sostitutivo. Durante il trasporto si può esibire stampa del Fir digitale o mostrarlo da tablet; la stampa non richiede firma autografa.
FONTI Paola Ficco “Edilizia & Territorio”
