La sentenza n. 2638/2026 chiarisce determinare la revisione prezzi nei contratti di servizi di lunga durata, spiegando perché le rivalutazioni maturate nel tempo non possono essere ignorate e quale ruolo svolgono l’indice ISTAT FOI, la spending review e il principio di riequilibrio del rapporto contrattuale
La revisione prezzi negli appalti di servizi deve essere calcolata secondo un criterio periodico o progressivo? Le precedenti rivalutazioni maturate nel corso del rapporto contrattuale possono essere “azzerate” a seguito di interventi di spending review?
E fino a che punto la revisione prezzi può compensare l’incremento dei costi senza eliminare integralmente l’alea contrattuale a carico dell’appaltatore?
La sentenza del Consiglio di Stato, 31 marzo 2026, n. 2638 affronta un profilo particolarmente delicato in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di durata, chiarendo che il tema centrale non riguarda tanto il diritto alla revisione, quanto la corretta metodologia di calcolo dell’adeguamento.
La pronuncia interviene nell’ambito di un appalto di servizi affidato sotto la vigenza del d.Lgs. n. 163/2006 e offre importanti indicazioni interpretative sul rapporto tra indice ISTAT FOI, continuità della rivalutazione monetaria e funzione riequilibratrice della revisione prezzi.
Secondo il Collegio, infatti, la revisione non può tradursi in un meccanismo automatico volto a neutralizzare integralmente il rischio economico dell’appalto, ma deve garantire un corretto bilanciamento tra riequilibrio del sinallagma contrattuale e permanenza di una quota fisiologica di alea a carico dell’operatore economico.
La decisione assume particolare rilievo anche alla luce del nuovo art. 60 del d.Lgs. n. 36/2023, che ha trasformato la revisione prezzi da istituto “aperto” e rimesso alla discrezionalità amministrativa a sistema maggiormente tipizzato e fondato su parametri oggettivi e formule predeterminate.
Revisione prezzi e indice FOI: il caso oggetto di contenzioso
La controversia trae origine da un appalto di servizi di pulizia e sanificazione di strutture sanitarie affidato nel 2010 e successivamente prorogato. Il contenzioso è sorto in relazione alla quantificazione della revisione prezzi richiesta dall’appaltatore per l’anno 2019.
La stazione appaltante aveva riconosciuto un importo particolarmente contenuto, applicando l’indice ISTAT FOI direttamente al canone contrattuale ridotto a seguito di precedenti misure di spending review intervenute nel 2015 e nel 2016.
L’operatore economico aveva quindi contestato tale metodologia, sostenendo che la revisione avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto delle rivalutazioni monetarie già maturate nel corso degli anni precedenti e applicando quindi l’indice su un valore progressivamente aggiornato.
La vicenda assume particolare rilievo poiché le riduzioni del corrispettivo intervenute nel corso del rapporto avevano modificato la base economica del contratto, rendendo centrale l’individuazione del corretto criterio di indicizzazione.
Dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: come cambia la revisione prezzi
Nella questione rilevano l’art. 115 del d.Lgs. n. 163/2006, il quale imponeva l’inserimento di clausole di revisione prezzi nei contratti di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica, senza tuttavia prevedere formule di calcolo predeterminate, oltre che l’indice ISTAT FOI, ovvero il parametro statistico frequentemente utilizzato per misurare la variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
Infine, va considerato l’art. 60 del d.Lgs. n. 36/2023, con cui è stato introdotto un sistema di revisione prezzi fondato su clausole obbligatorie, parametri oggettivi e meccanismi automatici di attivazione.
Il criterio di calcolo della revisione prezzi
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il nodo centrale della controversia riguarda la metodologia di calcolo della revisione e, in particolare, la distinzione tra criterio periodico e criterio progressivo.
Secondo il Collegio, l’utilizzo dell’indice FOI non implica necessariamente un meccanismo di rivalutazione cumulativa automatica anno su anno. Tuttavia, l’amministrazione deve applicare l’indice su una base di calcolo coerente con l’evoluzione concreta del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, Palazzo Spada ha ritenuto erroneo il metodo utilizzato dalla stazione appaltante, che aveva applicato l’indice direttamente sul canone ridotto a seguito della spending review, senza considerare la rivalutazione monetaria già maturata negli anni precedenti.
Le riduzioni del corrispettivo intervenute nel 2015 e nel 2016, infatti, non potevano interrompere la continuità del processo di rivalutazione, ma dovevano essere integrate in una base economica correttamente “ricostruita” alla luce dell’intera evoluzione del rapporto.
La funzione della revisione prezzi
La sentenza ribadisce che la revisione prezzi svolge una funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, ma non può eliminare integralmente il rischio economico proprio dei contratti di durata.
Secondo il Consiglio di Stato, permane infatti una quota fisiologica di alea contrattuale che resta a carico dell’appaltatore. La revisione deve quindi compensare gli scostamenti significativi e imprevedibili dei costi, senza trasformarsi in un meccanismo di totale neutralizzazione del rischio imprenditoriale.
In questa prospettiva, spiega il Collegio, anche che l’indice FOI rappresenta un limite massimo dell’adeguamento e non un parametro automaticamente vincolante. L’amministrazione conserva quindi un margine di valutazione, purché supportato da adeguata istruttoria.
Le previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici
La pronuncia assume particolare interesse anche alla luce del mutato quadro normativo introdotto dal d.Lgs. n. 36/2023. L’art. 60 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha infatti trasformato la revisione prezzi in un meccanismo maggiormente tipizzato, imponendo alle stazioni appaltanti l’inserimento di clausole fondate su parametri oggettivi e formule predeterminate.
Il sistema oggi prevede, per gli appalti di servizi e forniture, una soglia di attivazione pari al 5% della variazione dei costi, il riconoscimento dell’80% della variazione eccedente tale soglia e l’utilizzo di indicatori verificabili quali indici ISTAT e variazioni dei costi di materiali e manodopera.
Si passa così da un modello fondato su ampia discrezionalità amministrativa a un sistema automatico e parametrico volto a garantire maggiore prevedibilità e riduzione del contenzioso.
Revisione prezzi negli appalti: le indicazioni operative per stazioni appaltanti e imprese
La sentenza evidenzia come la revisione prezzi non costituisca una semplice operazione matematica, ma richieda un’impostazione metodologica rigorosa.
Particolare attenzione va prestata, da parte delle stazioni appaltanti, alla corretta individuazione della base di calcolo della revisione, alla coerenza tra metodologia adottata e funzione dell’istituto e alla struttura tecnica degli indici utilizzati.
Allo stesso modo gli operatori economici sono tenuti a verificare attentamente le modalità di calcolo dell’adeguamento, soprattutto nei rapporti contrattuali di lunga durata caratterizzati da proroghe, rideterminazioni del corrispettivo o interventi di spending review.
Indice FOI e revisione prezzi: quali regole seguire nel calcolo dell’adeguamento
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2638/2026 offre un importante chiarimento sull’effettivo funzionamento della revisione prezzi negli appalti di servizi, ribadendo come la corretta applicazione degli indici ISTAT richieda una metodologia coerente con l’evoluzione del rapporto contrattuale e con la funzione riequilibratrice dell’istituto.
Pur collocandosi nel previgente quadro normativo del d.Lgs. n. 163/2006, la pronuncia conserva piena attualità anche sotto la vigenza del nuovo Codice Appalti, poiché conferma la centralità della corretta impostazione tecnica delle clausole revisionali e della metodologia di calcolo applicata.
Il passaggio da un sistema “aperto” a un modello “tipizzato” riduce certamente l’incertezza applicativa, ma non elimina la necessità di un utilizzo rigoroso e tecnicamente corretto degli strumenti di revisione prezzi nei contratti pubblici di durata.
FONTI Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti “LavoriPubblici.it”
