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Requisiti di esecuzione, sentenze in conflitto sul momento della verifica

Con l’offerta o prima dell’aggiudicazione? Posizioni differenti tra giudici amministrativi: resta la bussola del principio di risultato

 

Il possesso dei requisiti di esecuzione deve essere accertato al momento della presentazione dell’offerta o nel momento successivo all’aggiudicazione? La giurisprudenza interviene in merito con interpretazioni differenti, oppure, non dissimili con alcune sfumature.

Con sentenza del Tar Piemonte n. 495/2025 (articolo pubblicato in questo giornale lo scorso 18 marzo) il giudice dispone che i requisiti di esecuzione possono essere accertati anche dopo l’aggiudicazione e, richiamando la giurisprudenza comunitaria, afferma che la richiesta del loro possesso al momento dell’offerta costituirebbe un «requisito eccessivo». La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1425/2025 (il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale lo scorso 24 febbraio) consente la verifica dopo l’aggiudicazione nell’ottica del raggiungimento del risultato. Un’interpretazione difforme e più restrittiva viene invece data dalla sentenza del Tar Piemonte, sez. I n. 424/2025 (articolo pubblicato il 25 febbraio) che impone la sussistenza dei requisiti al momento della presentazione dell’offerta, sempre nel rispetto del principio di risultato, in quanto non avrebbe senso aggiudicare il contratto a un soggetto privo delle capacità tecniche e, quindi, inidoneo a realizzare quanto offerto.

La sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 5700/2025, su cui oggi si ci vuole soffermare, adotta un’interpretazione più temperata: i requisiti di esecuzione, se richiesti come «elementi essenziali dell’offerta», devono sussistere al momento di partecipazione alla gara e la loro mancanza comporta l’esclusione del concorrente. Se, invece, richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro assenza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e implica la decadenza dall’aggiudicazione.

Nel caso in esame, il Collegio investito della causa, dopo aver richiamato l’art. 10 del Dlgs. n. 36/2023, afferma che la giurisprudenza ha precisato che il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive ha una valore e un ambito applicativo più stringente rispetto alla disciplina del vecchio codice e ciò è desumibile sia dalla collocazione tra i principi generali del nuovo codice che dalla sua strumentalità rispetto al principio di accesso al mercato.

La giurisprudenza del nuovo codice ha osservato che a questo orientamento giurisprudenziale ha dato seguito anche il nuovo codice dei contratti prevedendo che esiste una differenza tra requisiti di partecipazione e di esecuzione e la lex specialis deve determinare la loro regolazione. Pertanto con riferimento ai requisiti di esecuzione «se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255). Alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale sopra citato il ricorso presentato risulta infondato in quanto i requisiti di esecuzione, integrano un elemento caratterizzante della prestazione richiesta all’affidatario e come tali giustificano l’esclusione dell’offerente. Ma quindi come si deve comportare la stazione appaltante? Sicuramente non deve perdere la bussola del «principio di risultato».

 

 

FONTI    Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News