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Riduzione dei tempi di pagamento delle Pa, dalla Ragioneria la ricognizione dei principali adempimenti

 

Le istruzioni per individuare l’ambito soggettivo di appartenenza al momento della registrazione nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti

 

Si accorciano i tempi della pubblica amministrazione per rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. L’articolo 40 del Dl 19/2024 ha infatti modificato l’articolo 6, comma 2, dell’Allegato II.14 al Dlgs 3672023, riducendo da 45 a 30 i giorni di silenzio/inazione dalla notifica di avvenuta cessione del credito, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del Pnrr “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. La misura, finalizzata a rendere più celere il procedimento legato alla cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, è peraltro richiamata all’interno della  circolare n. 25/2024 con la quale il Mef, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha operato la ricognizione dei principali adempimenti normativi in tema di riduzione dei tempi di pagamento e dello stock del debito della pubblica amministrazione e diramato le relative istruzioni operative. Risponde al medesimo fine la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo per l’erogazione dei trasferimenti di risorse finanziarie tra le pubbliche amministrazioni (escluso il Ssn), sempre disposta dall’articolo 40 del Dl 19/2024. Sono inoltre stati inseriti i commi 867-bis e 870-bis all’articolo 1 della legge 145/2018, in tema di obblighi di comunicazione periodica mediante la piattaforma elettronica, e di pubblicazione, dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati.

La circolare del Mef n. 25 rammenta poi gli obblighi di assegnazione, sanciti dall’articolo 4-bis del Dl 13/2023, di specifici obiettivi annuali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, che dovranno essere verificati, nell’ambito dei rispettivi sistemi di valutazione della performance, da parte dei competenti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli enti.

Poiché la Riforma 1.11, abilitante del Pnrr, contempla il conseguimento, entro il primo trimestre 2025 con conferma entro il primo trimestre 2026, degli specifici obiettivi in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo per ciascuno dei livelli delle pubbliche amministrazioni, il Mef richiama l’attenzione sulla necessità che le amministrazioni pubbliche sottoposte al monitoraggio dei tempi di pagamento, qualora non già registrate, provvedano senza indugio ad accreditarsi nella predetta Pcc e ad alimentarne, conseguentemente, la banca dati. Allo scopo di fugare possibili dubbi, chiarisce inoltre che gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le società, sono tenuti a provvedere alla registrazione nella Pcc e al monitoraggio dei tempi di pagamento solo qualora risultino inseriti nell’ apposito elenco Istat.

 

 

FONTI     Anna Guiducci        “Enti Locali & Edilizia”

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