Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Revisione prezzi: il Consiglio di Stato sui limiti dell’equilibrio contrattuale

Revisione prezzi negli appalti pubblici: i limiti applicativi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 secondo il Consiglio di Stato

 

Come evitare che l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (“indice FOI” generico, senza tabacchi) diventi un moltiplicatore automatico dei corrispettivi negli appalti pubblici? Quando una clausola di revisione può legittimare una variazione del prezzo? E quali sono i confini operativi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (il “vecchio” Codice dei Contratti)?

 

Revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: la sentenza del Consiglio di Stato
In un contesto normativo complesso e stratificato, in cui l’equilibrio economico dei contratti pubblici è sottoposto a tensioni continue dovute alla volatilità dei mercati, la revisione dei prezzi rappresenta uno strumento delicato, la cui applicazione deve rimanere ancorata a principi di sostanzialità e trasparenza.

L’argomento è stato oggetto di una interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3787/2025), intervenuta in modo puntuale e chiarificatore, che ha riaffermato i confini applicativi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di revisione dei corrispettivi contrattuali.

La vicenda giudiziaria nasce dal contenzioso tra un’amministrazione comunale e un operatore economico, a seguito della richiesta dell’appaltatore di applicare il 100% dell’indice FOI sull’intero corrispettivo annuo di un contratto di servizi ambientali. L’Amministrazione, invece, ha ritenuto corretto applicare l’indice solo alle voci che avevano registrato un effettivo incremento nel biennio 2021–2022.

A fronte di un aumento effettivo dei costi pari a circa 160.000 euro, l’applicazione dell’indice sull’intero importo del canone (oltre 10 milioni di euro) avrebbe comportato una liquidazione aggiuntiva di 640.000 euro, con un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale.

 

Revisione sì, ma senza stravolgimenti
Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impostazione dell’appaltatore, affermando che “L’istituto della revisione dei prezzi mira a garantire un costante equilibrio tra le prestazioni contrattuali, ma non può trasformarsi in un meccanismo di modifica dell’assetto economico originario, soprattutto in assenza di sopravvenienze effettive e documentate”.

La revisione, dunque, ha natura integrativa, non modificativa: si tratta di uno strumento di riequilibrio ex post e non di un automatismo moltiplicativo.

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda l’interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva l’applicazione del “100% dell’indice FOI”. Secondo l’appaltatore, tale clausola imponeva una revisione automatica. I giudici di Palazzo Spada, invece, hanno evidenziato che anche un parametro “oggettivo” deve essere calato nella realtà concreta del contratto e interpretato alla luce dei principi generali della contabilità pubblica.

L’applicazione integrale dell’indice, in presenza di voci come la manodopera – che rappresentava oltre il 65% del corrispettivo – non interessate da aumenti significativi, avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento per l’appaltatore e un danno erariale per l’Amministrazione.

 

Il perimetro dell’art. 106: equilibrio, prova e proporzionalità
La decisione richiama direttamente la ratio dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016: le modifiche contrattuali in corso d’opera sono ammesse solo in presenza di presupposti oggettivi, documentati e proporzionati.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ribadito che:

  • la revisione non è un diritto automatico dell’appaltatore;
  • richiede la prova rigorosa degli aumenti di costo;
  • deve rispettare l’equilibrio sinallagmatico originario, pena la nullità della modifica.

Conclusioni
La revisione prezzi non può divenire un meccanismo surrettizio di aumento del corrispettivo. L’adeguamento dei prezzi è ammesso solo in presenza di presupposti sostanziali e documentati, nel rispetto dell’equilibrio contrattuale e dei principi della contabilità pubblica.

In concreto:

  • è necessario verificare puntualmente le variazioni di costo documentate;
  • l’indice FOI non può essere applicato senza una corrispondente incidenza effettiva sulle voci di spesa;
  • l’equilibrio economico originario deve essere sempre preservato, anche in presenza di clausole apparentemente automatiche.

La clausola di revisione, anche se parametrata a indici oggettivi, deve essere interpretata alla luce del principio generale di invarianza del corrispettivo e dell’effettività della variazione dei costi.

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

Categorized: News